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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50527/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17564/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di peculato); Esaminati i motivi di ricorso relativi alla notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della udienza per il giudizio di appello, al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non vi è prova dell'avvenuta comunicazione alla Cancelleria della Corte di appello della rinuncia al mandato e neppure della deduzione della questione, quanto al secondo, perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e, quanto al terzo, perchè manifestamente infondato non potendo comunque l'invocata causa di non punibilità essere riconosciuta in ragione del titolo di reato per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17564/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di peculato); Esaminati i motivi di ricorso relativi alla notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della udienza per il giudizio di appello, al giudizio di responsabilità, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, non vi è prova dell'avvenuta comunicazione alla Cancelleria della Corte di appello della rinuncia al mandato e neppure della deduzione della questione, quanto al secondo, perché del tutto generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e, quanto al terzo, perchè manifestamente infondato non potendo comunque l'invocata causa di non punibilità essere riconosciuta in ragione del titolo di reato per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 50527/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris