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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17317/2026

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drea Manzi, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SilviaRicci- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1761/2022depositata il 17/08/2022;Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria depositata insistendoper il rigetto del ricorso;uditi per la ricorrente gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che siriportano al ricorso e alla memoria illustrativa depositata, chiarendo lanormativa da applicarsi al caso di specie.

L’[OSCURATO:PERSONA], in particolare,evidenzia che la normativa di riferimento non prevede, quale presuppostodelle concessioni e autorizzazioni per l’attingimento, la conformitàqualitativa delle acque pubbliche per l’uso irriguo e insiste perl’accoglimento del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione e per delega in attidell’[OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],che si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste per il rigetto del ricorsoe la conferma della sentenza di appello.1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna,nell’anno 2010, la Regione Emilia-Romagna per sentirla condannareal pagamento della somma di euro 60.541,00 a titolo di risarcimentodel danno derivato alle proprie piantagioni in conseguenzadell’eccessivo livello di cloro e sodio esistente nelle acque del fiumeLamone, al cui attingimento a fini irrigui era stato autorizzato dalServizio provinciale difesa del suolo di Ravenna della Regione Emilia-Romagna.2.

Riferiva: di essere proprietario di un fondo agricolo in Faenza, alla viaOriola, n. 55, destinato a coltivazione di actinidia (kiwi varietàHayward), alla cui irrigazione provvedeva mediante prelievo di acquedal fiume Lamone, con autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna e mediante il pagamento di un canone annuoalla Regione Emilia-Romagna; - che nell’anno 2007, a seguito deller.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026irrigazioni, aveva verificato un progressivo ingiallimento delle fogliedelle piante, accartocciamento verso l’alto e caduta, scarsità di nuovavegetazione e conseguente diminuzione della produzione per l’annata2008, danni così quantificati in sede di accertamento tecnicopreventivo in euro 60.541,00; - che il lamentato danno era ascrivibileall’eccessivo livello di cloro e sodio esistenti nelle acque del fiumeLamone, imputabile ad un difetto di controllo della qualità delle acquea carico della [OSCURATO:PERSONA].3.

Si costituiva in giudizio la Regione Emilia-Romagna, che richiedeva ilrigetto della domanda, rilevandone l’infondatezza; sosteneva chenessuna disposizione normativa le imponeva un obbligo di controllosulle acque pubbliche in riferimento all’utilizzo che di esse veniva fattoda parte dei privati titolari di autorizzazione ovvero di divulgare i datirilevati e di informare gli utilizzatori delle acque.4.

Il Tribunale di Ravenna, acquisita la consulenza tecnica di ufficio svoltanell’accertamento tecnico preventivo, accoglieva la domanda econdannava la Regione Emilia-Romagna al pagamento della sommadi euro 60.541,00 a titolo di risarcimento del danno.5.

La sentenza venne impugnata dalla Regione Emilia-Romagna.6. [OSCURATO:PERSONA] resistette in fase d’impugnazione.7.

La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1761 del 12/07/2022,ha rigettato l’impugnazione.8.

Avverso la sentenza della Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.9.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].10.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta per il rigettodel ricorso.11.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza del giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio, uditi il Procuratore generale eidifensori delle parti, ha trattenuto il ricorso in decisione.r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., si lamenta violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 12bis e 21 del r.d. n. 1775 del 11/12/1933, degli artt. 80, 83, 84 e 144del d.lgs. 3/04/2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale,degli artt. 19, comma 2, lett. f), 22, lett. a) e b) e 30, lett. a) delRegolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n.La Regione ricorrente afferma che la sentenza d’appello erroneamentetrascura di considerare che la normativa in materia di tutela dellerisorse idriche e in materia di concessione di derivazione di acquapubblica non prevede, quale presupposto delle concessioni eautorizzazioni per l’attingimento, la conformità qualitativa dell’acquaper l’uso irriguo, né in relazione alle diverse coltivazioni.2.

Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., si deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 118,120, 121, 122 e 123 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 5,comma 1, lettera h) della legge regionale (Regione Emilia-Romagna)19/04/1955, n. 44, Riorganizzazione dei controlli ambientali eistituzionali dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente(Arpa) dell’Emilia-Romagna.La ricorrente afferma che la sentenza trascura di considerare che, aisensi della normativa di riferimento, il monitoraggio effettuato dallaRegione è finalizzato alla protezione delle acque e al miglioramentodello stato degli ecosistemi acquatici e di quelli terrestri interconnessie non all’utilizzo delle acque ad uso irriguo e che la Corte territorialeha erroneamente affermato che la Regione, a mezzo dei suoi entistrumentali, tra cui l’ARPA, avrebbe dovuto eseguire i controlli sullaqualità del fiume Lamone e sospendere i provvedimenti concessori,tra i quali quello a favore del [OSCURATO:PERSONA], in difetto della qualità richiestaper l’uso irriguo.r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/20263.

Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.civ., si prospetta violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 30 delRegolamento 20 novembre 2001, n. 41 per la disciplina delprocedimento di concessione di acqua pubblica della Regione Emilia-Romagna.La Regione afferma che la sentenza ha erroneamente ritenuto che lanormativa regionale prescriva, quale presupposto per la sospensionedei prelievi della risorsa idrica pubblica, la conformità qualitativadell’acqua per l’uso irriguo (o in relazione alle diverse coltivazioni) eha pure erroneamente affermato che la Regione avrebbe dovutosospendere i provvedimenti concessori, tra i quali quello a favore delMelandri, in difetto della qualità richiesta per l’uso irriguo.4.

Col quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., ci si duole di violazione e (o) falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ..La Regione ritiene che erroneamente la Corte di merito ha ravvisatola responsabilità della Regione Emilia-Romagna a titolo di custodia, inquanto il rilascio della concessione di attingimento dell’acqua in favoredel [OSCURATO:PERSONA] non esimeva la concedente Regione dagli obblighidi evitare che la res pericolosa (il fiume Lamone) e utilizzata a finiagricoli dal [OSCURATO:PERSONA] potesse provocare danni a terzi.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che abbia carattere preliminare, anche se nonesaustivo, nel senso che l’accoglimento delle censure a mezzo di essoproposte non esauriscono l’ambito di accertamento demandato algiudice del rinvio, l’esame del quarto motivo di ricorso, in quanto essoriguarda l’applicabilità, o meno, dell’art. 2051 cod. civ. alla fattispeciein esame.6.

Il motivo è fondato, alla stregua di Sez.

U n 3077 del 1/02/2023, inordine all’applicabilità esclusiva in materia di danno ambientale deld.lgs. n. 152 del 2006, in luogo degli artt. 2043 e segg. cod. civ..r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026In atto di citazione non vi era stata alcuna qualificazione delladomanda, ossia se il risarcimento dei danni fosse chiesto alla streguadell’art. 2043 cod. civ., o dell’art. 2051 cod. civ., ovvero ai sensi deld.lgs. n. 152 del 2006.La sentenza di primo grado ha qualificato essa l’azione ai sensidell’art. 2051 cod. civ., senza alcuna particolare motivazione sulpunto.La qualificazione ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. era stata contestatadalla Regione, ma la Corte d’appello ha disatteso il relativo motivo diappello.Viceversa, alla stregua della richiamata pronuncia nomofilattical’azione risarcitoria deve essere ricondotta alla disciplina dettata dalcodice dell’ambiente ossia al d.lgs. n. 152 del 2006, recante Norme inmateria ambientale.

La richiamata giurisprudenza nomofilattica ha, inordine alla tutela risarcitoria, affermato testualmente quanto segue(pag. 25 di Sez.

U n. 3077/2023 cit.): «si è cioè di fronte, dopol’introduzione della Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativoappositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tuteladell’illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell’illecitocivile ordinario di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., come si evince dallaminuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto deisoggetti responsabili - e tra essi, primariamente, gli operatoriprofessionali - e soprattutto del perimetro di applicazione delladisciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali dicarattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili; ne discendel’insussistenza di una comunanza operativa fra il regime diresponsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. equello per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., mentre la nozionedi attività pericolosa dell’art. 2050 c.c. appare piuttosto trasfiguratanel codice, per altri fini, nella nozione di attività professionale di cuiall’art. 298 bis».r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento assunto dalleSezioni Unite, nemmeno offrendo le difese delle parti valide ragioni intal senso.7.

Il quarto motivo di ricorso è, pertanto accolto e già solo per questomotivo la sentenza deve essere, in accoglimento del detto motivo,essere cassata con rinvio, per l’evidente indispensabilità di rivederefunditus la pretesa risarcitoria ed i relativi elementi assertivi eprobatori alla stregua dei differenti principi e dei relativi presuppostidella disciplina speciale ambientale, applicabile con prevalenza suquella ordinaria codicistica e, quindi, anche sull’art. 2051 cod. civ..8.

Occorre, nondimeno procedere all’esame anche dei restanti tre motividi ricorso, atteso che essi affrontano una questione suscettibile diessere rilevante alla stregua della disciplina speciale appena reputataapplicabile, vale a dire il tema della colpa, ossia di un’attività omissivacolposa, in capo alla Regione Emilia-Romagna, per non avere adottatomisure preventive di sospensione dell’erogazione dell’acqua in favoredel fondo del [OSCURATO:PERSONA] e per non averlo avvertito dell’inidoneità,quantomeno da un certo periodo di tempo in poi, dell’acqua del fiumeLamone a uso irriguo.9.

Il primo, il secondo e il terzo motivo possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto tutti incentrati sull’insussistenza di unaregola cautelare per la Regione e i suoi enti in ordine alla sospensionedell’autorizzazione all’abduzione dell’acqua per uso irriguo e di unobbligo di sollecito avviso a coloro che effettuavano l’abduzione perdetto uso.10.

Ritiene il Collegio che il compendio normativo evocato dalla Regione neidetti tre motivi di ricorso sia costituito essenzialmente:- per il primo motivo, dagli artt. artt. 12 bis e 21 del r.d. n. 1775 del1933, gli artt. 80, 83, 84 e 144 del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006 dagliartt. 19, comma 2, lett. f), 22, lett. a) e b) e 30, lett. a) delr.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026Regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n.- per il secondo motivo, dagli 118, 120, 121, 122 e 123 del d.lgs. n.152 del 2006 e dall’art. 5, comma 1, lettera h) della legge regionale19/04/1955, n. 44;- per il terzo motivo, dall’art. 30 del Regolamento 20 novembre 2001,n. 41.Ebbene, da tale ordito non risulta che in capo all’ente pubblicoterritoriale vi sia un obbligo generale e astratto di controllo specificodella qualità dell’acqua della quale venga assentita, tramiteconcessione, l’uso ai fini irrigui, né, tanto meno, della corrispondenzadella qualità di tale acqua alle necessità del concessionario.11.

Questione diversa, che tuttavia questa Corte non può direttamenteaffrontare, in quanto implicante accertamenti di fatto in ordineall’interpretazione di provvedimento amministrativo, è se un taleobbligo di controllo della qualità dell’acqua dei fiumi, ossia nonriveniente dai canali di irrigazione per uso irriguo, possa derivare incapo alla [OSCURATO:PERSONA], nella specie quella Regionale,sulla base dello stesso provvedimento concessorio, in seguito quindi,all’imposizione di un vincolo, da parte della stessa PubblicaAmministrazione alla propria attività, da osservare nell’assentire ilprelievo per i privati e che vi sia, quindi, un conseguente obbligo disospensione dell’autorizzazione e di avviso del raggiungimento disoglie elevate di presenza nell’acqua di sostanze di per sé noninquinanti, quali il cloro e il sodio, ma che possano nuocere alle coltureper le quali l’uso irriguo è assentito.12.

La Corte di merito non risulta, sulla base della sentenza impugnata,avere compiuto adeguatamente detta disamina.13.

Il ricorso è, pertanto, accolto, per quanto di ragione e la sentenzaimpugnata è cassata con rinvio anche in relazione al detto profilo.r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 8 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/202614.

La causa è rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversacomposizione personale, che dovrà procedere a nuovo esameun obbligo di controllo della qualità dell’acqua dei fiumi, ossia nonriveniente dai canali di irrigazione, per uso irriguo possa derivare incapo alla [OSCURATO:PERSONA], nella specie quella Regionaledell’Emilia-Romagna, sulla base dello stesso specifico provvedimentoconcessorio, in seguito quindi, all’imposizione di un vincolo da partedella stessa [OSCURATO:PERSONA] alla propria attività daosservare nell’assentire il prelievo per i privati.15.

Alla Corte di rinvio è, altresì, demandato di procedere alla regolazionedelle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 1/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5901/2023p.u. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
drea Manzi, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SilviaRicci- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1761/2022depositata il 17/08/2022;Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla memoria depositata insistendoper il rigetto del ricorso;uditi per la ricorrente gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che siriportano al ricorso e alla memoria illustrativa depositata, chiarendo lanormativa da applicarsi al caso di specie. L’[OSCURATO:PERSONA], in particolare,evidenzia che la normativa di riferimento non prevede, quale presuppostodelle concessioni e autorizzazioni per l’attingimento, la conformitàqualitativa delle acque pubbliche per l’uso irriguo e insiste perl’accoglimento del ricorso;udito l’[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione e per delega in attidell’[OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA],che si riporta agli scritti difensivi depositati e insiste per il rigetto del ricorsoe la conferma della sentenza di appello.1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Ravenna,nell’anno 2010, la Regione Emilia-Romagna per sentirla condannareal pagamento della somma di euro 60.541,00 a titolo di risarcimentodel danno derivato alle proprie piantagioni in conseguenzadell’eccessivo livello di cloro e sodio esistente nelle acque del fiumeLamone, al cui attingimento a fini irrigui era stato autorizzato dalServizio provinciale difesa del suolo di Ravenna della Regione Emilia-Romagna.2. Riferiva: di essere proprietario di un fondo agricolo in Faenza, alla viaOriola, n. 55, destinato a coltivazione di actinidia (kiwi varietàHayward), alla cui irrigazione provvedeva mediante prelievo di acquedal fiume Lamone, con autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna e mediante il pagamento di un canone annuoalla Regione Emilia-Romagna; - che nell’anno 2007, a seguito deller.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026irrigazioni, aveva verificato un progressivo ingiallimento delle fogliedelle piante, accartocciamento verso l’alto e caduta, scarsità di nuovavegetazione e conseguente diminuzione della produzione per l’annata2008, danni così quantificati in sede di accertamento tecnicopreventivo in euro 60.541,00; - che il lamentato danno era ascrivibileall’eccessivo livello di cloro e sodio esistenti nelle acque del fiumeLamone, imputabile ad un difetto di controllo della qualità delle acquea carico della [OSCURATO:PERSONA].3. Si costituiva in giudizio la Regione Emilia-Romagna, che richiedeva ilrigetto della domanda, rilevandone l’infondatezza; sosteneva chenessuna disposizione normativa le imponeva un obbligo di controllosulle acque pubbliche in riferimento all’utilizzo che di esse veniva fattoda parte dei privati titolari di autorizzazione ovvero di divulgare i datirilevati e di informare gli utilizzatori delle acque.4. Il Tribunale di Ravenna, acquisita la consulenza tecnica di ufficio svoltanell’accertamento tecnico preventivo, accoglieva la domanda econdannava la Regione Emilia-Romagna al pagamento della sommadi euro 60.541,00 a titolo di risarcimento del danno.5. La sentenza venne impugnata dalla Regione Emilia-Romagna.6. [OSCURATO:PERSONA] resistette in fase d’impugnazione.7. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1761 del 12/07/2022,ha rigettato l’impugnazione.8. Avverso la sentenza della Corte territoriale la [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.9. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].10. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta per il rigettodel ricorso.11. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza del giorno[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla quale il Collegio, uditi il Procuratore generale eidifensori delle parti, ha trattenuto il ricorso in decisione.r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., si lamenta violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 12bis e 21 del r.d. n. 1775 del 11/12/1933, degli artt. 80, 83, 84 e 144del d.lgs. 3/04/2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale,degli artt. 19, comma 2, lett. f), 22, lett. a) e b) e 30, lett. a) delRegolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n.La Regione ricorrente afferma che la sentenza d’appello erroneamentetrascura di considerare che la normativa in materia di tutela dellerisorse idriche e in materia di concessione di derivazione di acquapubblica non prevede, quale presupposto delle concessioni eautorizzazioni per l’attingimento, la conformità qualitativa dell’acquaper l’uso irriguo, né in relazione alle diverse coltivazioni.2. Col secondo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., si deduce violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 118,120, 121, 122 e 123 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell’art. 5,comma 1, lettera h) della legge regionale (Regione Emilia-Romagna)19/04/1955, n. 44, Riorganizzazione dei controlli ambientali eistituzionali dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente(Arpa) dell’Emilia-Romagna.La ricorrente afferma che la sentenza trascura di considerare che, aisensi della normativa di riferimento, il monitoraggio effettuato dallaRegione è finalizzato alla protezione delle acque e al miglioramentodello stato degli ecosistemi acquatici e di quelli terrestri interconnessie non all’utilizzo delle acque ad uso irriguo e che la Corte territorialeha erroneamente affermato che la Regione, a mezzo dei suoi entistrumentali, tra cui l’ARPA, avrebbe dovuto eseguire i controlli sullaqualità del fiume Lamone e sospendere i provvedimenti concessori,tra i quali quello a favore del [OSCURATO:PERSONA], in difetto della qualità richiestaper l’uso irriguo.r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Col terzo motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc.civ., si prospetta violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 30 delRegolamento 20 novembre 2001, n. 41 per la disciplina delprocedimento di concessione di acqua pubblica della Regione Emilia-Romagna.La Regione afferma che la sentenza ha erroneamente ritenuto che lanormativa regionale prescriva, quale presupposto per la sospensionedei prelievi della risorsa idrica pubblica, la conformità qualitativadell’acqua per l’uso irriguo (o in relazione alle diverse coltivazioni) eha pure erroneamente affermato che la Regione avrebbe dovutosospendere i provvedimenti concessori, tra i quali quello a favore delMelandri, in difetto della qualità richiesta per l’uso irriguo.4. Col quarto motivo, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ., ci si duole di violazione e (o) falsa applicazione dell’art.2051 cod. civ..La Regione ritiene che erroneamente la Corte di merito ha ravvisatola responsabilità della Regione Emilia-Romagna a titolo di custodia, inquanto il rilascio della concessione di attingimento dell’acqua in favoredel [OSCURATO:PERSONA] non esimeva la concedente Regione dagli obblighidi evitare che la res pericolosa (il fiume Lamone) e utilizzata a finiagricoli dal [OSCURATO:PERSONA] potesse provocare danni a terzi.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che abbia carattere preliminare, anche se nonesaustivo, nel senso che l’accoglimento delle censure a mezzo di essoproposte non esauriscono l’ambito di accertamento demandato algiudice del rinvio, l’esame del quarto motivo di ricorso, in quanto essoriguarda l’applicabilità, o meno, dell’art. 2051 cod. civ. alla fattispeciein esame.6. Il motivo è fondato, alla stregua di Sez. U n 3077 del 1/02/2023, inordine all’applicabilità esclusiva in materia di danno ambientale deld.lgs. n. 152 del 2006, in luogo degli artt. 2043 e segg. cod. civ..r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026In atto di citazione non vi era stata alcuna qualificazione delladomanda, ossia se il risarcimento dei danni fosse chiesto alla streguadell’art. 2043 cod. civ., o dell’art. 2051 cod. civ., ovvero ai sensi deld.lgs. n. 152 del 2006.La sentenza di primo grado ha qualificato essa l’azione ai sensidell’art. 2051 cod. civ., senza alcuna particolare motivazione sulpunto.La qualificazione ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. era stata contestatadalla Regione, ma la Corte d’appello ha disatteso il relativo motivo diappello.Viceversa, alla stregua della richiamata pronuncia nomofilattical’azione risarcitoria deve essere ricondotta alla disciplina dettata dalcodice dell’ambiente ossia al d.lgs. n. 152 del 2006, recante Norme inmateria ambientale. La richiamata giurisprudenza nomofilattica ha, inordine alla tutela risarcitoria, affermato testualmente quanto segue(pag. 25 di Sez. U n. 3077/2023 cit.): «si è cioè di fronte, dopol’introduzione della Direttiva 2004/35/CE, ad un corpo normativoappositamente dedicato, come chiarito in dottrina, alla tuteladell’illecito ecologico, ormai slegato dal sistema regolativo dell’illecitocivile ordinario di cui agli artt. 2043 e ss. c.c., come si evince dallaminuta descrizione tanto del regime di responsabilità quanto deisoggetti responsabili - e tra essi, primariamente, gli operatoriprofessionali - e soprattutto del perimetro di applicazione delladisciplina, il quale viene escluso nei casi di fenomeni naturali dicarattere eccezionale, incontrollabili o inevitabili; ne discendel’insussistenza di una comunanza operativa fra il regime diresponsabilità per danno ambientale di cui alla Parte VI cod. amb. equello per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c., mentre la nozionedi attività pericolosa dell’art. 2050 c.c. appare piuttosto trasfiguratanel codice, per altri fini, nella nozione di attività professionale di cuiall’art. 298 bis».r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 6 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento assunto dalleSezioni Unite, nemmeno offrendo le difese delle parti valide ragioni intal senso.7. Il quarto motivo di ricorso è, pertanto accolto e già solo per questomotivo la sentenza deve essere, in accoglimento del detto motivo,essere cassata con rinvio, per l’evidente indispensabilità di rivederefunditus la pretesa risarcitoria ed i relativi elementi assertivi eprobatori alla stregua dei differenti principi e dei relativi presuppostidella disciplina speciale ambientale, applicabile con prevalenza suquella ordinaria codicistica e, quindi, anche sull’art. 2051 cod. civ..8. Occorre, nondimeno procedere all’esame anche dei restanti tre motividi ricorso, atteso che essi affrontano una questione suscettibile diessere rilevante alla stregua della disciplina speciale appena reputataapplicabile, vale a dire il tema della colpa, ossia di un’attività omissivacolposa, in capo alla Regione Emilia-Romagna, per non avere adottatomisure preventive di sospensione dell’erogazione dell’acqua in favoredel fondo del [OSCURATO:PERSONA] e per non averlo avvertito dell’inidoneità,quantomeno da un certo periodo di tempo in poi, dell’acqua del fiumeLamone a uso irriguo.9. Il primo, il secondo e il terzo motivo possono essere scrutinaticongiuntamente, in quanto tutti incentrati sull’insussistenza di unaregola cautelare per la Regione e i suoi enti in ordine alla sospensionedell’autorizzazione all’abduzione dell’acqua per uso irriguo e di unobbligo di sollecito avviso a coloro che effettuavano l’abduzione perdetto uso.10. Ritiene il Collegio che il compendio normativo evocato dalla Regione neidetti tre motivi di ricorso sia costituito essenzialmente:- per il primo motivo, dagli artt. artt. 12 bis e 21 del r.d. n. 1775 del1933, gli artt. 80, 83, 84 e 144 del d.lgs. n. 152 del 3/04/2006 dagliartt. 19, comma 2, lett. f), 22, lett. a) e b) e 30, lett. a) delr.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 7 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/2026Regolamento della Regione Emilia-Romagna 20 novembre 2001, n.- per il secondo motivo, dagli 118, 120, 121, 122 e 123 del d.lgs. n.152 del 2006 e dall’art. 5, comma 1, lettera h) della legge regionale19/04/1955, n. 44;- per il terzo motivo, dall’art. 30 del Regolamento 20 novembre 2001,n. 41.Ebbene, da tale ordito non risulta che in capo all’ente pubblicoterritoriale vi sia un obbligo generale e astratto di controllo specificodella qualità dell’acqua della quale venga assentita, tramiteconcessione, l’uso ai fini irrigui, né, tanto meno, della corrispondenzadella qualità di tale acqua alle necessità del concessionario.11. Questione diversa, che tuttavia questa Corte non può direttamenteaffrontare, in quanto implicante accertamenti di fatto in ordineall’interpretazione di provvedimento amministrativo, è se un taleobbligo di controllo della qualità dell’acqua dei fiumi, ossia nonriveniente dai canali di irrigazione per uso irriguo, possa derivare incapo alla [OSCURATO:PERSONA], nella specie quella Regionale,sulla base dello stesso provvedimento concessorio, in seguito quindi,all’imposizione di un vincolo, da parte della stessa PubblicaAmministrazione alla propria attività, da osservare nell’assentire ilprelievo per i privati e che vi sia, quindi, un conseguente obbligo disospensione dell’autorizzazione e di avviso del raggiungimento disoglie elevate di presenza nell’acqua di sostanze di per sé noninquinanti, quali il cloro e il sodio, ma che possano nuocere alle coltureper le quali l’uso irriguo è assentito.12. La Corte di merito non risulta, sulla base della sentenza impugnata,avere compiuto adeguatamente detta disamina.13. Il ricorso è, pertanto, accolto, per quanto di ragione e la sentenzaimpugnata è cassata con rinvio anche in relazione al detto profilo.r.g. n. 5901/2023p.u. 1/04/2026; estensore: C. Vallepag. 8 di 9Numero registro generale 5901/2023Numero sezionale 1196/2026Numero di raccolta generale 17317/2026Data pubblicazione 01/06/202614. La causa è rinviata alla Corte di appello di Bologna, in diversacomposizione personale, che dovrà procedere a nuovo esameun obbligo di controllo della qualità dell’acqua dei fiumi, ossia nonriveniente dai canali di irrigazione, per uso irriguo possa derivare incapo alla [OSCURATO:PERSONA], nella specie quella Regionaledell’Emilia-Romagna, sulla base dello stesso specifico provvedimentoconcessorio, in seguito quindi, all’imposizione di un vincolo da partedella stessa [OSCURATO:PERSONA] alla propria attività daosservare nell’assentire il prelievo per i privati.15. Alla Corte di rinvio è, altresì, demandato di procedere alla regolazionedelle spese di questa fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 1/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCristiano [OSCURATO:PERSONA].g. n. 5901/2023p.u. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 9 di 9
Sentenza Cassazione n. 17317/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris