CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01066/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e danneggiamento deducendo violazione di legge in relazione all'art. 635, comma 2, cod. pen. per assenza dell'elemento psicologico del reato e legittima reazione alla resistenza e violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione in assenza di esame della documentazione depositata dalla difesa sulla personalità dell'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d'appello, disattesi dai giudici del gravame con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo stante la deduzione apodittica del difetto del dolo del reato smentito dalle prove acquisite ed esaminate a pag. 3. Lo stesso è a dirsi per le censure sulla determinazione del trattamento punitivo, peraltro non proposta in appello con riferimento alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione, in quanto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive ritenute superate dalla pericolosità dell'imputato. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembr