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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41350/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 19.11.2014 dal Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione .

Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peli.: 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva pluriaggravata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati commessi il 21.8.2008.

Il ricorso è inammissibile genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con piana e congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta.

La sentenza giustifica in modo lineare le ragioni della sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquennale e l'impossibilità di escluderla sia alla luce dei plurimi e gravi precedenti dell'imputato, sia delle ulteriori sentenze definitive di condanna per evasione, prodotte dal P.G. in udienza, coerentemente ritenute espressive della radicata e perdurante proclività a delinquere dell'imputato, confermata dal reato in esame, la cui commissione è significativa di maggiore pericolosità, meritevole di aggravio sanzionatorio.

Tali argomentazioni sulla natura della recidiva rendono ragione del diniego delle attenuanti, ostandovi il disposto dell'art. 69 comma 4 cod. peri.; ostano altresì, all'applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen. sia perché motivo non dedotto in appello, sia perché incompatibile con la natura abituale del reato alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 16, Tushaj, Rv. 266591).

L'originaria inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di prescrizione - termine che, a prescindere dall'erroneo riferimento all'epoca di commissione del reato (commesso il 25.11.2013) contenuto nel ricorso, per effetto della recidiva contestata non è ancora decorso -.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremi la.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],r esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa in data 19.11.2014 dal Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di evasione e, con attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di 8 mesi di reclusione . Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peli.: 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva pluriaggravata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione dei reati commessi il 21.8.2008. Il ricorso è inammissibile genericità e manifesta infondatezza dei motivi, che reiterano le censure formulate in appello, disattese in sentenza con piana e congrua motivazione con la quale il ricorso non si confronta. La sentenza giustifica in modo lineare le ragioni della sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquennale e l'impossibilità di escluderla sia alla luce dei plurimi e gravi precedenti dell'imputato, sia delle ulteriori sentenze definitive di condanna per evasione, prodotte dal P.G. in udienza, coerentemente ritenute espressive della radicata e perdurante proclività a delinquere dell'imputato, confermata dal reato in esame, la cui commissione è significativa di maggiore pericolosità, meritevole di aggravio sanzionatorio. Tali argomentazioni sulla natura della recidiva rendono ragione del diniego delle attenuanti, ostandovi il disposto dell'art. 69 comma 4 cod. peri.; ostano altresì, all'applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen. sia perché motivo non dedotto in appello, sia perché incompatibile con la natura abituale del reato alla luce della giurisprudenza di questa Corte. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che il presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 16, Tushaj, Rv. 266591). L'originaria inammissibilità del ricorso preclude la declaratoria di prescrizione - termine che, a prescindere dall'erroneo riferimento all'epoca di commissione del reato (commesso il 25.11.2013) contenuto nel ricorso, per effetto della recidiva contestata non è ancora decorso -. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremi la. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA],r esten