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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21565/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato condannato per i reati di concorso in violenza priva ed in danneggiamento.

2. Considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza per i reati contestati ed al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto sono inammissibili in quanto reiterativi, manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità (si lamenta l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati e si evocano le condotte riparative poste in essere), di fronte ad una sentenza d'appello che ha già adeguatamente esaminato e superato con esatti argomenti logico-giuridici le obiezioni difensive (cfr. pagg. 7-9 della sentenza d'appello).

Infatti, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati.

Quanto alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. la Corte d'Appello ha ampiamente motivato (cfr. pag. 9: si richiamano i numerosi precedenti penali e, quanto alla riparazione effettuata, il riconoscimento - sotto tale profilo - della attenuante del risarcimento del danno); quanto alla sospensione condizionale, il motivo di censura è, invero, estremamente generico così come lo era quello d'appello: in sostanza, il ricorrente si limita ad invocare il beneficio, senza neppure argomentare sull'omessa risposta (in ogni caso, la risposta della sentenza impugnata è da ritenersi soddisfatta attraverso il richiamo alla gravità della condotta ed alla prognosi di una personalità spiccatamente pericolosa, desunta dai precedenti penali, espressivi anche di recidiva qualificata).4.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

L'inammissibilità del ricorso determina che non vi sia spazio per la liquidazione delle spese richiesta dal difensore dell'imputato, che comunque non spetterebbe a quest'ufficio liquidare.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui l'imputato è stato condannato per i reati di concorso in violenza priva ed in danneggiamento. 2. Considerato che il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza per i reati contestati ed al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto sono inammissibili in quanto reiterativi, manifestamente infondati e formulati secondo direttrici di censura non consentite in sede di legittimità (si lamenta l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati e si evocano le condotte riparative poste in essere), di fronte ad una sentenza d'appello che ha già adeguatamente esaminato e superato con esatti argomenti logico-giuridici le obiezioni difensive (cfr. pagg. 7-9 della sentenza d'appello). Infatti, come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con cui si denunciano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati. Quanto alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. la Corte d'Appello ha ampiamente motivato (cfr. pag. 9: si richiamano i numerosi precedenti penali e, quanto alla riparazione effettuata, il riconoscimento - sotto tale profilo - della attenuante del risarcimento del danno); quanto alla sospensione condizionale, il motivo di censura è, invero, estremamente generico così come lo era quello d'appello: in sostanza, il ricorrente si limita ad invocare il beneficio, senza neppure argomentare sull'omessa risposta (in ogni caso, la risposta della sentenza impugnata è da ritenersi soddisfatta attraverso il richiamo alla gravità della condotta ed alla prognosi di una personalità spiccatamente pericolosa, desunta dai precedenti penali, espressivi anche di recidiva qualificata).4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). L'inammissibilità del ricorso determina che non vi sia spazio per la liquidazione delle spese richiesta dal difensore dell'imputato, che comunque non spetterebbe a quest'ufficio liquidare. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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