CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 ottobre 2024
Cassazione n. 30250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28355-2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentat a e difes a da ll ’ A vvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 274/2020 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 16/10/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza del 25/10/2017, ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare proposta, ai sensi dell’art. 65 l.fall., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinariain relazione ai pagamenti che la Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 stessa, quando era in bonis, aveva eseguito in favore della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. attraverso due contratti di vendita di pani di ghisa, per un valore di €. 64.270,40, stipulati il 6 e il 17/9/2012, in quanto preordinatial pagamento dei corrispettivi dovuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] per le prestazioni di smaltimento, rese da quest’ ultima in favore della prima , per complessivi € . 63.344,21. 1.2. L’azione è stata accolta in ragione del fatto che: - non vi era la prova del pagamento del prezzo d’acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]; - i crediti che erano stati compensati erano in parte sorti successivamente alla conclusione dei medesimi contratti di vendita, avendo la [OSCURATO:SOCIETA] continuato nella propria prestazione di servizi per tutto il mese di novembre del 2012; - i crediti e i debiti reciproci erano stati compensati il 20/12/2012 e , quindi , prima dell’ammissione della [OSCURATO:SOCIETA] all’amministrazione straordinaria nonostante i propri crediti maturati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] non fossero ancora esigibili per non essere neppure decorsi novanta giorni dall’esecuzione delle prestazioni. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto perciò integrato il paradigma di cui all’art. 65 l.fall. sul presupposto che: - la compensazione era stata effettuata tra crediti della [OSCURATO:SOCIETA] già esigibili con crediti della [OSCURATO:SOCIETA] che sarebbero scaduti solo in un momento successivo alla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, apertasi in fatto il 21/12/2012; - la vendita dei beni e la relativa compensazione si erano verificate nel cd. periodo sospetto dei due anni antecedenti all’apertura dell’amministrazione straordinaria. 1.4. Il Tribunale ha , poi, accolto la domanda di revoca proposta ai sensi dell’art. 67, comma 1 °, n. 2 , l.fall. dei pagamenti eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] in favore d ella [OSCURATO:SOCIETA] attraverso gli ulteriori contratti di vendita di pani in ghisa del Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 7/3/2012 e del 22/6/2012, per un complessivo valore di € 39.050,60. 1.5. Anche in questo caso l’azione è stata accolta sul rilievo che: - la [OSCURATO:SOCIETA], a fronte della consegna dei pani, non aveva versato il prezzo, procedendo, piuttosto, nel mese di luglio del 2012, al la compensazione del proprio debito con il maggior creditodalla stessa vantato, per € . 47.526,44 , in ragione delle fatture n.77, 195, 217, 236, 297, 361, 378 emesse nel 2012 ; - la compensazione effettuata da [OSCURATO:SOCIETA] ha riguardato, in tal caso, crediti propri già scaduti, mentre il credito della [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti non poteva considerarsi integralmente scaduto in ragione del fatto che l’ordine corrispondente prevedeva l’esigibilità delprezzo solo alla data del 10/9/2012. 1.6. Il Tribunale ha , quindi , r itenuto: a) sotto il profilo oggettivo, che il pagamento era anomalo in quanto realizzato attraverso la vendita dei pani di ghisa, operazione finalizzata appunto al pagamento di debiti che diversamente la società in amministrazione straordinaria non sarebbe stata in grado di eseguire; b) sotto il profilo soggettivo, che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva fornito la prova della propria inscientia decoctionis della debitrice, essendovi, anzi, unaserie di elementi dimostrativi del fatto che la stessa conoscesse il grave stato di dissesto della [OSCURATO:SOCIETA]: - intanto, perché era insolito che una società come la [OSCURATO:SOCIETA] avente ad oggetto sociale lo smaltimento e il recupero di rifiuti avesse acquistato pani in ghisa di nessun reimpiego nel ciclo produttivo della società; -inoltre, perché tali vendite erano state del tutto estranee ai rapporti tra le parti nell’anno 2011 in cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettuato il pagamento sempre in ritardo delle prestazioni, rimanendo, per contro, di scarsa rilevanza il fattoche per una vendita di pani di ghisa effettuata nel febbraio 2012 la [OSCURATO:SOCIETA] aveva comunque pagato la relativa fornitura.Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 1.7. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale. 1.8. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito algravame. 1.9. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello. 1.10. La Corte, in particolare, ha ritenuto che: - le operazioni di vendita dei pani in ghisa effettuati nell’arco del periodo sospetto da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA] non hanno trovato una plausibile e giustificata ragion d’essere nei rapporti contrattuali svoltisi tra le parti; -la [OSCURATO:SOCIETA], dal suo canto, nonè stata in grado di dimostrare che quelle vendite fossero funzionali a particolari esigenze economiche della sua impresa , se non, alla luce di quanto sostenuto dalla stessa, per acquisire beni da rivendere facilmente a terzi, al di fuori di quello che era la regolare attività della sua impresa, e cioè l’attività di smaltimento e recupero di rifiuti industriali; -tali operazioni, pertanto, assumono a tutti gli effetti, nell’ambito del rapporto intercorso tra le due imprese, i connotati della “anomalia” ed acquisiscono la chiara valenza di atti finalizzati a procurare alla [OSCURATO:SOCIETA] una garanzia per i crediti già sorti o da sorgere in relazione ai rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA], aventi ad oggetto la prestazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dell’attività di smaltimento dei rifiuti per conto e nell’interesse della [OSCURATO:SOCIETA]; -gli atti di vendita, pertanto, come correttamente affermato dal Tribunale, “dissimulano” pagamenti eseguiti “in forma anomala” e sono, come tali, suscettibili di revoca fallimentare. 1.11. La Corte, al riguardo, ha ritenuto l’infondatezza dei motivi articolati dall’appellante. 1.12. Il primo motivo ( fondato sulla dedotta mancata prova dell’avvenuta compensazione dei crediti delle forniture di Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 ghisa del 6 e 17/9/2012 con i controcrediti della [OSCURATO:SOCIETA] dicui alle fatture 1049, 1061, 1181e 1280, per un totale di €. 64.344,21 ) è stato respinto sul rilievo che: - “ ancora alla data del 20.12.2012 è provato che le fornitura di ghisa non erano state pagate”; -“sebbene l’operazione compensativa non fosse stata registrata in contabilità, era palesemente accertato che le fatture emesse successivamente alla vendita dovevano considerarsi pagate con l’avvenuta fornitura di ghisa”; - la compensazione era evincibile in fatto dalle scritture della [OSCURATO:SOCIETA] con l’accordo della [OSCURATO:SOCIETA], tanto è vero che ad essa la [OSCURATO:SOCIETA] si era adeguata nell’effettuare il successivo pagamento della fornitura del 22/10/2012. 1.13. Il secondo motivo ( fondato sull ’ affermata impossibilità di conferire natura e valenza di pagamenti solutori ai contratti di compravendita conclusi il 6 e il 17/9/2012 perché al momento della loro conclusione non erano ancora venuti in essere i crediti di [OSCURATO:SOCIETA] destinati ad essere estinti proprio con i corrispettivi dovuti per quelle vendite)è stato respinto sul rilievo che: -“l’atto estintivo dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA] (come correttamente rilevato dal Tribunale ) è c ostituito, non tanto dalla compensazione che [OSCURATO:SOCIETA] colloca successivamente all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria (e quindi fuori dal “periodo sospetto”), quanto proprio dalle vendite oggetto di revocatoria”; -“l’estinzione del credito di [OSCURATO:SOCIETA] di cui si discute … è stata, infatti, resa possibile (e quindi deriva, non tanto dalla predetta compensazione, quanto) dalla stipula dei contratti di compravendita che hanno originato i controcrediti di [OSCURATO:SOCIETA]”, i quali hanno costituito, più propriamente, l’“atto estintivo delle future obbligazioni pecuniarie” di [OSCURATO:SOCIETA]; - l ’ art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. trova, del resto, applicazione anche agli atti estintivi di “debiti non ancora scaduti” posto che, se la legge Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 sancisce la revocabilità degli adempimenti “anormali” di debiti scaduti, a più forte ragione devono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi, compiuti con mezzi anormali, “prima della scadenza del debito”; -nel caso, come quello in esame, in cui gli atti estintivi abbiano ad oggetto debiti con scadenza successiva alla dichiarazione di fallimento, trova , pertanto, applicazione l’art. 65 l.fall., in forza del quale sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento (o dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria) ovveroposteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 1.14. Il terzo motivo ( fondato su lla prospettata inoperatività del meccanismo solutorioin ragione del fatto che, per poter invocare l’estinzione del debito attraverso la datio in solutum, costituita dalla cessione dei panidi ghisa di marzo e di giugno 2012, i crediti estinti devono essere già esistenti e determinati al momento in cui viene eseguita la prestazione diversa, perché, secondo il meccanismo dell ’ art. 1197 c.c. , l’estinzione opererebbe nel momento in cui si verifica l’esecuzione della diversa prestazione resa dal debitore con il preventivo assenso del creditore) è stato, infine, respinto sul rilievo (per quanto interessa) che: - “ il ragionamento soffre di un vizio iniziale, ovvero che la compensazione sia lo strumento estintivo”, laddove, al contrario, “il negozio revocabile non è il negozio compensativo, ma il negozio con cui [OSCURATO:SOCIETA] si è precostituita un credito dal momento che quel negozio era funzionale alla successiva estinzione di crediti attraverso il meccanismo della compensazione”; - pertanto , “ non rileva la esistenza di crediti di [OSCURATO:SOCIETA] compensabili al momento in cui il negozio di vendita è stato posto in essere, ma l’anomalia Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 dell’atto in sé che ha consentito la compensazione postuma di crediti di [OSCURATO:SOCIETA] destinati comunque a sorgere per effetto del rapporto di continuità aziendale che esisteva tra le due imprese e che vedeva sempre e comunque [OSCURATO:SOCIETA] obbligata al pagamento di prestazioni indispensabili di smaltimento che [OSCURATO:SOCIETA] si era comunque obbligata a rendere in continuità nonostante la palese crisi di liquidità dell’azienda, garantendosi il relativo pagamento con forniture di beni destinate ex ante a non essere pagate”; -nel corso del primo semestre 2012, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA], a fronte della situazione di “forte tensione finanziaria in cui si trovava”, ha effettuato “una serie di forniture a favore di [OSCURATO:SOCIETA]”, costituendo a favore di quest ’ ultima “ una provvista (rappresentata dal corrispettivo delle cessioni di pani di ghisa) da poter utilizzare per estinguere, mediante compensazione, i debiti sorti medio tempore ” a suo carico “… per i servizi … prestati”dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]; - si tratta di u na “ m odalità solutoria … diametralmente opposta rispetto al regolare pagamento attraverso il quale [OSCURATO:SOCIETA] ha estinto i crediti maturati da quest’ultima per prestazioni rese nel 2011”; - i contratti di vendita dei pani di ghisa di marzo e di g iugno 2012 sono , pertanto,revocabili a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l. fall., trattandosi“di atti estintivi di futuri debiti pecuniari di [OSCURATO:SOCIETA] effettuati con mezzi anormali nel periodo sospetto dei dodici mesi anteriori alla data del decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria allorché [OSCURATO:SOCIETA] era a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava [OSCURATO:SOCIETA]”. 1.15. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso notificato il 4/11/2020, ha chiesto, per tre motiv i , la cassazione della sentenza , dichiaratamente non notificata. 1.16. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso, poi illustrato da memoria,con il Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 quale ha, tra l’altro, eccepito la mancata indicazione in ricorso delle parti prescritta, a pena d’inammissibilità, dall’art. 366, comma 1°, n. 1, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso per cassazione, intanto, è ammissibile. Ilricorso per cassazione è, infatti, inammissibile a norma de ll ’ art. 366, comma 1°, n. 1, c.p.c., soltanto nel caso in cui manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delleparti contro cui esso è direttoma, ai fini dell’osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all’esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall’art. 164 c.p.c., che le stesserisultino, come nel caso in esame,in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se solo implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata(cfr. Cass. n. 10869 del 2023) . 3.1. Con il primo m otivo, la ricorrente , lamentando la violazione dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ’ appello ha ritenuto che i contratti di compravendita dei pani di ghisa intercorsi tra la convenuta e la [OSCURATO:SOCIETA]fossero revocabili in quanto atti estintivi di futuri debiti pecuniari di quest’ultima eseguiti dalla stessa nel corso del periodo sospetto con mezzi anormali di pagamento. 3.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la Corted’appello ha omesso di considerare che: - sono revocabili gli atti che hanno comportato l’estinzione di un debito pecuniario dell’impresa insolvente scaduto ed esigibile e non, come ha ritenuto la Corte d ’ appello, gli atti in sé, per il solo fatto della Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 loro conclusione, a prescindere dal fondamentale requisito che deve connotare tali atti ai fini della loro revocabilità, e cioè l’estinzione del debito e il modo in cui tale estinzione si è verificata; - l ’ identificazione dell ’ atto estintivo dei debiti d ella [OSCURATO:SOCIETA] con i contrattidi compravendita è, dunque, errata, non essendoci alcuna coincidenza, prima di tutto temporale e poi anche di oggetto (crediti estinti), tra i contratti e la loro conclusione, da un lato, e l ’ estinzione propriamente detta dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro; - alla data della conclusione dei contratti di compravendita del settembre 2012,infatti, i crediti di [OSCURATO:SOCIETA] di cui alle fatture n. 1049, n. 1061, n. 1181, n. 1280, asseritamente estinti conla compensazione del dicembre 2012, non erano ancora venuti ad esistenza, posto che i servizi per cui erano state poi emesse le suddette fatture erano, alla data di perfezionamento delle vendite, rispettivamente in corso di esecuzione (servizi di settembre 2012) ovvero ancora da effettuare (servizi di ottobre e novembre); - alla data della conclusione delle prime vendite(i primi ordini erano di febbraio 2012mentre quelli revocati del marzo 2012) , inoltre, i crediti asseritamente “garantiti”da tali vendite, oltre che futuri ( come dice la Corte d ’ appello ) , erano pure eventuali ed incerti , posto che,nel febbraio 2012 (vendita non impugnata dall ’ attrice) , la [OSCURATO:SOCIETA] stava pagando le fatture emesse da Piraniper i servizi resi negli ultimi mesi del 2011 e non aveva ancora deciso di rinnovare ilrapporto commerciale di pulizia dei forni, cosa che era avvenuta infatti solo nel marzo 2012 , e, dunque , dopo la conclusione dei contratti di compravendita di febbraio e puredi quelli di marzo 2012 (revocati). 3.3. I contratti di compravendita, non essendo stati conclusicon lo scopo di soddisfare crediti già esistenti, e cioè di estinguere debiti (della [OSCURATO:SOCIETA]) scaduti ed esigibili alla data Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 della loro conclusione, non erano, dunque, revocabili a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., il quale presuppone una funzione solutoria che può ravvisarsi solo in compravendite concluse successivamente o,al più, contestualmente al credito da soddisfare ovvero al debito da estinguere. 3.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., in relazione all’art.1197 c.c., a norma dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d ’ appello ha ritenuto che i contratti di compravendita intercorsi tra la convenuta e la [OSCURATO:SOCIETA]. fossero revocabili quali atti estintivi di futuri debiti pecuniari di quest’ultima eseguiti dalla stessa nel corso del periodo sospetto con mezzi anormali sul rilievo che l’estinzione dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA], e cioè dei crediti asseritamente compensati con i crediti della [OSCURATO:SOCIETA] di cui ai contratti di settembre 2012 e marzo-giugno 2012, erastata resa possibile (e, quindi , deriva va non tanto dalla predetta compensazione, quanto) dalla stipula dei contratti di compravendita che aveva no originato i controcrediti della [OSCURATO:SOCIETA], e che, pertanto, erano proprio tali contratti a costituire, più propriamente, l’atto estintivo, con modalità anomale, delle future obbligazioni pecuniarie di [OSCURATO:SOCIETA]. 3.5. La Corte d ’ appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, così facendo, ha omesso di considerare che l ’ atto solutorio, e cioè il pagamento, non può essere rinvenuto nei contratti di vendita, essendo pacifico che gli stessi di per sé non abbiano estinto alcun debito della [OSCURATO:SOCIETA], costituendo piuttosto l’atto presupposto dell’atto estintivo propriamente detto. 3.6. Del resto, ha aggiunto la ricorrente, se si volesse ravvisare nella conclusione dei contratti una causa solutionis, attribuendo agli stessi la natura di datio in solutum in forma d i Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 trasferimento di res pro pecunia , non potendo i contratti estinguere debiti futuri senza in tale caso assumere la diversa funzione di garanzia, l’efficacia estintiva ad essi ricollegata non potrebbe che essere fatta coincidere temporalmente con la conclusione dei contratti stessi ed, in ogni caso, non potrebbe che riguardare debiti della L ucchini preesistenti o al più contestuali alla conclusione dei predetti contrattima non debiti futuri. 3.7. In tal caso, però, le domande dell’attrice sarebbero state: a) infondata quella basata sull ’ art. 65 l.f all. , in quanto i contratti di compravendita di settembre 2012 non avevano estinto alcun debito, sorto solo in seguito alla loro esecuzione; b) indeterminata quella basata sull’art. 67 , comma 1 °, n. 2 , l.fall., poiché icontratti di marzo/giugno 2012 , avendo ri guardo al momento della loroesecuzione, non potevano aver estinto i debiti asseritamente compensati a luglio 2012. 3.8. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall. e dell’art. 1197 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che le compravendite in questione fossero revocabili, a norma dell’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., sul rilievo che i crediti pecuniari della [OSCURATO:SOCIETA] erano stati pagati dalla [OSCURATO:SOCIETA] con la consegna ed il trasferimento della proprietà di pani di ghisa e che il contratto con i l quale l ’ imprenditore insolvente trasferisce a favore del proprio creditore uno o più beni allo scopo di realizzare la compensazione del propriocredito con il debito per il pagamento del corrispettivo del trasferimento, è un mezzo anormale di pagamento. 3.9. Così facendo, tuttavia, ha osservato la ricorrente, la Corted ’ appello non ha considera to che la fattispecie concreta , Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 così come accertata dalla stessa,corrisponde integralmente allo schema astratto della datio in solutum nella forma del trasferimento di res pro pecunia, la quale, tuttavia, come si evince dall’art. 1197 c.c., presuppone: -l’esistenza di un debito pecuniario scaduto ed esigibile dell’impresa insolvente; -la sua estinzione mediante una prestazione diversa , che può consistere, come nella fattispecie, nel trasferimento della proprietà di merce in luogo del pagamento di una somma di denaro. 3.10. Nel caso in esame, però, mancano due elementi specifici ed essenziali, e cioè:- la preesistenza o la compresenza di un debito dell ’ impresa insolvente ( e cioè la L ucchini ) al momento della conclusione delle compravendite o più precisamente al momento dell’esecuzione della prestazione diversa (trasferimento dei pani di ghisa); - l ’ intento tra il creditore ed il debitore in stato d’insolvenza volto all’estinzione del debito pecuniario con un mezzo anomalo, cioè, come si assume nel caso specifico, con il trasf erimento di res pro pecunia. 3.11. Ed infatti, ha osservato la ricorrente, quando il mezzoanomalo di pagamento assume i connotati della datio in solutum in forma di trasferimento di res pro pecunia , il debito pecuniario dell’impresa insolvente che viene estinto con il trasferimento della res , deve preesistere o coesistere al momento della conclusione del negozio o dell ’ esecuzione della diversa prestazione, posto che, diversamente, se cioè non ci fosse già un debito pecuniario prima del (ocontestualmente al) trasferimento della res che finisce per estinguerlo, non si concretizzerebbe mai il pagamento nella forma del trasferimento di res pro pecunia, non potendosi logicamente configurare una datio in solutum nel caso in cui la diversa prestazione Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 (trasferimento della res) sia eseguita prima del venire in essere del debitopecuniario che tale prestazione va ad estinguere. 3.12. Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che,alla data della conclusione dei contratti divendita revocati (marzo, giugno e settembre 2012), non ci fossero pregressi debiti scaduti di [OSCURATO:SOCIETA] o , quanto meno , che non ci fossero i debiti che la procedura attrice assume essere stati estinti con le vendite di cui ha domandato la revoca. 3.13. La “comune intenzione delle parti”, intesa come scopo volutamentericercato dalle parti di estinguere un debito pecuniario con l’esecuzione di altra diversa prestazione, è , del resto, concretamente configurabile sol tanto ipotizzando la preesistenza o coesistenza della “vecchia”prestazione, e cioè il debito pecuniario, rispetto all ’ esecuzione della nuova prestazione, se la nuova prestazione, come si assume nelcaso di specie, consiste nel trasferimento di una res pro pecunia. 3.14. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. 3.15. La ricorrente, invero, non si confronta realmente con la sentenza che ha impugnato: la quale, in effetti, con statuizioni non suscettibili di utile sindacato in questa sede per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto che ne risultano di volta in volta il fondamento, ha, in sostanza, ritenuto che: a) i contratti di compravenditadei pani di ghisa stipulati nei mesi di marzo e di giugno 2012, “attraverso il meccanismo della compensazione” (operata nel mese di luglio del 2012) tra il credito della [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento del relativo prezzo con i “crediti di [OSCURATO:SOCIETA] destinati comunque a sorgere per effetto del rapporto di continuità aziendale che esisteva tra le due imprese”,erano stati, in realtà, funzionali “alla successiva estinzione di crediti” (in seguito) insorti in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], dando luogo, in tal modo ( ai fini Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 previsti dall’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall.) ad un pagamento con “modalità solutoria” (evidentemente) anormale; b) i contratti di compravendita dei pani di ghisa conclusi il 6 e il 17/9/2012, nella misura in cui avevano (parimenti) “originato i controcrediti di [OSCURATO:SOCIETA]” (al pagamento del relativo prezzo) , avevano, in seguito, determinato, in ragione del la compensazione (operata il 20/12/2012) tra tali crediti e quelli (successivamente sorti, in ragione delle prestazioni rese nel mese di novembre del 2012, così come esposti nelle fatture 1049, 1061, 1181 e 1280, per un totale di €. 64.344,21) in favore della [OSCURATO:SOCIETA], “ l ’ estinzione ” anticipata rispetto alla scadenza, successiva all’apertura del concorso (ai fini previsti dall’art. 65 l.fall.), di questi ultimi : “ l ’ estinzione del credito di [OSCURATO:SOCIETA] di cui si discute … è stata, infatti, resa possibile (e quindi deriva, non tanto dalla predetta compensazione, quanto) dalla stipula dei contratti di compravendita che hanno originato i controcrediti di [OSCURATO:SOCIETA]”, i quali hanno costituito, più propriamente, l’“atto estintivo delle future obbligazioni pecuniarie” di [OSCURATO:SOCIETA]. 3.16. Si tratta di statuizionigiuridicamente corrette: nella misura in cui hanno accertato, in fatto, il compimento, in periodo sospetto, di una (complessa) fattispecie estintiva, da parte della società poi ammessa all’amministrazione straordinaria, dei (futuri, rispetto alle vendite che, in ragione del conseguente diritto al prezzo,l’hanno resa possibile ) debiti ( già scaduti nel caso sub a; non ancora scaduti, ed anzi con scadenza successiva all’apertura del concorso, nel caso sub b) della stessa (realizzatasi, attraverso la compensazione nella misura in cui tali debiti, in ragione delle prestazioni poi eseguite dall’accipiens, così soddisfatta, sono giuridicamente sorti) e ne hanno dichiarato l’inefficacia nei confronti dei creditori della solvens Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 che, (evidentemente) con l’accordo di quest’ultima, l’ha posta in essere. 3.17. Questa Corte, infatti, ha ritenuto che: - i n tema di revocatoria fallimentare, l’estinzione di una passività quale finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli atti a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del “ collegamento funzionale”, conferisce alla complessiva operazione il carattere delmezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67, comma1°, n. 2, l.fall. ( cfr. Cass. n. 12644 del 2011 , con riferimento al caso di una compravendita immobiliare nella quale una società finanziaria, acquirente dal fallito, divenuta nella stessa data del rogito cessionaria del credito vantato da un terzo verso lo stesso fallito venditore, aveva compensato tale credito con il debito per il prezzo cui era tenuta in relazione all’acquisto predetto); - qu alora un debito pecuniario venga estinto dall’obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una res pro pecunia, dev’essere, infatti,riconosciuta la ricorrenza di una datio in solutum , con il conseguente assoggettamento della stessa ad azione revocatoria fallimentare, a norma dell’art. 67, comma1°, n. 2, l.fall., indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento,e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia l’effetto di un valido contratto di compravendita che evidenzi l ’ indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo di vendita (Cass. n. 3905 del 2009 ; Cass. n. 23714 del 2004 ) ; - d’ altra parte, in tema di revocatoria fallimentare, per la configurazione di un atto estintivo di debiti non effettuato con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, ai sensi dell’art. 67, comma1°, n. 2, l.fall., è necessario che tale estinzione costituisca uno scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dell ’ atto, ossia che il fine Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 economico individuale dello stesso sia quello di costituire uno strumento per conseguire in modo indiretto il soddisfacimento del credito: e sono le circostanze concrete che consentono di accertare se l’atto abbia mantenuto la sua funzione tipica ovvero se lo stesso (all’esito di una valutazione nella quale assume rilievo pregnante l’accertamento dell’interesse del creditore alla stipula dell’atto per ragioni differenti ed ulteriori rispetto a quelle) sia stato in realtà compiuto per uno scopo ulteriore e diverso, e cioè con l ’ intento di ottenere comunque il soddisfacimento della propria pretesa, accettandone appunto l’estinzione con mezzi diversi dal denaro o a questo equivalenti (Cass. n. 2441 del 2006); - la norma di cui all’art. 67, comma 1°, n. 2, l.fall., lì dove prevede la revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili effettuati con mezzi anormali di pagamento, deve, infine, ritenersi legittimamente applicabile, in via d’interpretazione estensiva, anche ai debiti (in quel momento) non ancora scaduti, purché aventi scadenza anteriore alla dichiarazione di fallimento: se la legge sancisce, difatti, la revocabilità degli adempimenti “anormali” di debiti scaduti, a più forte ragione devono considerarsi revocabili i medesimi atti estintivi, compiuti pur sempre con mezzi anormali, prima della scadenza del debito, risultando in tal caso ancor più fondato il sospetto della consapevolezza, ex latere creditoris, del carattere pregiudizievole dell’atto (Cass. n. 8980 del 2004; Cass. n. 1036 del 1999). 3.18. Quanto al resto, è sufficiente rammentare che, a norma dell’art. 65 l.fall., sono inefficaci nei confronti dei creditori i pagamenti di debiti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente alla stessa, se (come accertato nel caso in esame) sono stati eseguiti dal debitore poi fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.Ric. 2020n. 2 8 355 - Sez. 1 - CC del 1 6 ottobre 20 2 4 4. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di €. 8.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi