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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23822/2026

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ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civileAssociazione AntiracketAntiusura Etnea, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza dell’11 novembre 2024 con la quale la Corte di Appello diCatania, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 25 gennaio 2022, dalTribunale di Catania, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro7.500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., previadeclaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 629 cod. pen.2.

Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione degliartt. 597 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., sostenendo che la Corte territorialeavrebbe illegittimamente riformato in peius la decisione di primo grado inrelazione al reato di usura.Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di appello ha escluso l’intervenutaestinzione del reato, ritenendo che le condotte usurarie si fossero protratte sinoall’emissione, in data 27 dicembre 2007, di un assegno da parte della mogliedella persona offesa.

Tale conclusione sarebbe stata raggiunta sulla base di unamotivazione generica e apodittica, fondata sull’assunto che ogni assegno emessodovesse essere considerato “come pagamento di interessi usurari”, conconseguente individuazione del termine massimo di prescrizione alla data del 24ottobre 2028.La difesa osserva, tuttavia, che il primo giudice aveva rilevato l’insufficienza delcompendio probatorio sia in ordine alla natura usuraria delle pattuizioni risalentiagli anni 2006 e 2007 sia con riguardo alla compravendita dello studio dentisticosito in via Diaz del 15 dicembre 2005 con conseguente pronuncia assolutoria conla formula “perché il fatto non sussiste”.Da tali premesse la difesa fa discendere che la data di consumazione del reatoavrebbe dovuto essere individuata nell’anno 2005, con conseguente applicazionedella disciplina dell’usura vigente anteriormente alla modifica normativa entratain vigore l’8 dicembre 2005 e maturazione del termine massimo di prescrizionenell’anno 2016.3.

I l r icorrente, con i l secondo motivo di impugnazione, lamentacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura.3.1.

La Corte territoriale avrebbe affermato in modo assertivo che prestiti didenaro senza interessi, nell’ambito di un rapporto di amicizia, non sarebberoplausibili in presenza di un rilevante e continuo movimento di denaro.La motivazione risulterebbe contraddittoria laddove i giudici di appello, dopoaver riconosciuto che la documentazione bancaria prodotta dall’imputatoappariva compatibile con la tesi difensiva circa la natura non usuraria deiprestiti, hanno nondimeno dubitato che i prelievi in contanti effettuati dal Forgiafossero effettivamente destinati alla persona offesa, ritenendo incomprensibile lalogica economica dell’operazione descritta dalla difesa.Secondo il ricorrente, tale valutazione non considererebbe che il [OSCURATO:PERSONA] confidava,per coprire i titoli consegnati al [OSCURATO:PERSONA], nei tempi tecnici di accredito degliassegni, che all’epoca non erano inferiori a otto giorni per quelli su piazza e aquindici giorni per quelli fuori piazza.3.2.

La difesa evidenzia inoltre che il ricorrente, in corrispondenza delversamento degli assegni ricevuti dalla persona offesa, prelevava sommeequivalenti in contanti, modus operandi che, a suo avviso, non sarebbecompatibile con le ordinarie modalità operative di un usuraio.La motivazione sarebbe altresì apodittica nella parte in cui la Corte territoriale haritenuto che l’erogazione di somme di rilevante entità contrasterebbe con leregole di esperienza, senza considerare il rapporto di amicizia intercorrente tral’imputato e la persona offesa, quantomeno fino agli anni 2009-2010, nonchésvalutando in modo ritenuto illogico la documentazione fotografica prodotta dalladifesa, relativa alla partecipazione della persona offesa ad alcune cerimoniefamiliari.3.3.

Si lamenta inoltre che i giudici di merito non avrebbero adeguatamentevalorizzato le rilevanti incongruenze emerse nelle dichiarazioni testimoniali reseda [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari, liquidate come semplici imprecisionimnemoniche e quindi ritenute inidonee a incidere sull’attendibilità dei testi.3.4.

La difesa censura la motivazione anche con riguardo alla valutazione dellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta integralmente attendibile dalla Cortedistrettuale in relazione al manoscritto da lui redatto, nel quale le cifre riportatesarebbero state dettate dal ricorrente.

Secondo il ricorrente, tale affermazionenon terrebbe conto del fatto che, nel corso dell’esame dibattimentale, al testeerano state contestate le dichiarazioni rese il 12 marzo 2013, secondo cui ildocumento era stato compilato sotto dettatura della persona offesa.La Corte di appello avrebbe, infine, omesso di valorizzare la testimonianza diArmando Ferrari, indicato dalla difesa come unico testimone oculare dellavicenda, il quale aveva descritto il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comecaratterizzato da una stretta amicizia, escludendo che il ricorrente avesse maiprestato denaro ad usura alla persona offesa.4.

Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementicostitutivi del reato di estorsione.La Corte territoriale avrebbe fondato l’affermazione di responsabilità delricorrente in relazione a tale reato sul presupposto che l’espressione “il chi dicompetenza”, contenuta nella missiva redatta e sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], fosseinequivocabilmente riferita al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Tale conclusione,secondo la difesa, non troverebbe riscontro nel materiale probatorio acquisito neldibattimento.In particolare, la ricostruzione operata dai giudici di merito si porrebbe incontrasto con due elementi di segno contrario: da un lato, il fatto che, pocotempo dopo il protrarsi dei mancati pagamenti del canone locativo dello studio divia Diaz da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] avesse promosso un giudiziocivile nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rilascio dell’immobile, circostanza chedimostrerebbe come l’espressione contenuta nella lettera -secondo cui “chi dicompetenza si riservava di agire legalmente per recuperare quanto dovuto”- nonfosse riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma alla [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro lato, quanto riferitodalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato che il marito [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato di essere stato malmenato dall’[OSCURATO:PERSONA] in occasione del suoquarantesimo compleanno (16 febbraio 2001), in epoca quindi incompatibile conil periodo in cui le ipotizzate aggressioni sarebbero state collocate (tra marzo eagosto 2009).La difesa osserva inoltre che risulterebbe incoerente ed illogica la condotta di unsoggetto che, per ottenere il pagamento di somme dovute, predisponga unaminaccia estorsiva complessa e criptica mediante una missiva scritta indirizzataalla vittima, senza considerare il consolidato rapporto di amicizia e difrequentazione tra le parti, circostanza che renderebbe poco plausibile il ricorso aun simile mezzo per prospettare gravi ritorsioni personali o nei confronti deicongiunti della persona offesa in caso di mancato adempimento diun’obbligazione ritenuta lecita dalla stessa Corte distrettuale.La motivazione sarebbe infine illogica anche alla luce del contenuto della missivasottoscritta dal ricorrente, nella quale non vi sarebbe alcun riferimento a presuntidebiti usurari del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], essendosi ricorrente limitato asollecitare il pagamento dei canoni locativi e degli oneri condominiali per contodella cugina [OSCURATO:PERSONA].5.

Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare in ordine alleargomentazioni con cui la difesa aveva sostenuto la sussistenza gli elementifavorevoli ad una maggiore mitigazione della pena e segnatamente lacircostanza che le condizioni usurarie, diversamente da quanto accade di solito,non sarebbero state imposte alla persona offesa ma sarebbero frutto di unaccordo tra le parti nonché l'assenza di un atteggiamento vessatorio da parte delricorrente il quale era mosso, a giudizio della difesa, dalla volontà di aiutarel'amico [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.Giova preliminarmente rammentare che il delitto di usura integra un reato aconsumazione prolungata, con la conseguenza che i pagamenti effettuati inesecuzione dell’originario patto usurario non assumono rilievo quale post factumnon punibile ma costituiscono parte integrante della condotta tipica e individuanoil momento consumativo del reato, dal quale deve essere computato il termine diprescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 – 01; Sez.2, n. 26040 del 16/04/2025, Trisolino, Rv. 288376 - 01).In tale prospettiva, correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazionedell’art. 644-ter cod. pen., il quale stabilisce che la prescrizione del reato diusura “decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che delcapitale”, rilevando che, nel caso di specie, il dies a quo del termineprescrizionale coincide con il 27 dicembre 2007, data dell’ultimo assegnopercepito dal [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione dell’accordo usurario (cfr. pag. 10 dellasentenza impugnata).Non merita condivisione, pertanto, la prospettazione difensiva secondo cui ladata di consumazione del reato avrebbe dovuto essere retrodatata in ragionedell’assoluzione del ricorrente con riferimento ai prestiti intervenuti negli anni2006 e 2007 nonché alla vicenda concernente la vendita dell’immobile sito in viaDiaz.Sul punto, i giudici di merito hanno evidenziato come la documentazionebancaria acquisita agli atti abbia dimostrato che la persona offesa continuò adeffettuare versamenti in favore del [OSCURATO:PERSONA] sino al 27 dicembre 2007.

Talierogazioni sono state ragionevolmente ricondotte all’originario rapporto usurario,non essendo emersi elementi idonei a giustificarne una diversa causale o,comunque, a interrompere il nesso con il pregresso accordo illecito.Tale ricostruzione si fonda su accertamenti in fatto, puntualmente operati dallaCorte distrettuale, che non si prestano a essere qualificati in termini dicontraddittorietà interna né di manifesta illogicità della motivazione, risolvendosiin una valutazione complessiva delle emergenze probatorie conforme ai criteri dirazionalità e plausibilità.

Tale apprezzamento, in quanto espressione di ungiudizio di merito sorretto da adeguata e congrua motivazione, si sottrae, quindi,al sindacato di legittimità.Ne consegue che la Corte distrettuale ha correttamente individuato nella data del27 dicembre 2007 il momento consumativo del reato, in conformità ai principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità e alla disciplina dettata dall’art. 644-ter cod. pen.Muovendo da tale corretta premessa, la sentenza impugnata ha altresì accertatola sussistenza di plurime cause di sospensione del corso della prescrizione, peruna durata complessiva di 758 giorni, analiticamente indicate nella motivazione.Pertanto, avuto riguardo alla data di consumazione del reato e al complessivoperiodo di sospensione, ha correttamente affermato che il termine massimo diprescrizione maturerà soltanto il 24 ottobre 2028.

Da ciò consegue l’evidenteinfondatezza della censura proposta, essendo del tutto insussistente la dedottaestinzione del reato per prescrizione.2.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sonoarticolati esclusivamente in fattoe, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restandoestranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerentialla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.Il compendio probatorio, puntualmente ricostruito e correttamente valutato nellesentenze di primo e di secondo grado, ha condotto i giudici di appello, in assenzadi prospettazioni alternative dotate di effettiva plausibilità e di un minimofondamento razionale, a ritenere provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aireati di usura aggravata ed estorsione.La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione attraverso un percorsomotivazionale ampio, coerente e immune da vizi logici o giuridici, attribuendospecifico rilievo all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioniaccusatorie rese dalla persona offesa, come diffusamente esaminato alle pagineda 10 a 23 e da 32 a 37 della sentenza impugnata.La decisione impugnata, peraltro, ha offerto una motivazione esaustiva earticolata anche con riguardo alla contestazione del delitto di estorsione,nonostante la contestuale declaratoria di prescrizione, dando conto deglielementi dai quali è stata desunta la riferibilità della condotta all’imputato e dellacomplessiva tenuta logica dell’impianto accusatorio.2.1.

La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] e dai testi dell’accusa risultaessere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare,anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che nonhanno evidenziato profili di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dallapersona offesa.Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine allacompletezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], senzaconfrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle duesentenze in proposito conformi ed invocando una rilettura di elementi probatoriestranea al sindacato di legittimità.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, Abbruzzese,Rv. 289333-01)Tale ipotesi non è non ravvisabile, nel caso di specie, in quanto l’iterargomentativo seguito dalla Corte territoriale appare esente da vizi logici,fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] (nonché delle ulteriori prove dichiarative e documentali chehanno fornito pieno riscontro a tali dichiarazioni accusatorie) in un organicoquadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilitàlogica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità,univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilitàdelle asserzioni della persona offesa.Deve, peraltro essere evidenziato che, la Corte distrettuale, in relazioneall’eccepita carenza di prova in relazione alla natura usuraria degli interessirichiesti dal ricorrente, ha correttamente dato seguito al principio di dirittosecondo cui la testimonianza della persona offesa in ordine alla naturaesorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la provadell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria,nella motivazione, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario(vedi Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, Cimmino, Rv. 286053- 01)2.2.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello non è validamentecontrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano, attraverso unalettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegnadalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica.Deve essere, in proposito, rimarcato che il motivo di ricorso è palesementediretto a contestare, attraverso una lettura disarticolata del compendiodimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una lorolettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito,fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, nonrisultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedottovizio motivazionale.L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva suelementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche edastratte che non trovano sostegno in massime di esperienza tratte daorientamenti largamente diffusi nello specifico contesto spazio-temporale, ma sucongetture insuscettibili di verifica empirica; così abbandonando il pianodell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidentescopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamenteaccertati e sollecitare una diversa e non deducibile interpretazione delcompendio probatorio.Il ricorrente, dunque, si è limitato a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, masemplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale deidati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell’incidenza delle condotteposte in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti con l’ampia moledi elementi acquisiti, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcunaviolazione di legge e vizio motivazionale.2.3.

Deve essere ribadito, in proposito, che la Corte di Cassazione, che è giudicedella motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice delcontenuto della prova, non competendole un controllo sul significato concreto diciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentitoalla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità dellamotivazione.

Di conseguenza, non è compito del giudice di legittimità stabilire sela decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nécondividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (vedi Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747 - 01).La motivazione oggetto di censura risulta, in conclusione, fondata su unavalutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudiziononché una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementiprobatori valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di appello, alcontempo non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica,contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ovveroincompatibi l ità logiche tra le argomentazioni poste a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed il significato probatorio dispecifici atti del procedimento.3.

Il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delleI giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delleinvocate attenuanti (vedi pagg. 39 e 40 della sentenza impugnata), la particolaregravità dei fatti, l’intensità del dolo, il comportamento non collaborativo delIn particolare, la Corte distrettuale ha correttamente richiamato il consolidatoindirizzo ermeneutico che esclude che la concessione delle attenuanti generichepossa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezzadell’imputato, condizione indicata dalla difesa come profilo di meritevolezza (vediSez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato,quindi, su motivazione coerente con le risultanze probatorie ed esente damanifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteche, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).4.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed allarifusione delle spese sostenute dalla parte civile Associazione AntiracketAntiusura Etnea, che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione allanatura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati indispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione AntiracketAntiusura Etnea che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ovvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udite le conclusioni del difensore della parte civileAssociazione AntiracketAntiusura Etnea, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese;udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza dell’11 novembre 2024 con la quale la Corte di Appello diCatania, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 25 gennaio 2022, dalTribunale di Catania, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro7.500,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 644 cod. pen., previadeclaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 629 cod. pen.2. Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione degliartt. 597 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., sostenendo che la Corte territorialeavrebbe illegittimamente riformato in peius la decisione di primo grado inrelazione al reato di usura.Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di appello ha escluso l’intervenutaestinzione del reato, ritenendo che le condotte usurarie si fossero protratte sinoall’emissione, in data 27 dicembre 2007, di un assegno da parte della mogliedella persona offesa. Tale conclusione sarebbe stata raggiunta sulla base di unamotivazione generica e apodittica, fondata sull’assunto che ogni assegno emessodovesse essere considerato “come pagamento di interessi usurari”, conconseguente individuazione del termine massimo di prescrizione alla data del 24ottobre 2028.La difesa osserva, tuttavia, che il primo giudice aveva rilevato l’insufficienza delcompendio probatorio sia in ordine alla natura usuraria delle pattuizioni risalentiagli anni 2006 e 2007 sia con riguardo alla compravendita dello studio dentisticosito in via Diaz del 15 dicembre 2005 con conseguente pronuncia assolutoria conla formula “perché il fatto non sussiste”.Da tali premesse la difesa fa discendere che la data di consumazione del reatoavrebbe dovuto essere individuata nell’anno 2005, con conseguente applicazionedella disciplina dell’usura vigente anteriormente alla modifica normativa entratain vigore l’8 dicembre 2005 e maturazione del termine massimo di prescrizionenell’anno 2016.3. I l r icorrente, con i l secondo motivo di impugnazione, lamentacontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi del reato di usura.3.1. La Corte territoriale avrebbe affermato in modo assertivo che prestiti didenaro senza interessi, nell’ambito di un rapporto di amicizia, non sarebberoplausibili in presenza di un rilevante e continuo movimento di denaro.La motivazione risulterebbe contraddittoria laddove i giudici di appello, dopoaver riconosciuto che la documentazione bancaria prodotta dall’imputatoappariva compatibile con la tesi difensiva circa la natura non usuraria deiprestiti, hanno nondimeno dubitato che i prelievi in contanti effettuati dal Forgiafossero effettivamente destinati alla persona offesa, ritenendo incomprensibile lalogica economica dell’operazione descritta dalla difesa.Secondo il ricorrente, tale valutazione non considererebbe che il [OSCURATO:PERSONA] confidava,per coprire i titoli consegnati al [OSCURATO:PERSONA], nei tempi tecnici di accredito degliassegni, che all’epoca non erano inferiori a otto giorni per quelli su piazza e aquindici giorni per quelli fuori piazza.3.2. La difesa evidenzia inoltre che il ricorrente, in corrispondenza delversamento degli assegni ricevuti dalla persona offesa, prelevava sommeequivalenti in contanti, modus operandi che, a suo avviso, non sarebbecompatibile con le ordinarie modalità operative di un usuraio.La motivazione sarebbe altresì apodittica nella parte in cui la Corte territoriale haritenuto che l’erogazione di somme di rilevante entità contrasterebbe con leregole di esperienza, senza considerare il rapporto di amicizia intercorrente tral’imputato e la persona offesa, quantomeno fino agli anni 2009-2010, nonchésvalutando in modo ritenuto illogico la documentazione fotografica prodotta dalladifesa, relativa alla partecipazione della persona offesa ad alcune cerimoniefamiliari.3.3. Si lamenta inoltre che i giudici di merito non avrebbero adeguatamentevalorizzato le rilevanti incongruenze emerse nelle dichiarazioni testimoniali reseda [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi familiari, liquidate come semplici imprecisionimnemoniche e quindi ritenute inidonee a incidere sull’attendibilità dei testi.3.4. La difesa censura la motivazione anche con riguardo alla valutazione dellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta integralmente attendibile dalla Cortedistrettuale in relazione al manoscritto da lui redatto, nel quale le cifre riportatesarebbero state dettate dal ricorrente. Secondo il ricorrente, tale affermazionenon terrebbe conto del fatto che, nel corso dell’esame dibattimentale, al testeerano state contestate le dichiarazioni rese il 12 marzo 2013, secondo cui ildocumento era stato compilato sotto dettatura della persona offesa.La Corte di appello avrebbe, infine, omesso di valorizzare la testimonianza diArmando Ferrari, indicato dalla difesa come unico testimone oculare dellavicenda, il quale aveva descritto il rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] comecaratterizzato da una stretta amicizia, escludendo che il ricorrente avesse maiprestato denaro ad usura alla persona offesa.4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementicostitutivi del reato di estorsione.La Corte territoriale avrebbe fondato l’affermazione di responsabilità delricorrente in relazione a tale reato sul presupposto che l’espressione “il chi dicompetenza”, contenuta nella missiva redatta e sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], fosseinequivocabilmente riferita al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione,secondo la difesa, non troverebbe riscontro nel materiale probatorio acquisito neldibattimento.In particolare, la ricostruzione operata dai giudici di merito si porrebbe incontrasto con due elementi di segno contrario: da un lato, il fatto che, pocotempo dopo il protrarsi dei mancati pagamenti del canone locativo dello studio divia Diaz da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] avesse promosso un giudiziocivile nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rilascio dell’immobile, circostanza chedimostrerebbe come l’espressione contenuta nella lettera -secondo cui “chi dicompetenza si riservava di agire legalmente per recuperare quanto dovuto”- nonfosse riferibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma alla [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro lato, quanto riferitodalla teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato che il marito [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato di essere stato malmenato dall’[OSCURATO:PERSONA] in occasione del suoquarantesimo compleanno (16 febbraio 2001), in epoca quindi incompatibile conil periodo in cui le ipotizzate aggressioni sarebbero state collocate (tra marzo eagosto 2009).La difesa osserva inoltre che risulterebbe incoerente ed illogica la condotta di unsoggetto che, per ottenere il pagamento di somme dovute, predisponga unaminaccia estorsiva complessa e criptica mediante una missiva scritta indirizzataalla vittima, senza considerare il consolidato rapporto di amicizia e difrequentazione tra le parti, circostanza che renderebbe poco plausibile il ricorso aun simile mezzo per prospettare gravi ritorsioni personali o nei confronti deicongiunti della persona offesa in caso di mancato adempimento diun’obbligazione ritenuta lecita dalla stessa Corte distrettuale.La motivazione sarebbe infine illogica anche alla luce del contenuto della missivasottoscritta dal ricorrente, nella quale non vi sarebbe alcun riferimento a presuntidebiti usurari del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], essendosi ricorrente limitato asollecitare il pagamento dei canoni locativi e degli oneri condominiali per contodella cugina [OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietàe manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.La Corte territoriale avrebbe omesso di argomentare in ordine alleargomentazioni con cui la difesa aveva sostenuto la sussistenza gli elementifavorevoli ad una maggiore mitigazione della pena e segnatamente lacircostanza che le condizioni usurarie, diversamente da quanto accade di solito,non sarebbero state imposte alla persona offesa ma sarebbero frutto di unaccordo tra le parti nonché l'assenza di un atteggiamento vessatorio da parte delricorrente il quale era mosso, a giudizio della difesa, dalla volontà di aiutarel'amico [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è infondato per le ragioni che seguono.Giova preliminarmente rammentare che il delitto di usura integra un reato aconsumazione prolungata, con la conseguenza che i pagamenti effettuati inesecuzione dell’originario patto usurario non assumono rilievo quale post factumnon punibile ma costituiscono parte integrante della condotta tipica e individuanoil momento consumativo del reato, dal quale deve essere computato il termine diprescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Bianchi, Rv. 280313 – 01; Sez.2, n. 26040 del 16/04/2025, Trisolino, Rv. 288376 - 01).In tale prospettiva, correttamente la Corte territoriale ha fatto applicazionedell’art. 644-ter cod. pen., il quale stabilisce che la prescrizione del reato diusura “decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che delcapitale”, rilevando che, nel caso di specie, il dies a quo del termineprescrizionale coincide con il 27 dicembre 2007, data dell’ultimo assegnopercepito dal [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione dell’accordo usurario (cfr. pag. 10 dellasentenza impugnata).Non merita condivisione, pertanto, la prospettazione difensiva secondo cui ladata di consumazione del reato avrebbe dovuto essere retrodatata in ragionedell’assoluzione del ricorrente con riferimento ai prestiti intervenuti negli anni2006 e 2007 nonché alla vicenda concernente la vendita dell’immobile sito in viaDiaz.Sul punto, i giudici di merito hanno evidenziato come la documentazionebancaria acquisita agli atti abbia dimostrato che la persona offesa continuò adeffettuare versamenti in favore del [OSCURATO:PERSONA] sino al 27 dicembre 2007. Talierogazioni sono state ragionevolmente ricondotte all’originario rapporto usurario,non essendo emersi elementi idonei a giustificarne una diversa causale o,comunque, a interrompere il nesso con il pregresso accordo illecito.Tale ricostruzione si fonda su accertamenti in fatto, puntualmente operati dallaCorte distrettuale, che non si prestano a essere qualificati in termini dicontraddittorietà interna né di manifesta illogicità della motivazione, risolvendosiin una valutazione complessiva delle emergenze probatorie conforme ai criteri dirazionalità e plausibilità. Tale apprezzamento, in quanto espressione di ungiudizio di merito sorretto da adeguata e congrua motivazione, si sottrae, quindi,al sindacato di legittimità.Ne consegue che la Corte distrettuale ha correttamente individuato nella data del27 dicembre 2007 il momento consumativo del reato, in conformità ai principielaborati dalla giurisprudenza di legittimità e alla disciplina dettata dall’art. 644-ter cod. pen.Muovendo da tale corretta premessa, la sentenza impugnata ha altresì accertatola sussistenza di plurime cause di sospensione del corso della prescrizione, peruna durata complessiva di 758 giorni, analiticamente indicate nella motivazione.Pertanto, avuto riguardo alla data di consumazione del reato e al complessivoperiodo di sospensione, ha correttamente affermato che il termine massimo diprescrizione maturerà soltanto il 24 ottobre 2028. Da ciò consegue l’evidenteinfondatezza della censura proposta, essendo del tutto insussistente la dedottaestinzione del reato per prescrizione.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sonoarticolati esclusivamente in fattoe, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restandoestranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.I motivi sono, al contempo, aspecifici e reiterativi di medesime doglianze inerentialla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio giàespresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dallaCorte territoriale.Il compendio probatorio, puntualmente ricostruito e correttamente valutato nellesentenze di primo e di secondo grado, ha condotto i giudici di appello, in assenzadi prospettazioni alternative dotate di effettiva plausibilità e di un minimofondamento razionale, a ritenere provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine aireati di usura aggravata ed estorsione.La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione attraverso un percorsomotivazionale ampio, coerente e immune da vizi logici o giuridici, attribuendospecifico rilievo all’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioniaccusatorie rese dalla persona offesa, come diffusamente esaminato alle pagineda 10 a 23 e da 32 a 37 della sentenza impugnata.La decisione impugnata, peraltro, ha offerto una motivazione esaustiva earticolata anche con riguardo alla contestazione del delitto di estorsione,nonostante la contestuale declaratoria di prescrizione, dando conto deglielementi dai quali è stata desunta la riferibilità della condotta all’imputato e dellacomplessiva tenuta logica dell’impianto accusatorio.2.1. La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] e dai testi dell’accusa risultaessere stata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare,anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che nonhanno evidenziato profili di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dallapersona offesa.Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine allacompletezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], senzaconfrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelle duesentenze in proposito conformi ed invocando una rilettura di elementi probatoriestranea al sindacato di legittimità.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede dilegittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609-01; Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, Abbruzzese,Rv. 289333-01)Tale ipotesi non è non ravvisabile, nel caso di specie, in quanto l’iterargomentativo seguito dalla Corte territoriale appare esente da vizi logici,fondandosi su di una compiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] (nonché delle ulteriori prove dichiarative e documentali chehanno fornito pieno riscontro a tali dichiarazioni accusatorie) in un organicoquadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilitàlogica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità,univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilitàdelle asserzioni della persona offesa.Deve, peraltro essere evidenziato che, la Corte distrettuale, in relazioneall’eccepita carenza di prova in relazione alla natura usuraria degli interessirichiesti dal ricorrente, ha correttamente dato seguito al principio di dirittosecondo cui la testimonianza della persona offesa in ordine alla naturaesorbitante degli interessi praticati sui prestiti può costituire, di per sé, la provadell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, senza che sia necessaria,nella motivazione, l'indicazione degli elementi di dettaglio del prestito usurario(vedi Sez. 2, n. 10191 del 15/12/2023, Cimmino, Rv. 286053- 01)2.2. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello non è validamentecontrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano, attraverso unalettura parcellizzata degli elementi a carico passati puntualmente in rassegnadalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanza contenutistica.Deve essere, in proposito, rimarcato che il motivo di ricorso è palesementediretto a contestare, attraverso una lettura disarticolata del compendiodimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una lorolettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito,fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, nonrisultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedottovizio motivazionale.L'errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva suelementi di prova ipotetici e negativi, su considerazioni, cioè, generiche edastratte che non trovano sostegno in massime di esperienza tratte daorientamenti largamente diffusi nello specifico contesto spazio-temporale, ma sucongetture insuscettibili di verifica empirica; così abbandonando il pianodell'esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all'evidentescopo di tacciare di illogicità manifesta il governo dei fatti positivamenteaccertati e sollecitare una diversa e non deducibile interpretazione delcompendio probatorio.Il ricorrente, dunque, si è limitato a proporre una propria interpretazione deicomportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, masemplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale deidati acquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell’incidenza delle condotteposte in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti con l’ampia moledi elementi acquisiti, senza che effettivamente possa essere riscontrata alcunaviolazione di legge e vizio motivazionale.2.3. Deve essere ribadito, in proposito, che la Corte di Cassazione, che è giudicedella motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice delcontenuto della prova, non competendole un controllo sul significato concreto diciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentitoalla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità dellamotivazione. Di conseguenza, non è compito del giudice di legittimità stabilire sela decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti nécondividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (vedi Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, Perelli, Rv. 280601 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747 - 01).La motivazione oggetto di censura risulta, in conclusione, fondata su unavalutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudiziononché una corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementiprobatori valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici di appello, alcontempo non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica,contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio ovveroincompatibi l ità logiche tra le argomentazioni poste a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed il significato probatorio dispecifici atti del procedimento.3. Il quarto motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delleI giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delleinvocate attenuanti (vedi pagg. 39 e 40 della sentenza impugnata), la particolaregravità dei fatti, l’intensità del dolo, il comportamento non collaborativo delIn particolare, la Corte distrettuale ha correttamente richiamato il consolidatoindirizzo ermeneutico che esclude che la concessione delle attenuanti generichepossa conseguire automaticamente alla condizione di incensuratezzadell’imputato, condizione indicata dalla difesa come profilo di meritevolezza (vediSez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01; Sez. 4, n. 32872del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01).Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è fondato,quindi, su motivazione coerente con le risultanze probatorie ed esente damanifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteche, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed allarifusione delle spese sostenute dalla parte civile Associazione AntiracketAntiusura Etnea, che, in base alla qualità dell'opera prestata in relazione allanatura e all'entità delle questioni dedotte, vanno liquidate nei termini precisati indispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione AntiracketAntiusura Etnea che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris