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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 44423/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 luglio 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse all'impugnazione; letta la memoria di replica del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo, altresì, la sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione al procedimento disciplinare promosso a carico dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., nel quale è stato ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 361, commi primo e secondo, cod. pen., ritenuta non contestata l'aggravante di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Ferrante in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione, in accoglimento dei quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 361, comma secondo, cod. pen. in quanto l'imputato, appartenente alla Polizia di Stato ed in servizio presso il reparto mobile, non può essere considerato quale "ufficiale o agente di polizia giudiziaria", dovendosi, al riguardo, distinguere tra tale "qualità" attribuita, in base al ruolo svolto, agli appartenenti alla Polizia di Stato dall'art. 39 della legge n. 121 del 1981, e la funzione concretamente svolta.

Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno dell'il. febbraio 1986, in cui si prevede che i Reparti mobili dipendono dal Dipartimento di pubblica sicurezza, per contrasto con l'art. 109 Cost. che prevede che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Con il terzo motivo deduce l'erronea interpretazione dell'art. 361, comma secondo, cod. pen. non configurabile nel caso in esame occupandosi l'imputato esclusivamente dell'esercizio delle funzioni di ordine pubblico.

Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. per insussistenza del reato, trattandosi di un reato di pericolo concreto e non astratto.

Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento, posto che l'imputato non conosceva gli autori della tentata estorsione.

Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della vittima della tentata estorsione.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Ritiene preliminarmente il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, sussiste nella fattispecie in esame l'interesse ad impugnare del Ferrante in quanto correlato al conseguimento di un effetto penale più favorevole, quale, appunto, l'invocata assoluzione dal reato ascritto.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, elaborato una nozione di interesse ad impugnare nel procedimento penale che, a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, non è basata sul concetto di soccombenza, quanto, piuttosto, su una prospettiva utilitaristica, ossia sulla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693; Sez.

U, n. 42 del 03/12/1995, dep. 1996, Tampini, Rv. 203093).

Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02).

Per quel che concerne l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza di assoluzione, si ritiene pacificamente che questo manchi ogni qualvolta il proscioglimento sia adottato "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", poiché in questi casi, ogni epilogo diverso gli sarebbe meno utile (cfr. art. 593, comma 2, cod. proc. pen.).

Detto interesse è stato, invece, ritenuto sussistente nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, allorché l'impugnazione concerna l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a un illecito depenalizzato (Sez.

U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252693).

In linea generale, secondo un orientamento che il Collegio intende ribadire, l'interesse ad impugnare - che deve tendere ad un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento -assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame.

Il che rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.).

Stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell' ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604, Sez. 5, n. 37677 del 10/07/2012, Rv. 254557; Sez. 6, n. 6989 del 30/03/1995, Stella, Rv. 201953).

3. Nel merito, il primo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, invocano sostanzialmente l'applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale nel concorso tra una causa di estinzione del reato ed una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuii", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di pervenire, con una mera attività ricognitiva, ad una pronuncia assolutoria del ricorrente, considerando, in particolare, il tenore della conversazione intercettata tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], in cui il Ferrante suggeriva a quest'ultimo di rivolgersi a qualcuno e, sostanzialmente, di cedere alla proposta estorsiva, nonché le dichiarazioni del medesimo Albicocco che hanno, peraltro, portato alla condanna dei due autori della tentata estorsione.

In buona sostanza, la responsabilità per favoreggiamento è stata costruita su due elementi, entrambi emergenti dalla citata conversazione telefonica e dalle dichiarazioni rese dall'Albicocco: da un lato, l'omessa denuncia del reato, ritenuta obbligatoria in relazione alla qualità di agente di polizia giudiziaria del Ferrante; dall'altro il suggerimento rivolto da quest'ultimo all'Albicocco di trovare un intermediario e di cedere alla richiesta estorsiva.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato, in virtù del suo status giuridico di assistente della Polizia di Stato, aveva l'obbligo di denunciare il tentativo di estorsione appreso dall'Albicocco ed ha, pertanto, ritenuto integrato il reato di favoreggiamento commesso sia attraverso l'omissione di tale obbligo che attraverso il suggerimento rivolto.

Inoltre, quanto all'elemento psicologico del reato, la Corte territoriale ha ritenuto di desumere la finalità di aiutare gli autori della tentata estorsione sia dal passaggio della conversazione intercettata in cui il Ferrante diceva all'Albicocco di cercare un mediatore («viri cu cui ha parrare») sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso Albicocco in merito ad un incontro avuto con l'imputato nel Natale 2012, in cui il primo gli aveva riferito di avere subito una perquisizione e di essere stato tratto in arresto in relazione al consiglio dato in occasione della richiesta estorsiva, invitandolo «a non dare indicazioni agli inquirenti, rassicurandolo del fatto che non vi erano conversazioni intercettate.» Ad avviso del Collegio siffatto ragionamento è giuridicamente viziato sotto plurimi profili.4.

Innanzitutto, va esaminata la condotta omissiva ascritta al ricorrente.

La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta tenuta dal Ferrante integri il reato di cui all'art. 361 cod. pen. che ha, poi, considerato assorbito nella condotta di favoreggiamento.

In particolare, ha ritenuto che l'imputato, per legge investito della qualità di agente di polizia giudiziaria (art. 39, legge 1 aprile 1981, n. 121) abbia violato l'obbligo di denuncia, come già affermato da questa Corte in sede di impugnazione cautelare con la sentenza n. 51508 del 04/12/2013, Ferrante, Rv. 258506.

Con tale pronuncia si è, infatti, posto l'accento sull'art. 39 della legge 1 aprile 1981, n.121 che espressamente attribuisce agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; agli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti, al ruolo degli ispettori, ed alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti viene, invece, attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria".

E' stato, inoltre, considerato che l'art. 68 della medesima legge specifica che "Gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione".

Pertanto, alla stregua dell' inquadramento del Ferrante nel corpo della Polizia di Stato, e della correlata qualifica ex lege di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, questa Corte ha affermato che l'imputato era tenuto all'intervento anche ove, come nella specie, era venuto a sapere della richiesta formulata ad Albicocco nel corso di una conversazione informale e non nello svolgimento della sua attività d'ufficio, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 361, comma secondo, cod. pen. che sancisce la punibilità dell'omissione di rapporto ove connessa alla notizia di reato appresa dall'agente o ufficiale di polizia giudiziaria, qualunque sia la sua modalità di acquisizione, essendo rimessa agli esercenti di tali funzioni anche l'acquisizione della notizia su iniziativa diretta. 4.2 Ad avviso del Collegio, sebbene debba condividersi l'inquadramento giuridico del Ferrante, quale appartenente alla Polizia di Stato, nella categoria degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, ciò non è sufficiente ad affermare la sussistenza di un obbligo giuridico di denuncia.

Il paradigma legale del reato in questione, descritto come reato proprio del pubblico ufficiale (comma primo) o, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma, dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, richiede, infatti, che l'omessa denuncia sia correlata ad una notizia di reato appresa nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

Tale connotazione funzionale della condotta omissiva, benchè espressamente prevista dal solo primo comma dell'art. 6 361 cod. pen., è necessaria anche nell'ipotesi contemplata dal secondo comma (Sez. 6, n. 29836 del 02/07/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253181) che non descrive un'autonoma fattispecie di reato ma una circostanza aggravante di carattere soggettivo.

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che non era configurabile alcun obbligo di denuncia, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 361, comma secondo, cod. pen., a carico del Ferrante, avendo questi appreso del tentativo di estorsione fuori dall'orario di servizio e nel corso di una conversazione di natura privata con l'Albicocco che non risulta in alcun modo connessa con l'esercizio delle funzioni svolte dall'imputato.

D'altronde, come emerge dall'art. 68 della legge n. 121 del 1981, gli appartenenti alla Polizia di Stato devono considerarsi in servizio permanente di pubblica sicurezza; deve, dunque, ritenersi, in assenza di analoga previsione di legge con riferimento alle funzioni di polizia giudiziaria, che, fuori dal servizio o, comunque, dall'esercizio effettivo delle funzioni, gli appartenenti alla Polizia di Stato destinati allo svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

Va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto: non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse.

5. Sotto un diverso profilo, anche volendosi prescindere dalla configurabilità o meno di una omissione penalmente rilevante ascrivibile al Ferrante, la Corte territoriale è incorsa in un secondo errore giuridico laddove, nel ritenere integrato il reato di favoreggiamento, ha omesso di considerare il necessario carattere mirato della condotta criminosa.

L'art. 378 cod. pen., infatti, sanzione non la mera condotta che, in qualunque modo, abbia creato un ostacolo allo svolgimento delle indagini, bensì quella condotta volta a prestare aiuto a «taluno» a eludere le investigazioni o a sottrarsi alla ricerche effettuate dalle Autorità.

Proprio in considerazione di tale inequivocabile dato normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato che per la configurabilità del reato di favoreggiamento, personale e reale, è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale; se esso venga, invece, prestato, o anche solo offerto, per una finalità di profitto, propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l'ipotesi di concorso nel reato stesso (Sez. 5, Sentenza n. 4997 del 17/01/2007, Accardi, Rv. 236066; Sez.

F, n. 38236 del 03/09/2004, Iovino, Rv. 229649).

La sentenza impugnata, pur ricostruendo adeguatamente gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento, non ne ha poi fatto buon governo nell'applicarli alla fattispecie concreta, ritenendo configurato il reato solo sulla base del tenore della conversazione tra l'imputato e l'Albicocco, in cui, a fronte del carattere soggettivamente neutro dell'invito rivolto a quest'ultimo (di rivolgersi ad un mediatore), ha apoditticamente asserito che, così facendo, il Ferrante intendesse agevolare gli autori del reato estorsivo.

E' stato, così, replicato l'errore di diritto in cui era incorsa la sentenza di condanna di primo grado che, come si legge a p. 28 della sentenza impugnata, aveva ritenuto sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di favoreggiamento la mera idoneità della condotta ad eludere le investigazioni, desumendo la sussistenza dell'elemento soggettivo, ravvisato nella mera consapevolezza e volontà della omessa denuncia, dal contenuto della conversazione intercettata, sintomatico della consapevolezza da parte del Ferrante dell'azione estorsiva subita dalla vittima (cfr. p. 30 della sentenza impugnata).

Dinanzi, dunque, alla evidente possibilità di una alternativa giustificazione della condotta del ricorrente (ad esempio, quella di dare un mero consiglio ad un "vecchio conoscente", cosi viene definito il rapporto tra i due a p. 3 della sentenza), la Corte territoriale ha erroneamente escluso la sussistenza di elementi per pervenire ad una sentenza di proscioglimento pur in mancanza di prove sull'elemento psicologico del reato e, in particolare, sulla direzione finalistica della contestata condotta di ausilio. 6.Alla luce delle considerazioni sopra esposte, emergendo dalla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata l'insussistenza della condotta criminosa ascritta al Ferrante, va disposto l'annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 luglio 2021 emessa dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse all'impugnazione; letta la memoria di replica del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo, altresì, la sussistenza dell'interesse a ricorrere in relazione al procedimento disciplinare promosso a carico dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, riformando la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., nel quale è stato ritenuto assorbito il reato di cui all'art. 361, commi primo e secondo, cod. pen., ritenuta non contestata l'aggravante di cui all'art. 7 dl. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Ferrante in ordine al reato ascrittogli perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi di ricorso, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione, in accoglimento dei quali chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 361, comma secondo, cod. pen. in quanto l'imputato, appartenente alla Polizia di Stato ed in servizio presso il reparto mobile, non può essere considerato quale "ufficiale o agente di polizia giudiziaria", dovendosi, al riguardo, distinguere tra tale "qualità" attribuita, in base al ruolo svolto, agli appartenenti alla Polizia di Stato dall'art. 39 della legge n. 121 del 1981, e la funzione concretamente svolta. Con il secondo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno dell'il. febbraio 1986, in cui si prevede che i Reparti mobili dipendono dal Dipartimento di pubblica sicurezza, per contrasto con l'art. 109 Cost. che prevede che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Con il terzo motivo deduce l'erronea interpretazione dell'art. 361, comma secondo, cod. pen. non configurabile nel caso in esame occupandosi l'imputato esclusivamente dell'esercizio delle funzioni di ordine pubblico. Con il quarto motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 378 cod. pen. per insussistenza del reato, trattandosi di un reato di pericolo concreto e non astratto. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento, posto che l'imputato non conosceva gli autori della tentata estorsione. Con il sesto motivo deduce la violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla credibilità della vittima della tentata estorsione.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Ritiene preliminarmente il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, sussiste nella fattispecie in esame l'interesse ad impugnare del Ferrante in quanto correlato al conseguimento di un effetto penale più favorevole, quale, appunto, l'invocata assoluzione dal reato ascritto. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, elaborato una nozione di interesse ad impugnare nel procedimento penale che, a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, non è basata sul concetto di soccombenza, quanto, piuttosto, su una prospettiva utilitaristica, ossia sulla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693; Sez. U, n. 42 del 03/12/1995, dep. 1996, Tampini, Rv. 203093). Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02). Per quel che concerne l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza di assoluzione, si ritiene pacificamente che questo manchi ogni qualvolta il proscioglimento sia adottato "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", poiché in questi casi, ogni epilogo diverso gli sarebbe meno utile (cfr. art. 593, comma 2, cod. proc. pen.). Detto interesse è stato, invece, ritenuto sussistente nell'ipotesi di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, allorché l'impugnazione concerna l'ordine di trasmissione degli atti all'autorità amministrativa per l'applicazione delle sanzioni relative a un illecito depenalizzato (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252693). In linea generale, secondo un orientamento che il Collegio intende ribadire, l'interesse ad impugnare - che deve tendere ad un risultato pratico in rapporto alle situazioni e alle facoltà tutelate dall'ordinamento -assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato - da intendere nella sua lata eccezione, comprensiva anche della motivazione - possa derivare l'eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame. Il che rileva non solo quando l'imputato, attraverso l'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (quali, ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma anche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.) e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). Stante il principio di unitarietà dell'ordinamento giuridico, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell' ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse ad impugnare la sentenza penale qualora dalla revisione possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Sez. 6, n. 35989 del 01/07/2015, Vittorini, Rv. 265604, Sez. 5, n. 37677 del 10/07/2012, Rv. 254557; Sez. 6, n. 6989 del 30/03/1995, Stella, Rv. 201953). 3. Nel merito, il primo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, invocano sostanzialmente l'applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in forza del quale nel concorso tra una causa di estinzione del reato ed una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocuii", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La sentenza impugnata ha escluso la possibilità di pervenire, con una mera attività ricognitiva, ad una pronuncia assolutoria del ricorrente, considerando, in particolare, il tenore della conversazione intercettata tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], in cui il Ferrante suggeriva a quest'ultimo di rivolgersi a qualcuno e, sostanzialmente, di cedere alla proposta estorsiva, nonché le dichiarazioni del medesimo Albicocco che hanno, peraltro, portato alla condanna dei due autori della tentata estorsione. In buona sostanza, la responsabilità per favoreggiamento è stata costruita su due elementi, entrambi emergenti dalla citata conversazione telefonica e dalle dichiarazioni rese dall'Albicocco: da un lato, l'omessa denuncia del reato, ritenuta obbligatoria in relazione alla qualità di agente di polizia giudiziaria del Ferrante; dall'altro il suggerimento rivolto da quest'ultimo all'Albicocco di trovare un intermediario e di cedere alla richiesta estorsiva. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato, in virtù del suo status giuridico di assistente della Polizia di Stato, aveva l'obbligo di denunciare il tentativo di estorsione appreso dall'Albicocco ed ha, pertanto, ritenuto integrato il reato di favoreggiamento commesso sia attraverso l'omissione di tale obbligo che attraverso il suggerimento rivolto. Inoltre, quanto all'elemento psicologico del reato, la Corte territoriale ha ritenuto di desumere la finalità di aiutare gli autori della tentata estorsione sia dal passaggio della conversazione intercettata in cui il Ferrante diceva all'Albicocco di cercare un mediatore («viri cu cui ha parrare») sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso Albicocco in merito ad un incontro avuto con l'imputato nel Natale 2012, in cui il primo gli aveva riferito di avere subito una perquisizione e di essere stato tratto in arresto in relazione al consiglio dato in occasione della richiesta estorsiva, invitandolo «a non dare indicazioni agli inquirenti, rassicurandolo del fatto che non vi erano conversazioni intercettate.» Ad avviso del Collegio siffatto ragionamento è giuridicamente viziato sotto plurimi profili.4. Innanzitutto, va esaminata la condotta omissiva ascritta al ricorrente. La Corte territoriale ha ritenuto che la condotta tenuta dal Ferrante integri il reato di cui all'art. 361 cod. pen. che ha, poi, considerato assorbito nella condotta di favoreggiamento. In particolare, ha ritenuto che l'imputato, per legge investito della qualità di agente di polizia giudiziaria (art. 39, legge 1 aprile 1981, n. 121) abbia violato l'obbligo di denuncia, come già affermato da questa Corte in sede di impugnazione cautelare con la sentenza n. 51508 del 04/12/2013, Ferrante, Rv. 258506. Con tale pronuncia si è, infatti, posto l'accento sull'art. 39 della legge 1 aprile 1981, n.121 che espressamente attribuisce agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria; agli appartenenti al ruolo dei sovraintendenti, al ruolo degli ispettori, ed alla qualifica più elevata del ruolo degli assistenti viene, invece, attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria". E' stato, inoltre, considerato che l'art. 68 della medesima legge specifica che "Gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione". Pertanto, alla stregua dell' inquadramento del Ferrante nel corpo della Polizia di Stato, e della correlata qualifica ex lege di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, questa Corte ha affermato che l'imputato era tenuto all'intervento anche ove, come nella specie, era venuto a sapere della richiesta formulata ad Albicocco nel corso di una conversazione informale e non nello svolgimento della sua attività d'ufficio, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 361, comma secondo, cod. pen. che sancisce la punibilità dell'omissione di rapporto ove connessa alla notizia di reato appresa dall'agente o ufficiale di polizia giudiziaria, qualunque sia la sua modalità di acquisizione, essendo rimessa agli esercenti di tali funzioni anche l'acquisizione della notizia su iniziativa diretta. 4.2 Ad avviso del Collegio, sebbene debba condividersi l'inquadramento giuridico del Ferrante, quale appartenente alla Polizia di Stato, nella categoria degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, ciò non è sufficiente ad affermare la sussistenza di un obbligo giuridico di denuncia. Il paradigma legale del reato in questione, descritto come reato proprio del pubblico ufficiale (comma primo) o, nell'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma, dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria, richiede, infatti, che l'omessa denuncia sia correlata ad una notizia di reato appresa nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. Tale connotazione funzionale della condotta omissiva, benchè espressamente prevista dal solo primo comma dell'art. 6 361 cod. pen., è necessaria anche nell'ipotesi contemplata dal secondo comma (Sez. 6, n. 29836 del 02/07/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253181) che non descrive un'autonoma fattispecie di reato ma una circostanza aggravante di carattere soggettivo. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che non era configurabile alcun obbligo di denuncia, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 361, comma secondo, cod. pen., a carico del Ferrante, avendo questi appreso del tentativo di estorsione fuori dall'orario di servizio e nel corso di una conversazione di natura privata con l'Albicocco che non risulta in alcun modo connessa con l'esercizio delle funzioni svolte dall'imputato. D'altronde, come emerge dall'art. 68 della legge n. 121 del 1981, gli appartenenti alla Polizia di Stato devono considerarsi in servizio permanente di pubblica sicurezza; deve, dunque, ritenersi, in assenza di analoga previsione di legge con riferimento alle funzioni di polizia giudiziaria, che, fuori dal servizio o, comunque, dall'esercizio effettivo delle funzioni, gli appartenenti alla Polizia di Stato destinati allo svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza non sono tenuti agli obblighi correlati alla qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria. Va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto: non è configurabile il delitto di omessa o ritardata denuncia nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato che venga a conoscenza di notizie relative ad un fatto di reato a seguito di una conversazione di natura privata, svoltasi al di fuori dell'esercizio delle funzioni e non connessa in alcun modo ad esse. 5. Sotto un diverso profilo, anche volendosi prescindere dalla configurabilità o meno di una omissione penalmente rilevante ascrivibile al Ferrante, la Corte territoriale è incorsa in un secondo errore giuridico laddove, nel ritenere integrato il reato di favoreggiamento, ha omesso di considerare il necessario carattere mirato della condotta criminosa. L'art. 378 cod. pen., infatti, sanzione non la mera condotta che, in qualunque modo, abbia creato un ostacolo allo svolgimento delle indagini, bensì quella condotta volta a prestare aiuto a «taluno» a eludere le investigazioni o a sottrarsi alla ricerche effettuate dalle Autorità. Proprio in considerazione di tale inequivocabile dato normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha condivisibilmente affermato che per la configurabilità del reato di favoreggiamento, personale e reale, è necessario che l'aiuto venga prestato nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale; se esso venga, invece, prestato, o anche solo offerto, per una finalità di profitto, propria dell'agente medesimo, pur se comune a quella di detto autore o di terzi, e prima o durante la commissione del reato principale, ricorre l'ipotesi di concorso nel reato stesso (Sez. 5, Sentenza n. 4997 del 17/01/2007, Accardi, Rv. 236066; Sez. F, n. 38236 del 03/09/2004, Iovino, Rv. 229649). La sentenza impugnata, pur ricostruendo adeguatamente gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento, non ne ha poi fatto buon governo nell'applicarli alla fattispecie concreta, ritenendo configurato il reato solo sulla base del tenore della conversazione tra l'imputato e l'Albicocco, in cui, a fronte del carattere soggettivamente neutro dell'invito rivolto a quest'ultimo (di rivolgersi ad un mediatore), ha apoditticamente asserito che, così facendo, il Ferrante intendesse agevolare gli autori del reato estorsivo. E' stato, così, replicato l'errore di diritto in cui era incorsa la sentenza di condanna di primo grado che, come si legge a p. 28 della sentenza impugnata, aveva ritenuto sufficiente ai fini dell'integrazione del reato di favoreggiamento la mera idoneità della condotta ad eludere le investigazioni, desumendo la sussistenza dell'elemento soggettivo, ravvisato nella mera consapevolezza e volontà della omessa denuncia, dal contenuto della conversazione intercettata, sintomatico della consapevolezza da parte del Ferrante dell'azione estorsiva subita dalla vittima (cfr. p. 30 della sentenza impugnata). Dinanzi, dunque, alla evidente possibilità di una alternativa giustificazione della condotta del ricorrente (ad esempio, quella di dare un mero consiglio ad un "vecchio conoscente", cosi viene definito il rapporto tra i due a p. 3 della sentenza), la Corte territoriale ha erroneamente escluso la sussistenza di elementi per pervenire ad una sentenza di proscioglimento pur in mancanza di prove sull'elemento psicologico del reato e, in particolare, sulla direzione finalistica della contestata condotta di ausilio. 6.Alla luce delle considerazioni sopra esposte, emergendo dalla ricostruzione operata dalla sentenza impugnata l'insussistenza della condotta criminosa ascritta al Ferrante, va disposto l'annul
Sentenza Cassazione n. 44423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris