CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 38065/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01PW628) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 012EUQ7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 15.02.2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 di reclusione ed euro 350,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 624 cod. pen. I ricorrenti, con unico ricorso, deducono quattro motivi. Con il il primo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) in relazione all'affermazione della penale responsabilità ed alla mancata applicazione dell'art.530, comma 2, cod. proc. pen.; con il secondo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo, il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) per mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen.; con il quarto, il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) per mancato contenimento della pena entro il minimo edittale. 2. I ricorsi sono inammissibili. Tutti i motivi proposti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata oltreché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. In ordine alla penale responsabilità degli imputati la Corte di merito ha puntualmente analizzato il compendio probatorio dando conto dell'iter logico nnotivatorio seguito. Quanto al trattamento -sanzionatorio, la Corte di appello ha adeguatamente motivato il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, indicando l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione del beneficio. Parimenti, riprendendo l'orientamento di questa Corte, i giudici di secondo grado hanno escluso l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. in ragione dell'impossibilità di ritenere con certezza che il valore del furto sarebbe stato mininnale, trattandosi di un campo sportivo nel quale gli atleti lasciano i propri effetti personali dando conto altresì delle ragioni per le quali si sono discostati dal minimo edittale. 3. I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso