CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10605/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Italia Prima, rappresentati e difesi anchedisgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1087/2021depositata il 7.5.2021.Numero registro generale 20867/2021Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 10605/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.4.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento dei restanti. Conseguenze di legge.Uditi per i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e per i controricorrentil'avv. [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 1256/2007, il Tribunale di Rimini accoglieva ladomanda, indicata come di rivendica, spiegata da [OSCURATO:PERSONA] e MariaPasquali, tesa a ottenere la condanna dei confinanti [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia PrimaRonci e [OSCURATO:PERSONA], proprietari della limitrofa particella 50 del foglio 61del NCT del Comune di Rimini, al rilascio di una porzione di fondo dellaparticella 35 del foglio 61 del NCT (poi particella 1063) nel Comune diRimini che risultava da loro occupata anche da una porzione inampliamento del fabbricato dei convenuti e da una recinzione, nellaresistenza dei convenuti, i quali avevano dedotto di possedere il cespitesecondo il confine di fatto esistente, difforme da quello catastale, danumerosi anni, mentre gli attori, prima affittuari del podere da parte diun’opera pia (l'[OSCURATO:PERSONA] di riposo per inabili al lavoro S. Croce oValloni. M.A. Giasgoni – M.A. Dionigi), ne erano divenuti proprietari solonel 1996 ed avevano dapprima abbattuto un boschetto di divisione dallaproprietà Ronci e poi pali in cemento e filo spinato che facevano daconfine.A tale risultato il Tribunale di Rimini perveniva previa individuazione delconfine tra le particelle 35 e 50, effettuata tramite CTU sulla base deipunti fiduciali risultanti in catasto, senza l'espletamento della provatestimoniale articolata dai Ronci sull'ubicazione del confine di fatto tra ledue proprietà contraddistinto da paletti e piante, e senza sospendere ilNumero registro generale 20867/2021Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 10605/2026Data pubblicazione 21/04/2026giudizio in attesa della definizione del separato procedimento,successivamente promosso dai Ronci contro i [OSCURATO:PERSONA]-Pasquali, pervedersi riconosciuta la proprietà per usucapione della porzione dellaparticella 35 del foglio 61 del NCT del Comune di Rimini da loro occupata.Pronunciandosi sul gravame proposto dai Ronci nei confronti di BiagioBonifazi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti quali eredidi [OSCURATO:PERSONA] e l’ultima anche in proprio, con la sentenza n. 138/2013,la Corte di Appello di Bologna confermava la pronuncia di prime cure. Perquanto ancora qui interessa, la Corte bolognese riteneva gli appellantidecaduti dalle istanze istruttorie avanzate in primo grado, non ribadite insede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado,implicitamente rinunciate ed asseritamente non riproposte in appello;sosteneva, altresì, che era stata proposta ai soli fini delle speseprocessuali ed era quindi ininfluente la questione relativa alla pendenza inprimo grado del separato procedimento per l'accertamentodell’usucapione, ritenuto dal primo Giudice come un inammissibiletentativo di rimediare alla mancata proposizione della domandariconvenzionale di usucapione nel primo giudizio.La predetta sentenza veniva cassata con rinvio da questa Corte, conl’ordinanza n. 24619/2018, che accoglieva il terzo motivo di ricorso deiRonci, per violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., in quanto ilgiudice di secondo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla provatestimoniale da loro riproposta in appello, tesa a dimostrare che ilposizionamento in fatto del confine con paletti e piante non coincideva conla situazione catastale, erroneamente rilevando d'ufficio che tale provanon era stata richiesta nelle conclusioni del giudizio di primo grado conconseguente implicita rinuncia.L'ordinanza di questa Corte, inoltre, riteneva assorbiti, per effetto delsuddetto accoglimento, gli altri due motivi di ricorso fatti valere dai Ronci,concernenti rispettivamente l'onere probatorio nei giudizi di rivendica, ed ilNumero registro generale 20867/2021Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 10605/2026Data pubblicazione 21/04/2026coordinamento con le risultanze del separato giudizio di usucapionepromosso dai Ronci nei confronti degli originari attori, che ben potevaessere autonomamente introdotto, motivi che il giudice di rinvio avrebbequindi dovuto esaminare nell'ambito del giudizio rescissorio rimessogli.Riassunto il giudizio dagli eredi degli originari attori, deceduti nelle more,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza deiRonci, la Corte d'Appello di Bologna, quale giudice del rinvio, con lasentenza n. 1087/2021 del 5.3/7.5.2021, confermava nuovamente lasentenza di primo grado, ritenendo corretta la qualificazione dell’originariadomanda degli attori in termini di azione di regolamento di confini,asseritamente compiuta dal Tribunale di Rimini con il dispositivo dellasentenza, malgrado le parti avessero continuato a far riferimento, nelleloro difese ed in sede d'impugnazione, all’azione di rivendicazione.Sosteneva, infatti, il giudice di rinvio, che il contrasto tra le parti era solosull'esatta collocazione del confine tra le particelle 35 e 50 del foglio 61del NCT del Comune di Rimini, e non fra i titoli (eventualmente anche nonnegoziali) posti a base della proprietà delle parti. Osservava, altresì, chenell’ordinanza di rinvio questa Corte non aveva imposto l’ammissione,bensì soltanto un nuovo esame circa l’ammissibilità e la rilevanza delleistanze istruttorie avanzate dai Ronci, e che tali richieste, poiché nonaccolte dal Tribunale e non reiterate al momento della precisazione delleconclusioni, non potevano essere riproposte in sede di impugnazione inquanto già implicitamente rinunciate, e comunque non andavanoammesse per la loro genericità e perché non pertinenti rispetto adun'azione di regolamento dei confini. Da ultimo, il giudice di rinvio nonriteneva di disporre d'ufficio la sospensione del giudizio in attesa delladefinizione del separato giudizio di usucapione, all'epoca non ancorapervenuto ad un giudicato (la sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Rimini,che aveva accolto la domanda di usucapione dei Ronci limitatamente allaporzione della particella 35 del foglio 61 del NCT del Comune di RiminiNumero registro generale 20867/2021Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 10605/2026Data pubblicazione 21/04/2026occupata dall'ampliamento del loro fabbricato ed all'annessa porzionerecintata, meglio identificata come area punteggiata nella piantina allegataalla CTU prodotta dagli attori come documento 11, era stata confermatadalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2500/2018, contro laquale era all’epoca pendente il giudizio n. 11817/2019 RG in cassazione) eprescindeva quindi completamente dalle relative risultanze.Avverso la sentenza del giudice di rinvio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Italia Prima Roncihanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di sei doglianze.Gli eredi degli originari attori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed AngeloBonifazi, hanno resistito con controricorso.Nelle more del giudizio questa Corte ha pronunciato l'ordinanza n. 27869del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale é stata definitivamente accolta nei terminisopra indicati la domanda di usucapione della particella 35 del foglio 61del NCT del Comune di Rimini dei Ronci.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, FulvioTroncone, ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, conassorbimento dei restanti.Nell’imminenza della pubblica udienza non sono state depositate memorieex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3)c.p.c., i ricorrenti si dolgono della violazione degli articoli 384 e 394 c.p.c.,giacché il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di dirittoenunciato dall'ordinanza di questa Corte n. 24619/2018, non ammettendola prova testimoniale riproposta dai Ronci, e non avrebbe tenuto conto deipresupposti di fatto ormai definitivamente posti a base di quel principio didiritto e quindi ormai intangibili, risultanti anche dall'assorbimento deglialtri due motivi di ricorso fatti valere, concernenti l'onere probatorio neigiudizi di rivendica, ed il coordinamento con le risultanze del separatoNumero registro generale 20867/2021Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 10605/2026Data pubblicazione 21/04/2026giudizio di usucapione promosso dai Ronci nei confronti degli originarioriginari attori come azione di regolamento dei confini anziché dirivendicazione ormai preclusa.2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., èdedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] di secondo gradoavrebbe erroneamente ritenuto di poter operare una diversa qualificazionegiuridica della domanda attorea quale azione di regolamento dei confini, indifetto di proposizione di un rituale motivo di impugnazione sul punto,nonostante si fosse formato un vero e proprio giudicato interno sullaqualificazione giuridica dell'azione in termini di rivendicazione.3) Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., iricorrenti denunziano l’errata qualificazione della domanda proposta daglicostituirebbe una mera conseguenza dell’accoglimento della domanda sultitolo di proprietà, e l’esistenza di un conflitto di titoli sarebbe dimostrataanche dalla domanda di accertamento dell’usucapione proposta dagliodierni ricorrenti, con la quale essi hanno opposto il proprio diritto diproprietà sull’area in controversia.4) Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano, in via gradata, laviolazione di legge, il difetto di motivazione, la mancata ammissione deimezzi di prova dedotti e l’omesso esame dei documenti prodotti, per avereil giudice di rinvio erroneamente ritenuto le prove dedotte difformi daicanoni di cui all’art. 244 c.p.c..5) Con il quinto motivo, è dedotta la violazione di legge in ordine ai mezzidi prova per l’accertamento del confine di cui all’art. 950 c.c. in relazioneall’art. 2967 (rectius 2697) c.c., per non avere il giudice di rinvioammesso le prove orali relative al confine reale tra i due fondi e omesso diesaminare la documentazione all’uopo prodotta.Numero registro generale 20867/2021Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 10605/2026Data pubblicazione 21/04/20266) Con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione di legge, deldifetto di motivazione, dell’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio e dell’omessa valutazione della sentenza di usucapione, inrelazione all’art. 360, comma 1°, numeri 3) e 5) c.p.c., atteso che lasospensione del giudizio sarebbe stata indispensabile al fine di evitare ilcontrasto di giudicati sulla proprietà degli immobili oggetto di causa.Ritiene la Corte, che per effetto del sopravvenuto passaggio in giudicatodella sentenza del Tribunale di Rimini n. 32/2011, a seguito dellapronuncia dell'ordinanza n. 27869 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, debbaessere esaminato con priorità il sesto motivo di ricorso, che é fondato.Premesso che l'ordinanza di questa Corte n. 24619/2018, che avevadisposto il rinvio, aveva indicato come assorbito il secondo motivo diricorso dei Ronci, richiedendo al giudice di rinvio di valutare, nell'ambitodel giudizio rescissorio demandatogli, le risultanze del giudizio diusucapione della porzione in contestazione anche se autonomamenteintrodotto, e che l'impugnata sentenza ha disatteso tale statuizione ed ivincoli imposti dal rinvio prosecutorio che era stato disposto in ragionedella nullità della sentenza di appello cassata per vizio di motivazione,certamente il giudice di rinvio non poteva prescindere dall'esito delgiudizio di usucapione.L'accertamento contenuto nella sentenza n. 32/2011 del Tribunale diRimini, era certamente decisivo rispetto alla pronuncia sull'azione deglioriginari attori relativa allo stesso terreno quand'anche la sentenza diaccertamento prodotta non fosse ancora passata in giudicato. La citatasentenza, infatti, pur priva dell'autorità del giudicato, aveva dettato laregola del caso concreto alla quale le parti dovevano conformare il propriocomportamento ed era idonea a comporre il conflitto del caso concretoanche se ancora non passata in giudicato avendo modificato la situazioneiniziale, potendosene quindi invocare l'autorità nel procedimento vertentesulla questione dipendente della rivendica che non era stato sospeso perNumero registro generale 20867/2021Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 10605/2026Data pubblicazione 21/04/2026pregiudizialità (vedi sull'autorità della sentenza non ancora passata ingiudicato pronunciata tra le parti nel giudizio pregiudicato non sospesoCass. 16.3.2018 n. 6620; Cass. 3.11.2017 n. 26251; Cass. 7.7.2016n.13823; Cass. sez. un.19.6.2012 n. 10027).A maggior ragione la suddetta autorità dell'accertamento sulla domanda diusucapione si é rafforzata con il passaggio in giudicato, nel corso di questogiudizio, della sentenza n. 32/2011 del Tribunale di Rimini, a seguito dellapronuncia dell'ordinanza n. 27869 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, datoche ormai le parti devono ritenersi vincolate dall'accertamento dellafondatezza della domanda di usucapione dei Ronci limitatamente allaporzione della particella 35 del foglio 61 del NCT del Comune di Riminioccupata dall'ampliamento del loro fabbricato ed all'annessa porzionerecintata, meglio identificata come area punteggiata nella piantina allegataalla CTU prodotta dagli attori come documento 11 nel giudizio diusucapione.Dall'accoglimento del sesto motivo di ricorso deriva l'assorbimento deicinque motivi precedenti.Sulle spese anche del presente giudizio provvederà il giudice di rinvio, chesi individua nella Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti i precedenti, cassal'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corted'Appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16.4.2026Il Consigliere relatore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]