CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 177. R.G. 34714 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto il ricorrente si è limitato a lamentare l'erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. I giudici di appello, con motivazione adeguata e coerente con il compendio istruttorio, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno ritenuto la sussistenza del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., valorizzando il rapporto di stretta conseguenzialità tra le condotte dell'autore della condotta violenta e quelle con le quali il ricorrente ha fornito il suo apporto causale alla consumazione del reato di cui al capo di imputazione (vedi pag. 2 della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],s4