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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 aprile 2016

Cassazione n. 25309/2024

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 14484/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia Mantegazza 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t ., elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia dei Portoghesi 12 , presso la sede dell’Avvocatura dello Stato , che lo rappresenta e difendeper legge -controricorrente- e contro TRIBUNALE di LECCE; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza nr. 320/2016 della Corte d’Appello Lecce , depositata in data 04/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO: 1) che [OSCURATO:PERSONA], curatore revocato del [OSCURATO:PERSONA] di Lizzanello, propose ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce del 4/4/2016, di rigetto del gravame da lui avanzato contro la sentenza del tribunale della città, che aveva a sua volta respinto le domande, di pagamento del compenso dovutogli per l’attività svolta e di risarcimento dei danni subiti a causa della revoca , svolte dall’appellante nei confronti del medesimo tribunale, del Ministero della Giustizia e del Fallimento; 2) che il ricorsoera stato fissato fra quelli da trattare all’adunanza camerale, ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., nel testo all’epoca vigente; 3)che però il collegio della sezione sesta - prima (oggi soppressa), con ordinanza del 28 giugno 2016, rinviò la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 biscit; 4) che successivamenteè stata comunicata a Montagna proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c . così come modificato dall’art. 3 comma 28 lett. g) del d.lgs. 10/10/2022 nr. 149; 5) che il ricorrente si è ritualmente opposto alla proposta , chiedendo la decisione, e il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione camerale; 6) che costituisce questione preliminare, che non risulta essere stata ancora affrontata da questa Corte e che appare rilevante quantomeno ai fini dell’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., quella della compatibilità del rito della decisione accelerata dei ricorsi, introdotto con la disposizione sopra citata del d.lgs. 149/2022, con la già disposta rimessione del processo alla pubblica udienza all’esito della trattazione nella camera di consiglio, secondo quando previsto dalla previgente disciplina processuale; 7) che appare opportuno che tale questione sia trattata all’udienza pubblica P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo per la rimessione a lla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr. 14484/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia Mantegazza 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t ., elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia dei Portoghesi 12 , presso la sede dell’Avvocatura dello Stato , che lo rappresenta e difendeper legge -controricorrente- e contro TRIBUNALE di LECCE; [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza nr. 320/2016 della Corte d’Appello Lecce , depositata in data 04/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO: 1) che [OSCURATO:PERSONA], curatore revocato del [OSCURATO:PERSONA] di Lizzanello, propose ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce del 4/4/2016, di rigetto del gravame da lui avanzato contro la sentenza del tribunale della città, che aveva a sua volta respinto le domande, di pagamento del compenso dovutogli per l’attività svolta e di risarcimento dei danni subiti a causa della revoca , svolte dall’appellante nei confronti del medesimo tribunale, del Ministero della Giustizia e del Fallimento; 2) che il ricorsoera stato fissato fra quelli da trattare all’adunanza camerale, ai sensi dell’ art. 380 bis c.p.c., nel testo all’epoca vigente; 3)che però il collegio della sezione sesta - prima (oggi soppressa), con ordinanza del 28 giugno 2016, rinviò la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 biscit; 4) che successivamenteè stata comunicata a Montagna proposta di definizione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c . così come modificato dall’art. 3 comma 28 lett. g) del d.lgs. 10/10/2022 nr. 149; 5) che il ricorrente si è ritualmente opposto alla proposta , chiedendo la decisione, e il ricorso è stato nuovamente fissato per la trattazione camerale; 6) che costituisce questione preliminare, che non risulta essere stata ancora affrontata da questa Corte e che appare rilevante quantomeno ai fini dell’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., quella della compatibilità del rito della decisione accelerata dei ricorsi, introdotto con la disposizione sopra citata del d.lgs. 149/2022, con la già disposta rimessione del processo alla pubblica udienza all’esito della trattazione nella camera di consiglio, secondo quando previsto dalla previgente disciplina processuale; 7) che appare opportuno che tale questione sia trattata all’udienza pubblica P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo per la rimessione a lla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
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