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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 21128/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8127/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 2320/2019depositata il 05/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 423 del 9/11/2008 emesso dal Tribunale di Rossano (successivamente accorpato nel Tribunale di Castrovillari) per il pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 3.729,61, oltre interessi, spese e competenze, a titolo di corrispettivo residuo dovuto in relazione alla fornitura di gas propano liquido (gpl) presso la sua abitazione.

2. L ’ opponente chiese la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo di aver già versato l’intero importo oggetto di ingiunzione e contestando comunque nel quantum la pretesa creditoria ex adverso azionata, perché calcolata sulla base di una variazione in aumento del prezzo concordato nel contratto, unilateralmente praticata da [OSCURATO:SOCIETA] in forza della clausola di cui al n. 1, lett. e) delle condizioni generali del contratto.

3. [OSCURATO:PERSONA] oppose la nullità della summenzionata pattuizione negoziale, in quanto generica e quindi vessatoria ai sensi dell’art. 1469-bis, 3° comma, n. 11, cod. civ., successivamente riprodotto dall’art. 33, secondo comma, lett. m), del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) e chiese in via riconvenzionale la restituzione del maggior importo di euro 743,89, indebitamente percepito da [OSCURATO:SOCIETA].

4. [OSCURATO:SOCIETA] si costituì contestando tutte le argomentazioni dedot te dall’attore a sostegno dell’opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

5. Il Tribunale di Castrovillari rigettò l ’ opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

6. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, censurando la sentenza di primo grado per contraddittorietà e violazione dell’art. 33, 2° comma, lett. m), del Codice del Consumo, nonché per errata valutazione dei documenti prodotti a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della somma oggetto di ingiunzione.

7. [OSCURATO:SOCIETA] si costituì , conte stando l ’ avversario gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

8. Con sentenza n. 2320/2019, depositata in data 5/12/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dal Cassavia, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

9. Avverso la predetta sentenza il Cassavia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

11. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

R [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato, anche di ufficio, che non si rinviene in atti – del resto neppure essendone menzionata espressamente nel controricorso la produzione – l’atto in base al quale sono stati conferiti dal legale rappresentante della controricorrente i necessari poteri al soggetto che ha poi conferito il mandato ad litem, sicché, non potendo dirsi in atti la prova della sua valida riferibilità alla parte nel cui nome è stato formato, il controricorso va dichiarato inammissibile.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione all’art. 33, comma 2, lett.

M, D.Lvo206/05 e già art.1469 bis comma 5 c.c. in merito alla esclusa vessatorietà della clausola contrattuale che prevede la possibilità per l’intimata di aumentare il prezzo del gpl al variare degli elementi principali del costo di esso ”, lamentando l ’ erronea esclusione, da parte della sentenza gravata, della vessatorietà della clausola, relativa allo ius variandi, contenuta nell’art. 1 lett. ( e) del contratto di somministrazione di gpl, per omessa indicazione dei c.d. elementi principali del gpl al cui variare dovrebbe conseguire una variazione del prezzo contrattualmente concordato.

Si duole del fatto che non sia prevista la possibilità per il consumatore di conoscere preventivamente l’eventuale variazione del costo del gpl e, di conseguenza, decidere di recedere dal contratto.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della decisione derivante dalla relativa omissione dell’esame dei documenti prodotti in merito al pagamento delle fatture azionate con il monitorio, fatto storico, la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo”, dolendosi dell’omesso esame, da parte della Corte, di tre bollettini di conto corrente postale prodotti a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle fatture nn. 14576 del 31 dicembre 2005, 1524 del 28 febbraio 2006 e 6048 del 30 aprile 2006, oggetto del procedimento monitorio.

4. Sul primo motivo .

Come risulta dalla sentenza gravata, il Tribunale di Castrovillari ha fondato la propria decisione sulla considerazione che l’importo oggetto del decreto ingiuntivo emesso a carico del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo residuo dovuto per la fornitura di GPL fosse stato correttamente calcolato sulla base delle variazioni di prezzo da valutarsi come legittimamente apportate dalla società fornitrice nel corso del rapporto alla stregua della pertinente clausola contenuta nel contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti, la esclusione della validità della quale ai sensi della disciplina dettata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005, all ’ art. 33, comma 2, lett. m) e lett. o), avrebbe potuto semmai consentire al predetto opponente di esercitare la facoltà di recedere senza oneri dal contratto in caso di eccessiva sproporzione del prezzo rispetto alle condizioni in origine concordate, ma non anche quella di pretendere che lo stesso rimanesse invariato per tutta la durata del rapportorispetto a quello iniziale (così a p. 3, 2° §, della sentenza). 4.1 Correttamente l a Corte d ’ a ppello , condividendo tali conclusioni, argomenta chela pronuncia di prime cure si pone in coerente linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema, secondo il quale l’ambito di applicazione della normativa in esame implica che l ’ incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale, lungi dall’avere valenza di elemento che incide sulla causa del contratto e che determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni, non supponendo necessariamente l’alterazione nell’economia complessiva del rapporto dell’aspetto funzionale dell’adeguatezza delle rispettive prestazioni medesime, è destinato ad assumere la diversa qualificazione di presupposto legittimante l’esercizio della facoltà di recesso da parte del consumatore.

Cosicché gli aumenti del prezzo, determinati ad iniziativa unilaterale del professionista a termini di contratto, potranno essere praticati ad libitum da quest ’ ultimo sino alla soglia dell’eccesso, da verificarsi qualora non definita in anticipo dalle parti ad opera del giudice in sede di contestazione dell’efficacia della clausola (così a p. 8, 2° §, della sentenza). 4.2.La sentenza risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità in base alla quale: « In tema di applicabilità della norma di cui all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 13 cod. civ. nella formulazione anteriore al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 2006, l’incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale - in quanto non suppone necessariamente che, nell’economia complessiva del rapporto, ne risulti per forza alterato l’aspetto funzionale dell’adeguatezza delle rispettive prestazioni - non incide sulla causa del contratto e non determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni, ma assume la diversa qualificazione di presupposto di legittimazione dell’azione di recesso, per cui gli aumenti del prezzo, autorizzati ad iniziativa unilaterale del professionista, possono essere praticati "ad libitum" sino alla soglia dell’eccesso, la quale, se non è stata definita in anticipo dalle parti, deve essere verificata dal giudice in sede di contestazione dell’efficacia della clausola » (così Cass., Sez.

III, sent. 18/09/2007, n. 19366). 4.3.Il motivo è pertanto inammissibile, in quanto non si confronta con la effettiva ratio decidendidella sentenza gravata e, soprattutto, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in quanto, avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte, il ricorrente non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa.

5. Sul secondo motivo .

In primo luogo, va osservato che i documenti sui quali si fonda il motivo in esame sono stati esaminati dai giudici di merito, che hanno escluso loro valenza probatoria a sostegno della tesi del pagamento.In particolare, la Corte territoriale (p. 9, 1° §, della sentenza) ha rilevato riguardo come la contestazione del Tribunale di mancanza di corrispondenza tra le fatture allegate al ricorso monitorio di [OSCURATO:SOCIETA] e le ricevute di versamento prodotte dal Cassavia risultasse espressa nell’ atto di appello in modo del tutto generico, con mero riferimento, pur a fronte della puntuale enumerazione della data di emissione e del numero di ciascuna delle fatture in questione, alla non meglio specificata circostanza del recare indistintamente le ricevute menzione del numero di fattura e dell’anno di emissione.

La Corte territoriale ha inoltre verificato la non corrispondenza alle note del CUAS ([OSCURATO:PERSONA]) di Poste italiane, attestanti queste ultime il mancato riscontro dei versamenti che sarebbero stati effettuati dal debitore. 5.1 Con il riferimento all ’ art. 360, n. 4, cod. proc. civ., il motivo prospetta una nullità della sentenza di appello.

Al riguardo va osservato quanto segue. 5.2 L ’ obbligo di motivazion e è ottemperato mediante l ’ indicazione delle ragioni della sua decisione, mentre non è necessario che il giudice confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalla parte interessata (Cass. n. 12123/2013; Cass. n. 8767/2011 ).

Integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, (solo) quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma, poi negandola immotivatamente (così Cass. n. 4367/2018). 5.3 In fatti, come chiarito da Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523: “ Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 5.4 Come è noto, “ In seguito alla riformulazione dell ’ articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’articolo 111, comma 6, della Costituzionee, nel processo civile, dall’articolo 1 32, comma 2, n. 4, c.p.c.Tale obbligo è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.” (così, di recente, Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170; conformi, a partire da Cass., Sez.

Un.n. 8053 e 9032 del 2014, Cass., Sez.

Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez.

Un., sent. 20/10/2015, n. 21216; Cass., Sez.

Un., sent. 30/07/2021, n. 21973; Cass., sez.

III, 7/05/2021, n. 13170; Cass., sez.

II, 31/03/2022, n. 10525; Cass, sez.II, 08/03/2022, n. 7523). 5.5 Nella specie, è pertanto evidente che i documenti sono stati esaminati dalla Corte territoriale, ma, in concreto, la loro idoneità probatoria è stata ritenuta neutralizzata ed anzi sopravanzata da quella di altri documenti prodotti dalle parti: senza che, su tale punto specifico, sia stata avanzata una peculiare ed adeguata criticasotto i pertinenti parametri.

La sola censura mossa, cioè dell’omesso esame, è quindi inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi, che non è basata sulla mancata considerazione dei documenti di cui si lamenta la pretermissione, ma sulla comparazione di quelli con altri, reputati poziori.

6. L’inammissibilità de i motiv i implica quella del ricorso, che va così dichiarata in dispositivo.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto la rilevata inammissibilità del controricorso esclude che possa reputarvisi ritualmente espletata qualsiasi utile attività defensionale a tal fine.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibili il ricorso e il controricorso .

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8127/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di CATANZARO n. 2320/2019depositata il 05/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 423 del 9/11/2008 emesso dal Tribunale di Rossano (successivamente accorpato nel Tribunale di Castrovillari) per il pagamento a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’importo di euro 3.729,61, oltre interessi, spese e competenze, a titolo di corrispettivo residuo dovuto in relazione alla fornitura di gas propano liquido (gpl) presso la sua abitazione. 2. L ’ opponente chiese la revoca del decreto ingiuntivo, sostenendo di aver già versato l’intero importo oggetto di ingiunzione e contestando comunque nel quantum la pretesa creditoria ex adverso azionata, perché calcolata sulla base di una variazione in aumento del prezzo concordato nel contratto, unilateralmente praticata da [OSCURATO:SOCIETA] in forza della clausola di cui al n. 1, lett. e) delle condizioni generali del contratto. 3. [OSCURATO:PERSONA] oppose la nullità della summenzionata pattuizione negoziale, in quanto generica e quindi vessatoria ai sensi dell’art. 1469-bis, 3° comma, n. 11, cod. civ., successivamente riprodotto dall’art. 33, secondo comma, lett. m), del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) e chiese in via riconvenzionale la restituzione del maggior importo di euro 743,89, indebitamente percepito da [OSCURATO:SOCIETA]. 4. [OSCURATO:SOCIETA] si costituì contestando tutte le argomentazioni dedot te dall’attore a sostegno dell’opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 5. Il Tribunale di Castrovillari rigettò l ’ opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 6. [OSCURATO:PERSONA] propose appello, censurando la sentenza di primo grado per contraddittorietà e violazione dell’art. 33, 2° comma, lett. m), del Codice del Consumo, nonché per errata valutazione dei documenti prodotti a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della somma oggetto di ingiunzione. 7. [OSCURATO:SOCIETA] si costituì , conte stando l ’ avversario gravame e chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 8. Con sentenza n. 2320/2019, depositata in data 5/12/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto dal Cassavia, confermando integralmente la sentenza di primo grado. 9. Avverso la predetta sentenza il Cassavia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. 11. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. R [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato, anche di ufficio, che non si rinviene in atti – del resto neppure essendone menzionata espressamente nel controricorso la produzione – l’atto in base al quale sono stati conferiti dal legale rappresentante della controricorrente i necessari poteri al soggetto che ha poi conferito il mandato ad litem, sicché, non potendo dirsi in atti la prova della sua valida riferibilità alla parte nel cui nome è stato formato, il controricorso va dichiarato inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, cod. proc. civ., “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione all’art. 33, comma 2, lett. M, D.Lvo206/05 e già art.1469 bis comma 5 c.c. in merito alla esclusa vessatorietà della clausola contrattuale che prevede la possibilità per l’intimata di aumentare il prezzo del gpl al variare degli elementi principali del costo di esso ”, lamentando l ’ erronea esclusione, da parte della sentenza gravata, della vessatorietà della clausola, relativa allo ius variandi, contenuta nell’art. 1 lett. ( e) del contratto di somministrazione di gpl, per omessa indicazione dei c.d. elementi principali del gpl al cui variare dovrebbe conseguire una variazione del prezzo contrattualmente concordato. Si duole del fatto che non sia prevista la possibilità per il consumatore di conoscere preventivamente l’eventuale variazione del costo del gpl e, di conseguenza, decidere di recedere dal contratto. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della decisione derivante dalla relativa omissione dell’esame dei documenti prodotti in merito al pagamento delle fatture azionate con il monitorio, fatto storico, la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti ed ha carattere decisivo”, dolendosi dell’omesso esame, da parte della Corte, di tre bollettini di conto corrente postale prodotti a dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle fatture nn. 14576 del 31 dicembre 2005, 1524 del 28 febbraio 2006 e 6048 del 30 aprile 2006, oggetto del procedimento monitorio. 4. Sul primo motivo . Come risulta dalla sentenza gravata, il Tribunale di Castrovillari ha fondato la propria decisione sulla considerazione che l’importo oggetto del decreto ingiuntivo emesso a carico del [OSCURATO:PERSONA] a titolo di corrispettivo residuo dovuto per la fornitura di GPL fosse stato correttamente calcolato sulla base delle variazioni di prezzo da valutarsi come legittimamente apportate dalla società fornitrice nel corso del rapporto alla stregua della pertinente clausola contenuta nel contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti, la esclusione della validità della quale ai sensi della disciplina dettata dal Codice del Consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005, all ’ art. 33, comma 2, lett. m) e lett. o), avrebbe potuto semmai consentire al predetto opponente di esercitare la facoltà di recedere senza oneri dal contratto in caso di eccessiva sproporzione del prezzo rispetto alle condizioni in origine concordate, ma non anche quella di pretendere che lo stesso rimanesse invariato per tutta la durata del rapportorispetto a quello iniziale (così a p. 3, 2° §, della sentenza). 4.1 Correttamente l a Corte d ’ a ppello , condividendo tali conclusioni, argomenta chela pronuncia di prime cure si pone in coerente linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema, secondo il quale l’ambito di applicazione della normativa in esame implica che l ’ incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale, lungi dall’avere valenza di elemento che incide sulla causa del contratto e che determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni, non supponendo necessariamente l’alterazione nell’economia complessiva del rapporto dell’aspetto funzionale dell’adeguatezza delle rispettive prestazioni medesime, è destinato ad assumere la diversa qualificazione di presupposto legittimante l’esercizio della facoltà di recesso da parte del consumatore. Cosicché gli aumenti del prezzo, determinati ad iniziativa unilaterale del professionista a termini di contratto, potranno essere praticati ad libitum da quest ’ ultimo sino alla soglia dell’eccesso, da verificarsi qualora non definita in anticipo dalle parti ad opera del giudice in sede di contestazione dell’efficacia della clausola (così a p. 8, 2° §, della sentenza). 4.2.La sentenza risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità in base alla quale: « In tema di applicabilità della norma di cui all’art. 1469 bis, terzo comma, n. 13 cod. civ. nella formulazione anteriore al d.lgs. 6 settembre 2005 n. 2006, l’incremento eccessivo e non giustificato del prezzo rispetto a quello iniziale - in quanto non suppone necessariamente che, nell’economia complessiva del rapporto, ne risulti per forza alterato l’aspetto funzionale dell’adeguatezza delle rispettive prestazioni - non incide sulla causa del contratto e non determina lo squilibrio tra le rispettive prestazioni, ma assume la diversa qualificazione di presupposto di legittimazione dell’azione di recesso, per cui gli aumenti del prezzo, autorizzati ad iniziativa unilaterale del professionista, possono essere praticati "ad libitum" sino alla soglia dell’eccesso, la quale, se non è stata definita in anticipo dalle parti, deve essere verificata dal giudice in sede di contestazione dell’efficacia della clausola » (così Cass., Sez. III, sent. 18/09/2007, n. 19366). 4.3.Il motivo è pertanto inammissibile, in quanto non si confronta con la effettiva ratio decidendidella sentenza gravata e, soprattutto, risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in quanto, avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte, il ricorrente non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa. 5. Sul secondo motivo . In primo luogo, va osservato che i documenti sui quali si fonda il motivo in esame sono stati esaminati dai giudici di merito, che hanno escluso loro valenza probatoria a sostegno della tesi del pagamento.In particolare, la Corte territoriale (p. 9, 1° §, della sentenza) ha rilevato riguardo come la contestazione del Tribunale di mancanza di corrispondenza tra le fatture allegate al ricorso monitorio di [OSCURATO:SOCIETA] e le ricevute di versamento prodotte dal Cassavia risultasse espressa nell’ atto di appello in modo del tutto generico, con mero riferimento, pur a fronte della puntuale enumerazione della data di emissione e del numero di ciascuna delle fatture in questione, alla non meglio specificata circostanza del recare indistintamente le ricevute menzione del numero di fattura e dell’anno di emissione. La Corte territoriale ha inoltre verificato la non corrispondenza alle note del CUAS ([OSCURATO:PERSONA]) di Poste italiane, attestanti queste ultime il mancato riscontro dei versamenti che sarebbero stati effettuati dal debitore. 5.1 Con il riferimento all ’ art. 360, n. 4, cod. proc. civ., il motivo prospetta una nullità della sentenza di appello. Al riguardo va osservato quanto segue. 5.2 L ’ obbligo di motivazion e è ottemperato mediante l ’ indicazione delle ragioni della sua decisione, mentre non è necessario che il giudice confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalla parte interessata (Cass. n. 12123/2013; Cass. n. 8767/2011 ). Integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, (solo) quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma, poi negandola immotivatamente (così Cass. n. 4367/2018). 5.3 In fatti, come chiarito da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “ Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 5.4 Come è noto, “ In seguito alla riformulazione dell ’ articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’articolo 111, comma 6, della Costituzionee, nel processo civile, dall’articolo 1 32, comma 2, n. 4, c.p.c.Tale obbligo è violato soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.” (così, di recente, Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170; conformi, a partire da Cass., Sez. Un.n. 8053 e 9032 del 2014, Cass., Sez. Un., 14/11/2014, n. 24282; Cass., Sez. Un., sent. 20/10/2015, n. 21216; Cass., Sez. Un., sent. 30/07/2021, n. 21973; Cass., sez. III, 7/05/2021, n. 13170; Cass., sez. II, 31/03/2022, n. 10525; Cass, sez.II, 08/03/2022, n. 7523). 5.5 Nella specie, è pertanto evidente che i documenti sono stati esaminati dalla Corte territoriale, ma, in concreto, la loro idoneità probatoria è stata ritenuta neutralizzata ed anzi sopravanzata da quella di altri documenti prodotti dalle parti: senza che, su tale punto specifico, sia stata avanzata una peculiare ed adeguata criticasotto i pertinenti parametri. La sola censura mossa, cioè dell’omesso esame, è quindi inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi, che non è basata sulla mancata considerazione dei documenti di cui si lamenta la pretermissione, ma sulla comparazione di quelli con altri, reputati poziori. 6. L’inammissibilità de i motiv i implica quella del ricorso, che va così dichiarata in dispositivo.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto la rilevata inammissibilità del controricorso esclude che possa reputarvisi ritualmente espletata qualsiasi utile attività defensionale a tal fine. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibili il ricorso e il controricorso . Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza d
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