CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19925/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rap-presentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio di-gitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Calabresi (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente -e nei confronti diGABRIELLI FABIO - intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 590 del 29/1/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17189/2024Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 19925/2026Data pubblicazione 15/06/2026RILEVATO CHE- Propritaly S.A. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. nellaprocedura esecutiva - di cui asseriva di aver avuto informale conoscenza- promossa nei suoi confronti, presso il Tribunale di Velletri, da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione ad un credito ceduto da [OSCURATO:PERSONA];deduceva la nullità delle notificazioni del precetto e del pignoramento,eseguite presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] (ex legale rappresentante,da tempo cessato dalla carica di amministratore);- il giudice dell’esecuzione, in esito alle doglianze, aveva autorizzatola creditrice alla rinnovazione della notifica del titolo esecutivo e delprecetto e la Propritaly S.A. proponeva una seconda opposizione;- in seguito, con l’ordinanza dell’11 febbraio 2020, il giudicedell’esecuzione, in ragione della mancata regolarizzazione dell’atto diprecetto, dichiarava la nullità della procedura esecutiva e disponeva lacancellazione del pignoramento;- la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva reclamo ex art. 630 c.p.c.;- Propritaly S.A. lamentava l’irregolarità della notificazione deiprovvedimenti assunti nel reclamo;- il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1001/2020, accoglieva ilreclamo della [OSCURATO:SOCIETA] e revocava l’ordinanza resa dal giudicedell’esecuzione dell’11 febbraio 2020;- la Propritaly S.A. impugnava la sentenza; resistevano in appelloBelvedere [OSCURATO:SOCIETA]. e, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e FabioGabrielli;- la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 590 del 29 gennaio2024, dichiarava inammissibile l’impugnazione della Propritaly S.A.;- avverso la predetta sentenza, Propritaly S.A. proponeva ricorso percassazione, fondato su due motivi;- [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso;Numero registro generale 17189/2024Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 19925/2026Data pubblicazione 15/06/2026- fissata l’adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in data30/10/2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma1, c.p.c. e - riferendo che la procedura esecutiva da cui è scaturita lapresente controversia era stata chiusa anticipatamente con conseguentecancellazione del pignoramento immobiliare e che era stato altresìdichiarato, con pronuncia definitiva, che la [OSCURATO:SOCIETA]. era privadel diritto di agire in executivis - instava per la declaratoria di cessazionedella materia del contendere, con condanna alle spese secondosoccombenza virtuale;- all’esito della camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegiorinviava la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione dellanotificazione del ricorso introduttivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA], già parti nei gradi di merito;- nonostante la rinnovazione, questi ultimi restavano intimati;− la ricorrente depositava memoria;− all’esito della camera di consiglio del 27 maggio 2026, il Collegio siè riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− alla già menzionata memoria del 30/10/2025, contenente la richie-sta di declaratoria della cessazione della materia del contendere,l’odierna ricorrente allegava la «Sentenza n.2367/24, resa il18[9].11.2024 dal Tribunale Civile di Velletri in esito alla fase di meritodel giudizio di opposizione all’esecuzione incardinato da Propritaly conricorso depositato il 25.5.2023»;− la citata sentenza del Tribunale di Velletri - che «accoglie l’opposi-zione promossa da PROPRITALY S.A. e, per l’effetto, dichiara che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha diritto di agire esecutivamente nei confronti diPROPRITALY S.A. nell’ambito della proc. es. n. 708/2017» - è privaNumero registro generale 17189/2024Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 19925/2026Data pubblicazione 15/06/2026dell’attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. riguardante il suo passaggioin giudicato, sicché - anche in difetto di ulteriori elementi atti a dimo-strare la sua definitività - della stessa non può tenersi conto ai fini delladichiarazione di cessazione della materia del contendere;− tuttavia, alla luce della richiesta avanzata con la menzionata me-moria del 30/10/2005, risulta evidente che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] hamanifestato il proprio disinteresse alla decisione dell’impugnazione;− conseguentemente, in ragione della sopravvenuta carenza di inte-resse (art. 100 c.p.c.), va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, re-stando impregiudicate tutte le questioni in quella sede agitate;− le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, inconsiderazione della condotta delle parti, delle ragioni delle decisioni dimerito e della definitiva chiusura della procedura esecutiva;− infine, «nell’ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta allaproposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti perimporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato(Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 19976, Rv. 671757-01, pronunciata pro-prio in una fattispecie di sopravvenuto difetto di interesse alla decisioneravvisato nella richiesta di cessazione della materia del contendere avan-zata dal ricorrente, ma rimasta indimostrata in ragione della tardiva pro-duzione di documenti a suo sostegno);p. q. m.la Cortedichiara inammissibile il ricorso;compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 27 maggio 2026 e, a seguito di riconvocazione, in data 11giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])