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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 29306/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna che lo ha condannato per il reato di cui all'artt. 56, 624 c.p.

Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di ricorso, l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

In particolare, lamenta l'erroneità della decisione in ordine alla validità della querela, rilasciata al responsabile security del punto vendita dal Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA] 3.0.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Investite della questione, già le Sezioni Unite (S.U. n. 40354 del 18/07/213, Sciuscio) hanno stabilito che "Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne.

Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito.

Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce».

Su tali principi si è assestata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275342 — 01„ Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Pirico', Rv. 272696 — 01; Sez. 6 n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888 -01) secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P 'cl nté forrdan ccichè DonatWa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna che lo ha condannato per il reato di cui all'artt. 56, 624 c.p. Il ricorrente lamenta, in un unico motivo di ricorso, l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 129 cod.proc.pen. In particolare, lamenta l'erroneità della decisione in ordine alla validità della querela, rilasciata al responsabile security del punto vendita dal Direttore Generale di [OSCURATO:PERSONA] 3.0. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Investite della questione, già le Sezioni Unite (S.U. n. 40354 del 18/07/213, Sciuscio) hanno stabilito che "Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonché quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce». Su tali principi si è assestata la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275342 — 01„ Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Pirico', Rv. 272696 — 01; Sez. 6 n. 1037 del 15/06/2012, dep. 2013, Vignoli, Rv. 253888 -01) secondo cui ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così, deciso in Roma, 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il P 'cl nté forrdan ccichè DonatWa
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