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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 15393/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17379/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiSalvatore Nisi e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma. intimata per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 2119/2023pubblicata in data 24/01/2023, n.r.g. 24439/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ordinanza - ingiunzione n. 544/2012 prot. 38093 del 25/10/2012 la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di sanzioni amministrative per vari illeciti, fra cui “4) per aver omesso di consegnare il prescritto prospetto paga ai lavoratori sottoindicati … sanzione: euro 12.500,00” e “5) per aver omesso di OGGETTO: REVOCAZIONEeffettuare le dovute registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente ai lavoratori sottoindicati … sanzione: euro 6.900,00”.

Con ricorso depositato in data 29/11/2012 il Luchena aveva proposto opposizione, con cui aveva lamentato fra l’altro che: a) le violazioni di cui al punto 4) dell’ordinanza - ingiunzione non erano sanzionabili ed in ogni caso dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell’art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un’unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico; b) le violazioni di cui al punto 5) dell’ordinanza - ingiunzione dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell’art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un’unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico 2.-L’opposizione del Luchena era stata accolta dal Tribunale di Lecce-sez. dist. di Maglie con sentenza n. 4374/2013, che aveva ritenuto insussistenti gli illeciti addebitati ed aveva pertanto annullato l’ordinanza-ingiunzione nel merito. 3.-La D.T.L. di Lecce aveva proposto appello, al quale aveva resistito il Luchena con memoria difensiva depositata in data 16/02/2015, con cui aveva riproposto i motivi di censura che erano stati assorbiti dall’accoglimento dell’opposizione nel merito ed in particolare quelli relativi ai punti 4) e 5) dell’ordinanza-ingiunzione. 4.- La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 180 del 07/03/2016, aveva accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo provati gli illeciti addebitati. 5.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione interposto dal Luchena.

Per quanto rileva in questa sede, a sostegno della decisione questa Corte affermava: “4) L’ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia della corte territoriale sulla domanda nella parte in cui il Luchena aveva chiesto dichiararsi la illegittimità della sanzione e l’applicazione della disciplina di cui all’art. 8 l. n. 689/81 con riferimento alle violazioni contestate sub n. 4) e 5) (cumulo giuridico).

Anche tale profilo di censura non contiene l’indicazione del come e dove essa fosse stata ri-proposta in appello e dunque non consente di valutare la denunciata omissione.

Il motivo è pertanto inammissibile”. 6.- Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un motivo. 7.- [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce ha depositato soltanto atto di costituzione con procura speciale, ma non ha svolto difese. 8.-Il ricorrente ha depositato memoria. 9.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il motivo, proposto ai sensi dell’art. 3 95 , n. 4) , c.p.c. il ricorrente lamenta l’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte per aver omesso di rilevare che nel ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016 egli aveva esattamente indicato gli atti processuali (ricorso di primo grado e memoria difensiva di appello) nei quali aveva proposto quella domanda di cumulo giuridico ex art. 8 L. n. 689/1981, indicando anche esattamente le pagine di quegli atti (10-13 del ricorso di primo grado; 16-21 della memoria difensiva di appello) in cui quella domanda era stata rispettivamente proposta e riproposta.

Dunque nell’ordinanza revocanda questa Corte avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto processuale (la riproposizione di quella domanda nel giudizio di appello), la cui verità era invece incontestabilmente risultante dagli atti di causa.

La revocazione è ammissibile.

Nel ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016, e segnatamente alle pagg. 15 ss., il Luchena aveva non soltanto indicato gli atti processuali in cui aveva proposto quella domanda nel ricorso in opposizione (introduttivo del giudizio di primo grado), riproposta in appello, ma altresì indicato specificamente le pagine in cui quella domanda era stata articolata e riproposta ed infine riportato pedissequamente fra virgolette il tenore letterale delle paginedei due atti processuali.

Emerge altresì dalla lettura dell’ordinanza che su quel motivo di impugnazionela Corte non si è pronunciata, avendo erroneamente ritenuto che non vi fosse “ l’indicazione del come e dove [la domanda] fosse stata ri - proposta in appello”.

Sussiste pertanto l’errore di fatto , in presenza del quale è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, co . 1, n. 4, c.p.c., larevocazione, con l’ulteriore conseguenza che l’ordinanza di questa Corte, indicata in epigrafe, deve essere revocata limitatamente alla pronunzia di inammissibilità relativa al quarto motivo di quel ricorso per cassazione (Cass. ord. n. 32288/2023), perché fondata su un presupposto fattuale (la mancata indicazione del “come” e del “dove” quella domanda fosse stata riproposta in appello) rivelatosi insussistente. 2.- Pass ando al l a successiva fase rescissoria, quel quarto motivo del ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016 è fondato e pertanto va accolto.

La Corte territoriale, nella sentenzad’appello , si è limitata ad apprezzare le risultanze istruttorie ed è pervenuta al convincimento della sussistenza, in fatto, degli illeciti addebitati con l’ordinanza-ingiunzione.

Ma nulla ha statuito sull’ulteriore domanda, specificamente riproposta dal Luchena, ossia che la violazione di cui al punto 4) dell’ordinanza - ingiunzione non sarebbe stata sanzionabile e in subordine lo sarebbe stata mediante l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689/1981, e che la violazione di cui al punto 5) del medesimo provvedimento ingiuntivo sarebbe stata sanzionabile mediante applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689cit.

Ne consegue che la sentenza d’appello va, sul punto, cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché si pronunzi su quelle domande del Lichena, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza di questa Corte parzialmente revocata, sia del presente giudizio di revocazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto revoca l’ordinanza di questa Corte n. 2119/2023 del 24/01/2023 limitatamente alla statuizione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione nrg. 24439/2016 e, conseguentemente, alla statuizione sulle spese di quel giudizio di legittimità; accoglie il quarto motivo del ricorso per cassazione nrg. 24439/2016, cassa sul punto la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione affinché si pronunzi sulle domande riproposte dal Lichena con riguardo ai punti 4) e 5) dell’originaria ordinanza-ingiunzione, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza revocata, sia del pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17379/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiSalvatore Nisi e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma. intimata per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 2119/2023pubblicata in data 24/01/2023, n.r.g. 24439/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/04/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ordinanza - ingiunzione n. 544/2012 prot. 38093 del 25/10/2012 la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce aveva ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di sanzioni amministrative per vari illeciti, fra cui “4) per aver omesso di consegnare il prescritto prospetto paga ai lavoratori sottoindicati … sanzione: euro 12.500,00” e “5) per aver omesso di OGGETTO: REVOCAZIONEeffettuare le dovute registrazioni sul libro unico del lavoro relativamente ai lavoratori sottoindicati … sanzione: euro 6.900,00”. Con ricorso depositato in data 29/11/2012 il Luchena aveva proposto opposizione, con cui aveva lamentato fra l’altro che: a) le violazioni di cui al punto 4) dell’ordinanza - ingiunzione non erano sanzionabili ed in ogni caso dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell’art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un’unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico; b) le violazioni di cui al punto 5) dell’ordinanza - ingiunzione dovevano essere sanzionate solo ai sensi dell’art. 8 L. n. 689/1981, ossia con un’unica sanzione determinata secondo il criterio del c.d. cumulo giuridico 2.-L’opposizione del Luchena era stata accolta dal Tribunale di Lecce-sez. dist. di Maglie con sentenza n. 4374/2013, che aveva ritenuto insussistenti gli illeciti addebitati ed aveva pertanto annullato l’ordinanza-ingiunzione nel merito. 3.-La D.T.L. di Lecce aveva proposto appello, al quale aveva resistito il Luchena con memoria difensiva depositata in data 16/02/2015, con cui aveva riproposto i motivi di censura che erano stati assorbiti dall’accoglimento dell’opposizione nel merito ed in particolare quelli relativi ai punti 4) e 5) dell’ordinanza-ingiunzione. 4.- La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 180 del 07/03/2016, aveva accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo provati gli illeciti addebitati. 5.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione interposto dal Luchena. Per quanto rileva in questa sede, a sostegno della decisione questa Corte affermava: “4) L’ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronunzia della corte territoriale sulla domanda nella parte in cui il Luchena aveva chiesto dichiararsi la illegittimità della sanzione e l’applicazione della disciplina di cui all’art. 8 l. n. 689/81 con riferimento alle violazioni contestate sub n. 4) e 5) (cumulo giuridico). Anche tale profilo di censura non contiene l’indicazione del come e dove essa fosse stata ri-proposta in appello e dunque non consente di valutare la denunciata omissione. Il motivo è pertanto inammissibile”. 6.- Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, affidato ad un motivo. 7.- [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lecce ha depositato soltanto atto di costituzione con procura speciale, ma non ha svolto difese. 8.-Il ricorrente ha depositato memoria. 9.-[OSCURATO:PERSONA] si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il motivo, proposto ai sensi dell’art. 3 95 , n. 4) , c.p.c. il ricorrente lamenta l’errore di fatto revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte per aver omesso di rilevare che nel ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016 egli aveva esattamente indicato gli atti processuali (ricorso di primo grado e memoria difensiva di appello) nei quali aveva proposto quella domanda di cumulo giuridico ex art. 8 L. n. 689/1981, indicando anche esattamente le pagine di quegli atti (10-13 del ricorso di primo grado; 16-21 della memoria difensiva di appello) in cui quella domanda era stata rispettivamente proposta e riproposta. Dunque nell’ordinanza revocanda questa Corte avrebbe supposto l’inesistenza di un fatto processuale (la riproposizione di quella domanda nel giudizio di appello), la cui verità era invece incontestabilmente risultante dagli atti di causa. La revocazione è ammissibile. Nel ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016, e segnatamente alle pagg. 15 ss., il Luchena aveva non soltanto indicato gli atti processuali in cui aveva proposto quella domanda nel ricorso in opposizione (introduttivo del giudizio di primo grado), riproposta in appello, ma altresì indicato specificamente le pagine in cui quella domanda era stata articolata e riproposta ed infine riportato pedissequamente fra virgolette il tenore letterale delle paginedei due atti processuali. Emerge altresì dalla lettura dell’ordinanza che su quel motivo di impugnazionela Corte non si è pronunciata, avendo erroneamente ritenuto che non vi fosse “ l’indicazione del come e dove [la domanda] fosse stata ri - proposta in appello”. Sussiste pertanto l’errore di fatto , in presenza del quale è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, co . 1, n. 4, c.p.c., larevocazione, con l’ulteriore conseguenza che l’ordinanza di questa Corte, indicata in epigrafe, deve essere revocata limitatamente alla pronunzia di inammissibilità relativa al quarto motivo di quel ricorso per cassazione (Cass. ord. n. 32288/2023), perché fondata su un presupposto fattuale (la mancata indicazione del “come” e del “dove” quella domanda fosse stata riproposta in appello) rivelatosi insussistente. 2.- Pass ando al l a successiva fase rescissoria, quel quarto motivo del ricorso per cassazione iscritto al n.r.g. 24439/2016 è fondato e pertanto va accolto. La Corte territoriale, nella sentenzad’appello , si è limitata ad apprezzare le risultanze istruttorie ed è pervenuta al convincimento della sussistenza, in fatto, degli illeciti addebitati con l’ordinanza-ingiunzione. Ma nulla ha statuito sull’ulteriore domanda, specificamente riproposta dal Luchena, ossia che la violazione di cui al punto 4) dell’ordinanza - ingiunzione non sarebbe stata sanzionabile e in subordine lo sarebbe stata mediante l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689/1981, e che la violazione di cui al punto 5) del medesimo provvedimento ingiuntivo sarebbe stata sanzionabile mediante applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 L. n. 689cit. Ne consegue che la sentenza d’appello va, sul punto, cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché si pronunzi su quelle domande del Lichena, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza di questa Corte parzialmente revocata, sia del presente giudizio di revocazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per revocazione e per l’effetto revoca l’ordinanza di questa Corte n. 2119/2023 del 24/01/2023 limitatamente alla statuizione di inammissibilità del quarto motivo del ricorso per cassazione nrg. 24439/2016 e, conseguentemente, alla statuizione sulle spese di quel giudizio di legittimità; accoglie il quarto motivo del ricorso per cassazione nrg. 24439/2016, cassa sul punto la sentenza impugnatae rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione affinché si pronunzi sulle domande riproposte dal Lichena con riguardo ai punti 4) e 5) dell’originaria ordinanza-ingiunzione, nonché sulle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese le spese sia del giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza revocata, sia del pres
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