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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41551/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi in composizione collegiale – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all’unificazione sotto il vincolo della continuazione di più fatti ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, giudicati mediante tre distinte sentenze.

La declaratoria di inammissibilità trae origine dalla ritenuta assenza di un valido mandato, essendosi rilevata l’assenza di sottoscrizione autenticata in quello conferito al suddetto difensore dal condannato, il quale è stato ritenuto versare in una condizione di latitanza.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma congiunta degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 Cost., per inosservanza o erronea applicazione di legge.

L’art.96 cod. proc. pen. non prevede l’autentica della sottoscrizione ad opera del difensore; ciò vale, a maggior ragione, nel caso di soggetto latitante o irreperibile, ipotesi nelle quali il difensore non incontra l’assistito, ma riceve il mandato per iscritto, mediante lettera raccomandata

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

La nomina quale difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata inviata a mezzo raccomandata, risultando sussunta in una dichiarazione sottoscritta dall'indagato, ma non autenticata dal difensore; tale nomina deve ritenersi valida, non rilevando neanche il fatto che la firma risulti illeggibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come sia da ritenersi valida la nomina del difensore, laddove essa sia fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, pur se carente dell’autenticazione, atteso che tale ulteriore requisito non è richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011, Berloco, Rv. 250033 – 01; Sez. 5, n. 32444 del 30/05/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219929 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionata Sez. 4, n. 10551 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280702 – 01, a mente della quale: ‹‹La nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo "pec" non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore››; giova menzionare anche Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv. 271729 – 01 e, infine, Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura, Rv. 272434 – 01, che ha così statuito: ‹‹È valida la nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta, anche se mancante di autenticazione, non essendo tale requisito richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen.››).

Nella concreta fattispecie, la nomina quale difensore di fiducia – corredata da firma leggibile dell’interessato - è stata inviata da [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, agendo nella veste di avvocato di fiducia, ha formulato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

Correttamente, infine, nella nomina non è presente l’autenticazione, in quanto non prevista dal dato letterale dell’art. 96 cod. proc. pen. ed essendo ciò in linea con i principi di diritto da tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l’annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palmi.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palmi in composizione collegiale – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha dichiarato inammissibile l’incidente di esecuzione presentato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzato all’unificazione sotto il vincolo della continuazione di più fatti ex art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, giudicati mediante tre distinte sentenze. La declaratoria di inammissibilità trae origine dalla ritenuta assenza di un valido mandato, essendosi rilevata l’assenza di sottoscrizione autenticata in quello conferito al suddetto difensore dal condannato, il quale è stato ritenuto versare in una condizione di latitanza. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma congiunta degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, a mezzo del quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 Cost., per inosservanza o erronea applicazione di legge. L’art.96 cod. proc. pen. non prevede l’autentica della sottoscrizione ad opera del difensore; ciò vale, a maggior ragione, nel caso di soggetto latitante o irreperibile, ipotesi nelle quali il difensore non incontra l’assistito, ma riceve il mandato per iscritto, mediante lettera raccomandata 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La nomina quale difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è stata inviata a mezzo raccomandata, risultando sussunta in una dichiarazione sottoscritta dall'indagato, ma non autenticata dal difensore; tale nomina deve ritenersi valida, non rilevando neanche il fatto che la firma risulti illeggibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte ha ripetutamente chiarito come sia da ritenersi valida la nomina del difensore, laddove essa sia fatta su un foglio sottoscritto dall'indagato, pur se carente dell’autenticazione, atteso che tale ulteriore requisito non è richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 15577 del 11/02/2011, Berloco, Rv. 250033 – 01; Sez. 5, n. 32444 del 30/05/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 219929 – 01; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionata Sez. 4, n. 10551 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280702 – 01, a mente della quale: ‹‹La nomina del difensore di fiducia fatta con dichiarazione sottoscritta dall'imputato e trasmessa all'autorità giudiziaria procedente a mezzo "pec" non richiede l'autenticazione della firma da parte del difensore››; giova menzionare anche Sez. 6, n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv. 271729 – 01 e, infine, Sez. 5, n. 8205 del 18/01/2018, Mura, Rv. 272434 – 01, che ha così statuito: ‹‹È valida la nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta, anche se mancante di autenticazione, non essendo tale requisito richiesto dall'art. 96 cod. proc. pen.››). Nella concreta fattispecie, la nomina quale difensore di fiducia – corredata da firma leggibile dell’interessato - è stata inviata da [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo, agendo nella veste di avvocato di fiducia, ha formulato una istanza ex art. 671 cod. proc. pen. Correttamente, infine, nella nomina non è presente l’autenticazione, in quanto non prevista dal dato letterale dell’art. 96 cod. proc. pen. ed essendo ciò in linea con i principi di diritto da tempo fissati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, viene disposto l’annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palmi. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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