CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30062/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Latina, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente p.t.. -INTIMATE- avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 869/2021, pubblicata in data 27.4.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi avverso la sentenza con cui il Tribunale di Latina, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia emessa a carico del ricorrente per superamento dei limiti di velocità. Oggetto: sanzioni amministrative [OSCURATO:PERSONA] di Latinae la Provincia di Latin a non hanno formulato difese. Il Relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., a seguito della quale il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. Per quanto ancora di discute in questa sede, il giudice di appello ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione della Provincia, a cui favore ha liquidato le spese processuali, evidenziando che il verbale era stato redatto dalla polizia locale e che l’ente avrebbe introitato gli importi oggetto della sanzione, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 6, comma nono, D.LGS. 150/2011 e 3, comma quarto, R.D.L. 1578/1933. Ha ritenuto infondata ogni altra contestazione, confermando la legittimità del provvedimento sanzionatorio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 81 c.p.c., l d.lgs. 150/2011, sostenendo che il Prefetto era l’unico legittimato passivo del giudizio di opposizione e che la Provincia non poteva partecipare in proprio al giudizio. Il motivo è parzialmente fondato. Nel giudizio di primo grado si erano costituite entrambi gli enti a mezzo di un unico difensore; il giudice, respingendo l’opposizione, ha condannato l’opponente al pagamento delle spese in favore della Provincia di Latin a, ritenendo c he non fosse provato il conferito di una delega da parte della Prefettura. Al giudizio di secondo grado ha partecipato la Provincia, nuovamente costituita in proprio, a cui favore sono state liquidate le spese processuali, con dichiarazione di contumacia della Prefettura. Il Tribunale ha evidenziato che, pur avendo il Giudice di pace ritenuto carente la delega, l’atto era stato ritualmente depositato e che la mancata dichiarazione di contumacia della Prefettura, relativamente al giudizio di primo grado, non aveva prodotto alcuna conseguenza, essendo entrambe le amministrazioni costituite tramite un unico difensore. Quanto al giudizio di appello il giudice ha ritenuto che la Provincia, essendo destinataria dei proventi della sanzione, fosse legittimata passivamente in proprio per il giudizio di appello, dando atto della contumacia della Prefettura. Deve ribadirsi che, in via generale, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alle sanzioni compete esclusivamente all'amministrazione che abbia adottato il provvedimento impugnato, e, quindi, alla Prefettura per le ordinanze emessa da quest'ultima, non essendo ammissibile evocare in causa altri soggetti, né essendo consentito l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria. L'art. 4, comma 1-octies, D.L. 151/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/ 2003, aveva introdotto il comma terzo dell'art. 205 del D.LGS. 285/1992, che prevedeva che "il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, potesse delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui apparteneva l'organo accertatore laddove questa fosse destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dalli articolo 208". Tale comma era stato abrogato a far data dal 13 ottobre 2010 dall'articolo 39, comma secondo, L. 120/2010, che aveva contestualmente conferito un'autonoma legittimazione passiva alle amministrazioni destinatarie dei proventi delle sanzioni, stabilendo (art. 204 bis, comma quarto bis, D.LGS. 285/1992) che l'opposizione andava proposta nei confronti del prefetto, quando le violazioni fossero state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato (nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS), mentre spettava a regioni, province e comuni, quando le violazioni fossero state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi fossero ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. La norma non è stata riproposta dall'art. 6, D.LGS. 150/2011, che, invece, presenta una formulazione analoga a quella dell'art. 4, comma 1-octies, D.L. 151/2003, avendo confermato la legittimazione passiva del Prefetto, per i provvedimenti di sua competenza, ma avendo soppresso la legittimazione passiva degli enti locali, destinatari delle entrate delle sanzioni, fatta salva la sola facoltà di delega. La norma dispone, al comma nono, che “n el giudizio di opposizione all'ordinanza- ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione”. In conclusione, la Provincia – pur potendo rappresentare la Prefettura su delega - non era legittimata passiva in proprio, non potendo ottenere, in tale qualità, la condanna alle spese processuali, essendo peraltro delegata dal Prefetto solo per il giudizio dinanzi al Giudice di pace, come conferma l’esame diretto della delega stessa, tanto che la Prefettura è stata dichiarata contumace in secondo grado. Tuttavia, il ricorrente era risultato soccombente già in primo grado e dovendo rispondere delle spese – non avendo i giudici di merito ravvisato motivi di compensazione – non ha interesse a dolersi della condanna a favore dell’una anziché dell’altra parte costituita: come ha dichiarato il Tribunale, anche la Prefettura aveva partecipato alla causa sin dal primo grado e – su tale premessa – aveva titolo per l’attribuzione delle spese nell’importo liquidato con la prima decisione (non venendo incisa, in tale situazione, la loro quantificazione). Non erano tuttavia dovute le spese di appello, poiché in secondo grado la Provincia si è costituita solo in proprio e non su delega e in rappresentanza della Prefettura, che difatti è stata dichiarata contumace. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 6, comma nono, D.LGS. 150/2011 e 3, comma quarto, R.D.L. 1578/1933, asserendo che la Prefettura aveva illegittimamente conferito il mandato direttamente di un difensore appartenente all’ufficio legale della Provincia, in luogo di conferire una delega all’ente, non considerando che lo ius postulandi degli avvocati dipendenti da enti pubblici ed iscritti nell’elenco speciale dell’albo forense è limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente presso il quale l’avvocato presta la propria opera. Il motivo è infondato. In primo grado il difensore, inizialmente costituito solo per la Provincia, ha depositato atto di delega da parte della Prefettura, contenente la designazione nominativa dei difensori. Come ritenuto dal Tribunale, l’atto era interpretabile come delega traenti ai sensi dell’art. 6, comma nono, d.lgs. 150/2011, e difatti la successiva procura è stata rilasciata dal Presidente della Provincia (non direttamente dalla Prefettura) ma ai difensori dell’ufficio legale interno. E’ accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi altro accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con eliminazione della condotta del ricorrente al pagamento delle spese di appello. Le spese del presente giudizio sono dichiarate irripetibili, data la parziale fondatezza del ricorso. P.Q.M. accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e decidendo nel merito, elimina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di appello, dichiarando irripetibili le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se