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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17959/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. risulta proposto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, sicché inammissibile.

Considerato che il secondo motivo di ricorso e i motivi contenuti nella memoria successivamente depositata propongono una ricostruzione alternativa del fatto senza evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo Pier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. risulta proposto per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, sicché inammissibile. Considerato che il secondo motivo di ricorso e i motivi contenuti nella memoria successivamente depositata propongono una ricostruzione alternativa del fatto senza evidenziare manifeste illogicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ostanzo Pier
Sentenza Cassazione n. 17959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris