CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 07925/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21880/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Lorena di Fiore, elettivamente domiciliata presso i loro indirizzi pec: gi useppe. romano@pecavvocati noia . it; lorenadifiore@avvocati na poli .lega Ima i I. it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - controricorrente- nel procedimento n. 21880/2019 avverso la sentenza n. 62/3/19 emessa dalla CTR della Campania e depositata in data 8/01/2019; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha presentato una DOCFA per un immobile di sua proprietà in data 3 agosto 2011 a seguito di redistribuzione degli spazi interni, proponendo un nuovo classamento, nella categoria A2 anziché nella categoria Al e una nuova rendita catastale quantificata in euro 2.370,00. L'Agenzia delle entrate ha rettificato il classamento proposto, confermando la (pregressa) categoria Al con rendita catastale 3.775,30. La contribuente ha quindi opposto l'avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, deducendo che non le era stata notificato il nuovo classamento, e ha impugnato anche il classamento stesso; il giudice di primo grado ha rilevato che l'avviso di accertamento IMU è stato revocato, con conseguente cessazione materia del contendere, ed ha altresì annullato il classamento, in quanto eseguito in base a una mera visita esterna da parte dell'accertatore, con conseguente carenza di motivazione in ordine alle ragioni per cui la DOCFA è stata disattesa. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione regionale della Campania ha accolto sul rilievo che nel 2006 l'immobile era classato in categoria Al cl 2; con la DOCFA del 2011 la contribuente ha proposto la riduzione alla categoria A2 in base a diversa disposizione degli spazi interni; che la mera distribuzione diversa degli spazi interni non è di per sé idonea a mutare nella categoria nella classe catastale dell'immobile sicchè correttamente l'Agenzia del territorio ha mantenuto il consolidato classamento precedente. Avverso la predetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. L' Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. violazione della normativa disciplinante il classamento degli immobili. La parte deduce che ha errato il giudice d'appello a ritenere che la mera redistribuzione degli spazi è un fatto indifferente fini del classamento; di contro esso può determinare una variazione del numero dei vani e della loro tipologia in conseguenza del quale anche il classamento può variare. Il motivo è inammissibile per difetto dei requisiti stabiliti dall'ad 366 c.p.c. Il ricorso per cassazione deve infatti essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione qualora si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (Cass. sez. un. n.37552 del 30/11/2021). Ciò significa, anche ed in primo luogo, che la questione sottoposta al giudice di legittimità deve fare riferimento al caso concreto, ed è sempre con riferimento al caso concerto ed alle sue specificità, nonché alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che deve essere articolata la censura. Il giudizio di legittimità, pur precluse le valutazioni in fatto, è pur sempre un giudizio, cioè l'applicazione delle norme pertinenti alla fattispecie sottoposta all'esame del giudice, e di ciò offre riscontro l'art 366 c.p.c. laddove precisa che prima ancora che i motivi di censura devono esporsi i fatti di causa.Nel motivo in esame la parte si limita a lamentare che è errato il convincimento che la variazione subita da un immobile consistente in una diversa redistribuzione degli spazi non può generare una rettifica del classamento, perché la redistribuzione degli spazi interni può determinare una variazione del numero dei vani e della loro tipologia. Ora, è vero che il mutamento del numero dei vani può comportare la modifica della rendita, ma la parte non deduce che ciò sia in concreto avvenuto e cioè che questa redistribuzione degli spazi interni abbia comportato una variazione sul numero dei vani o della loro tipologia; di contro il giudice d'appello -con giudizio di fatto non censurabile in questa sede, la considera una "mera" redistribuzione, vale a dire una redistribuzione senza effetti modificativi, così come afferma l'Agenzia nel controricorso laddove si precisa che l'immobile prima della DOCFA del 2011 era già censito in categoria Al classe 2 per vani 8,5, lo stesso numero di vani indicato nella DOCFA e nell'avviso di classamento, con conferma della rendita precedente. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 7 della legge 212/200 (Statuto del contribuente). La ricorrente deduce che qualora l'Agenzia voglia attribuire una categoria catastale più alta rispetto a quella proposta in sede di DOCFA deve motivare le ragioni della rettifica; la motivazione deve essere specifica e non limitarsi a indicare la classe e la categoria attribuita. Il motivo è inammissibile. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 07/12/2018 ; Cass. n. 30166 del 20/11/2019; Cass. n. 3104 del 09/02/2021). Con riguardo allo specifico caso della rideterminazione del numero di vani catastali, ove sia stato disatteso l'elemento di fatto indicato dal contribuente, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (Cass.12278 del 10/05/2021), ma come sopra si è detto la parte non ha dedotto che in concreto l'ufficio abbia rideterminato il numero dei vani rispetto a quelli indicati nella DOCFA, né trascritto le parti della DOCFA idonee a smentire (in ipotesi) la deduzione della Agenzia la quale, come sopra si è detto, osserva che la DOCFA indicava 8,5 vani, così come l'atto di rettifica e che per lo stesso numero di vani l'immobile era in precedenza censito. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ro