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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 21284/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20351-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ATRI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - 9\I nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - per il regolamento di competenza avverso la sentenza n. 11999/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di accogliere il ricorso.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 119999/2021, pubblicata il 12 luglio 2021; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato un unico "controricorso"; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "controricorso con ricorso incidentale" illustrato da memoria; il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte accolga il ricorso; considerato che: va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per tardività dei *controricorsil, di cui uno contenente pure "ricorso incidentale" sollevata dai ricorrenti nella memoria; Ric. 2021 n. 20351 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -2- nel procedimento per regolamento di competenza, non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l'istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria di questa Corte scritture difensive e documenti (Cass., ord., 20/08/2010, n. 18785; Cass.24/05/2000, n. 6792); il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., che prevede il deposito di tali scritture, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass.18/04/200, n. 5030Cass., ord., 21/12/2010, n. 25891; Cass., ord., 8/08/2014, n. 17842; Cass., ord., 14/03/2018, n. 6380); è altresì principio consolidato che la proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, giusta disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c., in cui si prevede che le parti, alle quali è notificato il ricorso per regolamento, possono depositare soltanto scritture difensive e documenti; il controricorso e il contestuale ricorso incidentale possono, pertanto, valere soltanto come memoria di risposta al regolamento di competenza (Cass., ord., 29/09/2005, n. 19131; v. anche Cass., ord., 20/08/2018, n. 20826); nel caso di notifica delle scritture difensive nel termine di venti giorni e di deposito successivo alla scadenza del termine, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo è stato ritenuto in dottrina che lo scopo della norma debba ritenersi comunque raggiunto e tale conclusione sembra essere stata avallata dalla giurisprudenza (v.

Cass. 24/05/2000, n. 6792); in caso di mancanza di deposito della scrittura difensiva o in caso di mancanza di un suo deposito tempestivo e di conseguente eccezione di tardività, non è consentito l'eventuale deposito di memorie in vista dell'adunanza di questa Corte e, conseguentemente, se depositate, non debbono essere Ric. 2021 n. 20351 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -3- considerate, atteso che la facoltà delle parti di depositare memorie, in passato negata ma ormai da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass., sez. un., 11/10/2002, n. 14569; Cass., ord., 25/08/2006, n. 18484), presuppone, per la parte resistente, la tempestività del deposito delle scritture difensive o comunque il difetto dell'eccezione di tardività delle stesse; nella specie, il ricorso è stato notificato in data 29 luglio 2021, il "controricorso" di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 7 ottobre 2021 e depositato in data 21 ottobre 2021 e il "controricorso con ricorso incidentale" di [OSCURATO:PERSONA] risulta notificato in data 27 settembre 2021 e depositato il 29 settembre 2021, pertanto l'eccezione di inammissibilità per tardività di tali atti proposta dai ricorrenti è fondata e a tanto va aggiunto che è comunque inammissibile, per le ragioni dette, il ricorso incidentale proposto nel presente procedimento e che della "memoria ex art. 378 c.p.c." depositata dal Corradini non può tenersi conto; rilevato che: con la sentenza impugnata, evidenziando che: a) Michele e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti parte civile nel giudizio penale n. 24296/18, promosso dai predetti - per la stessa pubblicazione per la quale era stata dai medesimi introdotta la causa in sede civile - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto del 28 febbraio 2019, formalizzato alla successiva udienza del 18 luglio 2019, b) la costituzione di parte civile era pertanto avvenuta dopo l'avvio dell'azione civile, c) ciò determinava, ai sensi del primo comma dell'art. 75 c.p.p., con rinvio all'art. 306 c.p.c. e in conformità della giurisprudenza di merito e di legittimità, il trasferimento i jc dell'azione civile nel processo penale e produceva di diritto la rinuncia ' al giudizio civile e d) occorreva pronunciare sentenza, stante il Ric. 2021 n. 20351 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -4- contrasto tra le parti, il Tribunale di Roma ha dichiarato l'estinzione di quel giudizio civile e ha dichiarato compensate le spese di lite; con il ricorso per regolamento di competenza i ricorrenti sostengono che la regola di cui all'art. 75, primo comma, c.p.c., postula che tra l'azione civile e quella penale vi sia identità di oggetto e di soggetti e lamentano che il Tribunale, dichiarando estinto il giudizio nei confronti di tutte le parti, non avrebbe tenuto conto che nella specie l'editore non è parte nel processo penale cui si fa riferimento nella sentenza impugnata e che nei confronti del Corradini pende altro separato giudizio penale nel quale non sarebbe stata trasferita l'azione civile, sicché non sarebbe dato conoscere la sorte del giudizio civile nei confronti di quest'ultimo; considerato che: il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorso per regolamento di competenza non è ammissibile nei confronti di una sentenza che si sia limitata a dichiarare l'estinzione del processo (Cass. 2/10/1980, n. 5355; Cass. 27/01/1982, n. 545); peraltro questa Corte ha pure già avuto modo di precisare che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento (Cass., ord., 10/11/2021, n. 33214); da quanto precede resta assorbito l'esame di ogni ulteriore questione; alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e del ricorso incidentale proposti; Ric. 2021 n. 20351 sez.

M3 - ud. 17-03-2022 -5- non devono liquidarsi le spese del presente giudizio di legittimità in favore dei resistenti stante la tardività delle rispettive scritture difensive, atteso che, come già detto, il termine di cui all'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., è di natura ordinatoria, ma non può tenersi conto dell'atto ai fini in parola qualora depositato oltre il termine, in presenza di opposizione della controparte, nel caso espressa in memoria (Cass., 21/12/2010, n. 25891, Cass., 14/03/2018, n. 6380); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e il ricorso incidentale proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 20351-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ATRI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - 9\I nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - per il regolamento di competenza avverso la sentenza n. 11999/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 12/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di accogliere il ricorso. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 119999/2021, pubblicata il 12 luglio 2021; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato un unico "controricorso"; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "controricorso con ricorso incidentale" illustrato da memoria; il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte accolga il ricorso; considerato che: va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per tardività dei *controricorsil, di cui uno contenente pure "ricorso incidentale" sollevata dai ricorrenti nella memoria; Ric. 2021 n. 20351 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- nel procedimento per regolamento di competenza, non è previsto alcun onere di notifica del controricorso, mentre la parte alla quale sia stata notificata l'istanza di regolamento può, nei venti giorni successivi, depositare presso la cancelleria di questa Corte scritture difensive e documenti (Cass., ord., 20/08/2010, n. 18785; Cass.24/05/2000, n. 6792); il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 47 cod. proc. civ., che prevede il deposito di tali scritture, consente di considerare tale il controricorso; inoltre, detto termine ha carattere ordinatorio e, pertanto, in difetto di opposizione della controparte, la scrittura difensiva depositata tardivamente può essere presa in considerazione anche agli effetti delle spese processuali (Cass.18/04/200, n. 5030Cass., ord., 21/12/2010, n. 25891; Cass., ord., 8/08/2014, n. 17842; Cass., ord., 14/03/2018, n. 6380); è altresì principio consolidato che la proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, giusta disposto dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c., in cui si prevede che le parti, alle quali è notificato il ricorso per regolamento, possono depositare soltanto scritture difensive e documenti; il controricorso e il contestuale ricorso incidentale possono, pertanto, valere soltanto come memoria di risposta al regolamento di competenza (Cass., ord., 29/09/2005, n. 19131; v. anche Cass., ord., 20/08/2018, n. 20826); nel caso di notifica delle scritture difensive nel termine di venti giorni e di deposito successivo alla scadenza del termine, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo è stato ritenuto in dottrina che lo scopo della norma debba ritenersi comunque raggiunto e tale conclusione sembra essere stata avallata dalla giurisprudenza (v. Cass. 24/05/2000, n. 6792); in caso di mancanza di deposito della scrittura difensiva o in caso di mancanza di un suo deposito tempestivo e di conseguente eccezione di tardività, non è consentito l'eventuale deposito di memorie in vista dell'adunanza di questa Corte e, conseguentemente, se depositate, non debbono essere Ric. 2021 n. 20351 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3- considerate, atteso che la facoltà delle parti di depositare memorie, in passato negata ma ormai da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass., sez. un., 11/10/2002, n. 14569; Cass., ord., 25/08/2006, n. 18484), presuppone, per la parte resistente, la tempestività del deposito delle scritture difensive o comunque il difetto dell'eccezione di tardività delle stesse; nella specie, il ricorso è stato notificato in data 29 luglio 2021, il "controricorso" di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 7 ottobre 2021 e depositato in data 21 ottobre 2021 e il "controricorso con ricorso incidentale" di [OSCURATO:PERSONA] risulta notificato in data 27 settembre 2021 e depositato il 29 settembre 2021, pertanto l'eccezione di inammissibilità per tardività di tali atti proposta dai ricorrenti è fondata e a tanto va aggiunto che è comunque inammissibile, per le ragioni dette, il ricorso incidentale proposto nel presente procedimento e che della "memoria ex art. 378 c.p.c." depositata dal Corradini non può tenersi conto; rilevato che: con la sentenza impugnata, evidenziando che: a) Michele e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti parte civile nel giudizio penale n. 24296/18, promosso dai predetti - per la stessa pubblicazione per la quale era stata dai medesimi introdotta la causa in sede civile - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto del 28 febbraio 2019, formalizzato alla successiva udienza del 18 luglio 2019, b) la costituzione di parte civile era pertanto avvenuta dopo l'avvio dell'azione civile, c) ciò determinava, ai sensi del primo comma dell'art. 75 c.p.p., con rinvio all'art. 306 c.p.c. e in conformità della giurisprudenza di merito e di legittimità, il trasferimento i jc dell'azione civile nel processo penale e produceva di diritto la rinuncia ' al giudizio civile e d) occorreva pronunciare sentenza, stante il Ric. 2021 n. 20351 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -4- contrasto tra le parti, il Tribunale di Roma ha dichiarato l'estinzione di quel giudizio civile e ha dichiarato compensate le spese di lite; con il ricorso per regolamento di competenza i ricorrenti sostengono che la regola di cui all'art. 75, primo comma, c.p.c., postula che tra l'azione civile e quella penale vi sia identità di oggetto e di soggetti e lamentano che il Tribunale, dichiarando estinto il giudizio nei confronti di tutte le parti, non avrebbe tenuto conto che nella specie l'editore non è parte nel processo penale cui si fa riferimento nella sentenza impugnata e che nei confronti del Corradini pende altro separato giudizio penale nel quale non sarebbe stata trasferita l'azione civile, sicché non sarebbe dato conoscere la sorte del giudizio civile nei confronti di quest'ultimo; considerato che: il ricorso è inammissibile, atteso che il ricorso per regolamento di competenza non è ammissibile nei confronti di una sentenza che si sia limitata a dichiarare l'estinzione del processo (Cass. 2/10/1980, n. 5355; Cass. 27/01/1982, n. 545); peraltro questa Corte ha pure già avuto modo di precisare che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, sicché il provvedimento con cui il giudice civile prende atto della predetta vicenda non integra una decisione sulla competenza e non è, pertanto, impugnabile con il relativo regolamento (Cass., ord., 10/11/2021, n. 33214); da quanto precede resta assorbito l'esame di ogni ulteriore questione; alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e del ricorso incidentale proposti; Ric. 2021 n. 20351 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -5- non devono liquidarsi le spese del presente giudizio di legittimità in favore dei resistenti stante la tardività delle rispettive scritture difensive, atteso che, come già detto, il termine di cui all'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., è di natura ordinatoria, ma non può tenersi conto dell'atto ai fini in parola qualora depositato oltre il termine, in presenza di opposizione della controparte, nel caso espressa in memoria (Cass., 21/12/2010, n. 25891, Cass., 14/03/2018, n. 6380); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e il ricorso incidentale proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in
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