CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2021
Cassazione n. 19652/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 21/06/2021 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 21 giugno 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 febbraio 2019 del Tribunale di Avellino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La difesa dell'imputato presenta otto motivi di ricorso. Con il primo lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché la sentenza non aveva risposto ai motivi di appello e non aveva esplicitato il percorso logico-argomentativo che aveva portato alla conferma della sentenza di Avellino. Con il secondo deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio. Con il terzo eccepisce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione perché non aveva avuto notizia della fissazione dell'udienza del 21 giugno 2021 in cui era stata decisa la causa. Precisa che all'udienza del 14 giugno 2021, il Collegio si era avveduto che il processo era a trattazione scritta e non era stata comunicata la requisitoria del Procuratore generale, quindi, aveva rinviato la decisione di sette giorni. [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a inviare la pec contenente la requisitoria ma non aveva comunicato il rinvio dell'udienza. Con il quarto denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, perché i Giudici non avevano individuato l'elemento Psicologico. Con il quinto lamenta la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, perché la sentenza di appello non era rispettosa dei criteri della [OSCURATO:PERSONA]. Con il sesto eccepisce il vizio di motivazione perché la sentenza non aveva proceduto a un completo esame degli elementi di prova rilevanti e non aveva argomentato in merito all'accertamento di responsabilità. Con il settimo deduce il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con l'ottavo chiede la nullità della sentenza che non recava le indicazioni imposte dall'art. 165-bis, comma 1, lett. c, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile perché la firma apposta dall'imputato sotto la procura speciale allegata al ricorso per cassazione non è stata autografata dal difensore in spregio dell'art. 122 cod. proc. pen. che stabilisce che la procura dev'essere rilasciata, a pena d'inammissibilità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata nella sottoscrizione e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti a cui si riferisce. Di regola, l'autentica della sottoscrizione viene apposta dal difensore. Nel caso in esame, la procura è stata rilasciata su foglio separato, allegato e spillato al ricorso, senza autentica del difensore. Né il timbro di deposito del ricorso da parte del cancelliere può surrogare l'inadempimento del difensore. Ed invero, il cancelliere ha attestato il deposito dell'atto, il che non incide sull'identificazione dell'imputato da parte del difensore. Né risulta agli atti un'altra procura speciale per il ricorso per cassazione.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 1