CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 37135/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Brescia ha parzialmente confermato l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale del 7 gennaio 2021, con la quale l'indagato era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati fiscali e a plurime condotte di indebita compensazione, di cui all'art. 10-quater, secondo comma, del d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale ha escluso la sussistenza di gravi /\& indizi del reato associativo e, quanto alle residue fattispecie, ha sostituito la misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana. 2. Avverso l'ordinanza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Si lamenta, in primo luogo, la violazione degli artt. 125, comma 3, e 270 cod. proc. pen., sul rilievo che, dall'esame degli atti del fascicolo, le intercettazioni erano iniziate nell'ambito del procedimento penale n. 13650/2017 R.G.N.R. a seguito di una relazione della Guardia di Finanza di Brescia del 18 ottobre 2018 ed i reati e soggetti attinti non erano quelli dell'odierno procedimento. Successivamente fu ordinata la trasmissione dei RIT 248/18 e 301/18 e vi fu lo stralcio del procedimento n. 15392/2018 R.G.N.R., con successiva riunione al presente procedimento n. 18000/2019 R.G.N.R. La difesa sottolinea, che dunque, si tratta di procedimenti indipendenti ed autonomi dove nel primo si apprendono le notizie di reato, costituite dalle stesse intercettazioni, che affluiscono nel procedimento stralciato. Tali intercettazioni erano state autorizzate inizialmente con i più ampi presupposti previsti per i reati di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991; trattandosi di procedimenti collegati ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., l'iniziale attività captativa sarebbe inutilizzabile nel presente procedimento, non essendovi connessione, ma semplice collegamento. 2.2. In secondo luogo, si lamentano la violazione delle disposizioni incriminatrice (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000), nonché, di nuovo, degli artt. 125, comma 3, e 270 cod. proc. pen. La difesa premette che il Tribunale del riesame ha ritenuto pacifica la falsità dei crediti per ricerca e sviluppo certificati dall'indagato, in quanto fondati su falsi e inesistenti progetti di ricerca riferibili a società di comodo prive di operatività e ha ritenuto che emergesse la consapevolezza dell'indagato in ordine alla falsità delle certificazioni, anche per la palese contraffazione dei progetti certificati e la assenza di attività di verifica. Si contesta, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui l'attività di certificazione non consiste in una mera verifica formale cartolare relativa alla conformità della documentazione, ma richiede un accertamento sostanziale e un'assunzione di responsabilità. La difesa sostiene che il Tribunale confonde la figura dell'asseveratore con quella del revisore o del membro del collegio sindacale di una società, ai quali spettano anche poteri accertativi materiali e non soltanto formali. Nel caso di specie, l'indagato, in quanto asseveratore, sarebbe tenuto a un controllo cartolare senza accertamenti materiali diretti (per esempio sulla società che ha redatto il piano) limitato alla 2 A-1\ documentazione sottopostagli (fatture, scritture contabili, bonifici di pagamento). Si lamenta, inoltre, che, al di là della formulazione dei capi di imputazione, le condotte criminose risultano in cinque atti di asseverazione di cui solo quattro rilevanti sotto il profilo penale. In particolare, le pretese società di comodo prendevano contatto con l'indagato attraverso il consiglio dell'ordine dei commercialisti di Latina, lasciando i propri recapiti telefonici, mentre il ricorrente non aveva mai parlato con gli altri coindagati, ma solo con impiegati delle società o soggetti che si presentavano come tali, mentre le successive comunicazioni avvenivano per e-mail. Né può affermarsi che la documentazione che perveniva al ricorrente e sulla quale lo stesso svolgeva il suo controllo cartolare presentasse anomalie tali da indurre a negare il visto di asseverazione; mancava, in ogni caso, la consapevolezza dell'utilizzo delle certificazioni per fatture e successive indebite compensazioni, non essendo configurabile dunque il concorso nel reato aiu sensi dell'art. 110 cod. pen. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Si contesta l'affermazione secondo cui il modus operandi dell'indagato sarebbe indice di spregiudicatezza e facile propensione al delitto e si sottolinea, in contrario, che il ricorrente: 1) non ha mai agito sulla scorta delle direttive del principale coindagato, Cherin; 2) non ha mai avuto contatti con questo né con altri membri della presunta organizzazione criminale, né ha mai fatto parte del presunto staff di Cherin ; 3) non ha mai fatto invii telematici di dichiarazioni e bilanci di una qualsiasi delle società di comodo individuate in atti; 4) non ha mai creato o distribuito i presunti crediti inesistenti; 5) non ha conti esteri intestati; 6) non ha inviato modelli F 24 né redatto o compilato bilanci. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo, riferito alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del ricorrente è inammissibile per genericità. La difesa non indica - nel richiamare i vari provvedimenti di stralcio dell'originario procedimento penale derivante dalla prima iscrizione della notizia di reato - quali siano le specifiche intercettazioni il cui momento autorizzativo si sia svolto ed esaurito nel procedimento iniziale e i cui esiti siano stati poi utilizzati probatoriamente nel presente procedimento, a fondamento della ritenuta gravità indiziaria. Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, nel ricorso non si contesta adeguatamente il dato, evidente sul piano processuale, della connessione qualificata del reato per il quale si procede con quelli per í quali le intercettazioni sono state disposte, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., trattandosi del concorso di diversi soggetti implicati nei due procedimenti. Si è fatta, dunque, corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 02/01/2020, Rv. 277395). La giurisprudenza successiva ha infatti precisato che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento ad un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 12749 del 19/03/2021, Rv. 280981). Più, in particolare, si è specificato che il principio secondo cui l'utilizzabilità delle intercettazioni per un reato diverso, connesso con quello per il quale l'autorizzazione sia stata concessa, è subordinata alla condizione che il nuovo reato rientri nei limiti di ammissibilità previsti dall'art.266 cod. proc. pen., non si applica ai casi in cui lo stesso fatto-reato per il quale l'autorizzazione è stata concessa sia diversamente qualificato in seguito alle risultanze delle captazioni. In tale evenienza non vi è elusione del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., attese l'intervenuta legittima autorizzazione dell'intercettazione e la modifica dell'addebito solo per sopravvenuti fisiologici motivi, legati alla naturale evoluzione del procedimento (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021, Rv. 281501). 1.2. Il secondo e il terzo motivo di impugnazione - che possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla valutazione del quadro indiziario indicativo della partecipazione al reato di cui all'art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 e delle conseguenti esigenze cautelari - sono inammissibili, perché si risolvono in una contestazione nel merito della valutazione effettuata dal Tribunale. Deve in ogni caso osservarsi, quanto al profilo relativo all'attività effettivamente svolta dall'indagato, che lo stesso non si era limitato ad un controllo cartolare, perché vi erano certificazioni nelle quali erano contenute affermazioni palesemente false quali quelle secondo cui le società, in realtà non operative, avevano sostenuto spese relative ad attività di ricerche sviluppo e quelle circa la pretesa regolarità della contabilità di dette società. Oltre a ciò, vi erano una palese contraffazione dei progetti certificati dal ricorrente e l'omessa verifica di qualsivoglia pagamento di fatture, a fronte di un'attività che - anche linea di principio - non consiste in una mera verifica formale della documentazione (dalla quale, anche ad un esame superficiale, sarebbe comunque emersa l'inoperatività delle società coinvolte), ma richiede espressamente un accertamento e un'assunzione di responsabilità in ordine all'effettivo sostenimento delle spese da parte dei titolari di asseriti crediti di imposta. E l'immediata connessione delle certificazioni all'utilizzazione del credito d'imposta fa emergere, a livello indiziario, la consapevolezza dell'indagato circa l'indebita compensazione cui le certificazioni stesse erano preordinate; consapevolezza che si evince anche dall'ingentissimo importo dei crediti in discussione. Quanto, poi, alle esigenze cautelari, queste trovano fondamento - secondo la corretta valutazione del Tribunale - nell'evidente spregiudicatezza dell'indagato, il quale ha proceduto alla certificazione di crediti per notevoli importi nella chiara consapevolezza della loro inesistenza e in dimostrato accordo con altri soggetti protagonisti della vicenda. Le esigenze in questione sono state, comunque, sufficientemente considerate, laddove l'originaria misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella - assai meno afflittiva ma adeguata al ruolo non centrale effettivamente svolto dal ricorrente nella vicenda - dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,0