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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20188/2026

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ocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Numero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2451/2023, depositata in cancelleria in data31/7/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Avverso l’avviso di accertamento n.

T9D013B08337/2018 per l’anno2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA].

II di Milano,aveva ritenuto accertata una presunta distribuzione di “utili in nero” equindi un maggior reddito di capitale per € 1.185.744,00, pari al48,72% di € 2.384.843,00 (50% del maggior reddito accertato in capoalla [OSCURATO:SOCIETA].), ed aveva liquidato in € 528.954,00 (di cui €33.482,00 per contributo di solidarietà) la maggiore IRPEF accertata,in € 19.934,00 la maggiore addizionale regionale, in € 9.219,00 lamaggiore addizionale accertata, comminato sanzioni per complessive€ 502.296,30, oltre ad interessi maturati e maturandi, il Sig.

GiuseppeDepoli ha promosso ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere premesso che tale accertamento si fondava a suavolta su un altro accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Napoli neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per un maggior reddito di € 4.769.686,00,società partecipata dal predetto con una quota del 50%, in base alprincipio della imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capoalla società di capitali a ristretta base partecipativa, ha eccepito diessere stato socio non amministratore della citata società e di nonavervi mai svolto alcuna attività lavorativa, né quale amministratorer.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026né quale dipendente, illustrando il proprio tenore di vita e contestandol’applicazione presuntiva siccome operata da parte dell’Ufficio.Deduceva l’inapplicabilità della presunzione di secondo grado e che inogni caso tale presunzione non vale per il socio estraneo alla gestionesociale.Nel merito, rimarcava di non avere mai amministrato la società e dinon avere partecipato alla sua gestione e di non aver avuto incrementipatrimoniali di alcun tipo nel periodo oggetto di contestazione, chepotessero giustificare un incremento di ben € 2.384.843,00, vale a diredell’utile che sarebbe stato distribuito in proprio favore, tanto più che,al contrario, con atto del 18.07.2014, aveva persino alienato un propriobene immobile.Deduceva che l’accertamento effettuato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]riguardasse le forniture incrociate con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., le qualierano state regolate mediante compensazioni, senza quindi generareflussi monetari disponibili e tali da poter essere distribuiti al predetto.Ad ulteriore conforto della propria tesi, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] rilevava comel’indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Perugia, avesse riguardato soltanto l’amministratore pro-tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA], con finanche il sequestro della di lui quotasocietaria.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Milano rigettò il ricorso.La CGT-2 della Lombardia, nel contraddittorio con l’Ufficio, su appellodel contribuente, confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Egli ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimentoagli artt. 41, comma 2 e 67, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, all’art. 45d.P.R. 917/1986, e agli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché error inprocedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.36, comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 112 c.p.c., permotivazione apparente”, il contribuente censura la sentenza impugnataper aver addossato su di lui l’onere della prova che gli utiliextracontabili accertati in capo alla società non erano stati oggetto didistribuzione ma erano stati accantonati o reinvestiti dalla società.Il contribuente si duole che non siano state accolte le argomentazionifondate sulla sua estraneità alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. (eccezionfatta per l’approvazione dei bilanci annuali), sull’assenza di flussifinanziari per effetto delle operate compensazioni tra la predettasocietà e la [OSCURATO:PERSONA]Era, tali da poter generare utili distribuibili,l’incompatibilità delle sue condizioni finanziarie con la ritenutadistribuzione degli asseriti e rilevantissimi utili extracontabili e lapropria estraneità al procedimento penale che ha colpito soltanto ilsocio e legale rappresentante pro tempore della società.Il giudice d’appello avrebbe violato il divieto della presunzione depresumpto, e non avrebbe considerato che la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società nonpuò operare nel caso in cui l’accertamento del maggior reddito sia statala conseguenza del disconoscimento di costi fittizi e se tali costi sianostati compensati con poste attive senza generare reali flussi di liquidità.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il contribuente, a sostegno delle sue difese, avrebbe dimostrato chenon vi sarebbe stato nessun mutamento in melius delle sue condizionieconomiche.

Egli, inoltre, sarebbe rimasto totalmente estraneo alprocedimento penale avviato nei confronti dell’altro socio eamministratore unico della società, a dimostrazione che non fosseemerso alcun elemento per potergli contestare una condottafraudolenta.La sentenza impugnata sarebbe motivata in modo apparente circa laconoscenza in capo al contribuente dei maggiori utili conseguiti dalla7, comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, che striderebbe con lapresunzione applicata nei confronti del contribuente.1.1.

Il motivo è infondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282–01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025), e dunque anche nel caso in cui icosti fittizi siano stati neutralizzati tramite compensazione da fatturedella ripresa degli utili presuntivamente distribuiti ai soci, che l’elisionedei costi abbia comunque determinato un maggior reddito imponibilein capo alla società, nel caso che ci occupa la [OSCURATO:SOCIETA]L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa (non essendo sufficiente, all’uopo, eventualirichieste di chiarimento inviate dal socio all’organo amministrativo dellasocietà, non seguite da atti concreti di rottura dell’affectio societatis).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti, si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale sintomo della particolare intensità dell’affectio tra i soci;l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unadefinitiva rottura dell’affectio societatis o della compagine socialeesistente in quel momento.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il contribuente, in sede di merito, non è riuscito, dal canto suo, secondol’insindacabile giudizio della CGT-2, a provare il fatto che gli utiliaccertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. non erano stati distribuiti a lui, peressere stata impressa ad essi una specifica destinazione che neescludesse la distribuzione, pro quota, a suo favore.2.Il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il contribuente è condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c.Il contribuente è condannato al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro settemila, oltrealle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro settemila.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro tremila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàr.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 8Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6227/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cannizzaro, con domicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,Numero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 2451/2023, depositata in cancelleria in data31/7/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;Avverso l’avviso di accertamento n. T9D013B08337/2018 per l’anno2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate, [OSCURATO:PERSONA]. II di Milano,aveva ritenuto accertata una presunta distribuzione di “utili in nero” equindi un maggior reddito di capitale per € 1.185.744,00, pari al48,72% di € 2.384.843,00 (50% del maggior reddito accertato in capoalla [OSCURATO:SOCIETA].), ed aveva liquidato in € 528.954,00 (di cui €33.482,00 per contributo di solidarietà) la maggiore IRPEF accertata,in € 19.934,00 la maggiore addizionale regionale, in € 9.219,00 lamaggiore addizionale accertata, comminato sanzioni per complessive€ 502.296,30, oltre ad interessi maturati e maturandi, il Sig. GiuseppeDepoli ha promosso ricorso, dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere premesso che tale accertamento si fondava a suavolta su un altro accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Napoli neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per un maggior reddito di € 4.769.686,00,società partecipata dal predetto con una quota del 50%, in base alprincipio della imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capoalla società di capitali a ristretta base partecipativa, ha eccepito diessere stato socio non amministratore della citata società e di nonavervi mai svolto alcuna attività lavorativa, né quale amministratorer.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026né quale dipendente, illustrando il proprio tenore di vita e contestandol’applicazione presuntiva siccome operata da parte dell’Ufficio.Deduceva l’inapplicabilità della presunzione di secondo grado e che inogni caso tale presunzione non vale per il socio estraneo alla gestionesociale.Nel merito, rimarcava di non avere mai amministrato la società e dinon avere partecipato alla sua gestione e di non aver avuto incrementipatrimoniali di alcun tipo nel periodo oggetto di contestazione, chepotessero giustificare un incremento di ben € 2.384.843,00, vale a diredell’utile che sarebbe stato distribuito in proprio favore, tanto più che,al contrario, con atto del 18.07.2014, aveva persino alienato un propriobene immobile.Deduceva che l’accertamento effettuato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]riguardasse le forniture incrociate con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., le qualierano state regolate mediante compensazioni, senza quindi generareflussi monetari disponibili e tali da poter essere distribuiti al predetto.Ad ulteriore conforto della propria tesi, il Sig. [OSCURATO:PERSONA] rilevava comel’indagine penale avviata dalla Procura della Repubblica presso ilTribunale di Perugia, avesse riguardato soltanto l’amministratore pro-tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA], con finanche il sequestro della di lui quotasocietaria.Nel contraddittorio con l’Ufficio, la C.T.P. di Milano rigettò il ricorso.La CGT-2 della Lombardia, nel contraddittorio con l’Ufficio, su appellodel contribuente, confermò la sentenza di primo grado.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente propone ricorso percassazione, affidato ad un solo motivo.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelleforme ordinarie.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Egli ha anche depositato una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., con riferimentoagli artt. 41, comma 2 e 67, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, all’art. 45d.P.R. 917/1986, e agli artt. 2697 e 2727 c.c., nonché error inprocedendo ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con riferimento all’art.36, comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992 e all’art. 112 c.p.c., permotivazione apparente”, il contribuente censura la sentenza impugnataper aver addossato su di lui l’onere della prova che gli utiliextracontabili accertati in capo alla società non erano stati oggetto didistribuzione ma erano stati accantonati o reinvestiti dalla società.Il contribuente si duole che non siano state accolte le argomentazionifondate sulla sua estraneità alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. (eccezionfatta per l’approvazione dei bilanci annuali), sull’assenza di flussifinanziari per effetto delle operate compensazioni tra la predettasocietà e la [OSCURATO:PERSONA]Era, tali da poter generare utili distribuibili,l’incompatibilità delle sue condizioni finanziarie con la ritenutadistribuzione degli asseriti e rilevantissimi utili extracontabili e lapropria estraneità al procedimento penale che ha colpito soltanto ilsocio e legale rappresentante pro tempore della società.Il giudice d’appello avrebbe violato il divieto della presunzione depresumpto, e non avrebbe considerato che la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società nonpuò operare nel caso in cui l’accertamento del maggior reddito sia statala conseguenza del disconoscimento di costi fittizi e se tali costi sianostati compensati con poste attive senza generare reali flussi di liquidità.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il contribuente, a sostegno delle sue difese, avrebbe dimostrato chenon vi sarebbe stato nessun mutamento in melius delle sue condizionieconomiche. Egli, inoltre, sarebbe rimasto totalmente estraneo alprocedimento penale avviato nei confronti dell’altro socio eamministratore unico della società, a dimostrazione che non fosseemerso alcun elemento per potergli contestare una condottafraudolenta.La sentenza impugnata sarebbe motivata in modo apparente circa laconoscenza in capo al contribuente dei maggiori utili conseguiti dalla7, comma 5 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, che striderebbe con lapresunzione applicata nei confronti del contribuente.1.1. Il motivo è infondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lalegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5-, Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282–01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025), e dunque anche nel caso in cui icosti fittizi siano stati neutralizzati tramite compensazione da fatturedella ripresa degli utili presuntivamente distribuiti ai soci, che l’elisionedei costi abbia comunque determinato un maggior reddito imponibilein capo alla società, nel caso che ci occupa la [OSCURATO:SOCIETA]L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex coeteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa (non essendo sufficiente, all’uopo, eventualirichieste di chiarimento inviate dal socio all’organo amministrativo dellasocietà, non seguite da atti concreti di rottura dell’affectio societatis).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti, si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale sintomo della particolare intensità dell’affectio tra i soci;l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unadefinitiva rottura dell’affectio societatis o della compagine socialeesistente in quel momento.r.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il contribuente, in sede di merito, non è riuscito, dal canto suo, secondol’insindacabile giudizio della CGT-2, a provare il fatto che gli utiliaccertati in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. non erano stati distribuiti a lui, peressere stata impressa ad essi una specifica destinazione che neescludesse la distribuzione, pro quota, a suo favore.2.Il ricorso è infondato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il contribuente è condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96,comma 3, c.p.c.Il contribuente è condannato al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro settemila, oltrealle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate, della somma di euro settemila.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro tremila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàr.g. n. 6227/2024 a.c. 6/5/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6227/2024Numero sezionale 3857/2026Numero di raccolta generale 20188/2026Data pubblicazione 16/06/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6227/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20188/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris