CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14749/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella di primo grado relativa all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 per essersi messo alla guida di un veicolo essendo sprovvisto di un titolo abilitante alla conduzione del mezzo in quanto revocato con provvedimento del Prefetto in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con i due motivi di ricorso, Salsiccia lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto che: sulla questione oggetto di ricorso la Corte di appello si è ampiamente e congruamente soffermata escludendo la ricorrenza dei relativi presupposti in ragione della impalpabilità delle ragioni che dovrebbero giustificare l'affermazione della natura lieve della condotta di reato posta in essere dall'imputato il quale, peraltro, si è reso responsabile anche di altre condotte commesse in violazione della misura della sorveglianza speciale dimostrando, così, la refrattarietà al rispetto delle prescrizioni imposte dall'Autorità; giova, a tale proposito, richiamare l'orientamento costante di questa Corte secondo cui «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, Porricelli, Rv. 269738; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, Startari, Rv. 268438); a fronte della predetta motivazione, le censure si palesano meramente reiteratìve e generiche, trattandosi di critiche che si basano su una rinnovata prospettazione fattuale e reiterativa di argomenti già motivatamente disattesi; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle