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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 06273/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20121/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 936/2017 depositata il 10/04/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio ha ad oggetto l’avviso di accertamento i.c.i. per l’annualità 2010, emesso dal Comune nei confronti della contribuente. 2.In corso di causa le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e conseguentemente il ricorrente ha rinunciato al giudizio e la controricorrente ha accettato la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito.

2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto.

Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ.

P.Q.M.

La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20121/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 936/2017 depositata il 10/04/2017, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il giudizio ha ad oggetto l’avviso di accertamento i.c.i. per l’annualità 2010, emesso dal Comune nei confronti della contribuente. 2.In corso di causa le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo e conseguentemente il ricorrente ha rinunciato al giudizio e la controricorrente ha accettato la rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve, dunque, dichiararsi l’estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., integrando la istanza presentata una rinuncia al ricorso, da parte della ricorrente, a cui la controparte ha aderito. 2. In conclusione il presente giudizio va dichiarato estinto. Le spese devono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod.proc.civ. P.Q.M. La Corte: dichiara estinto il giudizio; dichiara integralmente compensate le spese di
Sentenza Cassazione n. 06273/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris