CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30104/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 26/01/2022, ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa, in data 22/03/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna per il reato di cui all'art. 628, primo e terzo comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01), le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (al riguardo, si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti generiche alla luce della gravità del reato, anche sottolineando le ragioni per le quali riteneva di non potér valorizzare positivamente l'ammissione degli addebiti da parte dell'imputato). Ritenuto altresì che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato (come avvenuto nel caso di specie, con riguardo alle modalità dell'azione e all'intensità del dolo) o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm