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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27323/2026

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a DESIO il 02/01/1981 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LI-GNOLA che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pisa lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione al reato dì cui all'art.186, comma 7 e 2 sexies Cod. della Strada escludendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena sostitutiva ai sensi dell'art.53 L.689/81.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alle ragioni addotte dalla Corte di appello a sostegno del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, assumendo lo sviamento della funzione preventiva e riabilitativa dell'istituto e zi-S-guyn-éla ricorrenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento, in quanto il ritenuto pericolo di mancato adempimento agli obbli-ghi conseguenti alla sostituzione risultava argomentato in termini apparenti e con-getturali, sul presupposto di una pretesa incapacità patrimoniale che non risultava affa0. dimostrata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon-dati, in quanto tesi ad ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative non sono, infatti, pro-ponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del l'iter argomentativo posto a fondamento del rigetto dell'impugnazione.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità ove sostiene, avvalendosi della discrezionalità riconosciuta dall'art.58 L.689/81 che, sulla base dei numerosi e gravi precedenti specifici del ricorrente, e tenuto altresì conto che il SARLO risulta essere:~corso in una violazione della stessa specie, non ricorrano le condi-zioni per il riconoscimento del beneficio sia con riferimento ai profili di meritevo-lezza, a seguito di una valutazione fondata sui parametri fissati dall'art.133 cod.

L, :JC-LttAl.,LAit_ pen., sia in ragione della impossibilita disge un giudizio prognostico di non recidivanza nel reato (in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali) e, conseguentemente dell'adeguatezza della misura sostitutiva ad assol-vere alla funzione riabilitativa che le è propria.

2. In tema dì pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'impu-tato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025,Rv. 288210-01; Sez.4, n.36961 del 9/10/2025, Rv.288658-01).

La motivazione del provvedimento impugnato, richiamando il nu-mero e la gravità dei precedenti penali del Sarlo, di cui uno specifico e valorizzando la sottoposizione del prevenuto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha pertanto espresso, seppure implicitamente, urli giudizio prognostico fortemente negativo in ordine all'utilità della misura sostitutiva ad assicurare la funzione rie-ducativa-riabilitativa propria dell'istituto premiale e a contenere il rischio di recidi-vanza, anche con riferimento a ipotesi contravvenzionali della stessa specie, men-tre il pericolo di mancato adempimento agli obblighi pecuniari conseguenti alla sostituzione, cui si riferisce il motivo di ricorso, risulta argomento ancillare e se-condario e, pertanto, non dirimente nel giustificare il rigetto della richiesta.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo l H7A2ii,4 , }„, rE. ) c_tt e tz P.Q.M099i, .22 Il orr rio diziario nfranco tenazzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a DESIO il 02/01/1981 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] LI-GNOLA che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pisa lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione al reato dì cui all'art.186, comma 7 e 2 sexies Cod. della Strada escludendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena sostitutiva ai sensi dell'art.53 L.689/81. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alle ragioni addotte dalla Corte di appello a sostegno del rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, assumendo lo sviamento della funzione preventiva e riabilitativa dell'istituto e zi-S-guyn-éla ricorrenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento, in quanto il ritenuto pericolo di mancato adempimento agli obbli-ghi conseguenti alla sostituzione risultava argomentato in termini apparenti e con-getturali, sul presupposto di una pretesa incapacità patrimoniale che non risultava affa0. dimostrata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon-dati, in quanto tesi ad ottenere una rivalutazione degli elementi istruttori che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative non sono, infatti, pro-ponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del l'iter argomentativo posto a fondamento del rigetto dell'impugnazione. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità ove sostiene, avvalendosi della discrezionalità riconosciuta dall'art.58 L.689/81 che, sulla base dei numerosi e gravi precedenti specifici del ricorrente, e tenuto altresì conto che il SARLO risulta essere:~corso in una violazione della stessa specie, non ricorrano le condi-zioni per il riconoscimento del beneficio sia con riferimento ai profili di meritevo-lezza, a seguito di una valutazione fondata sui parametri fissati dall'art.133 cod. L, :JC-LttAl.,LAit_ pen., sia in ragione della impossibilita disge un giudizio prognostico di non recidivanza nel reato (in considerazione del numero e della gravità dei precedenti penali) e, conseguentemente dell'adeguatezza della misura sostitutiva ad assol-vere alla funzione riabilitativa che le è propria. 2. In tema dì pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'impu-tato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025,Rv. 288210-01; Sez.4, n.36961 del 9/10/2025, Rv.288658-01). La motivazione del provvedimento impugnato, richiamando il nu-mero e la gravità dei precedenti penali del Sarlo, di cui uno specifico e valorizzando la sottoposizione del prevenuto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ha pertanto espresso, seppure implicitamente, urli giudizio prognostico fortemente negativo in ordine all'utilità della misura sostitutiva ad assicurare la funzione rie-ducativa-riabilitativa propria dell'istituto premiale e a contenere il rischio di recidi-vanza, anche con riferimento a ipotesi contravvenzionali della stessa specie, men-tre il pericolo di mancato adempimento agli obblighi pecuniari conseguenti alla sostituzione, cui si riferisce il motivo di ricorso, risulta argomento ancillare e se-condario e, pertanto, non dirimente nel giustificare il rigetto della richiesta. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo l H7A2ii,4 , }„, rE. ) c_tt e tz P.Q.M099i, .22 Il orr rio diziario nfranco tenazzo
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