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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2020

Cassazione n. 19452/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14861-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, largo F.lli [OSCURATO:PERSONA] n. 10 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difende unitamente all’avv.to VALERIA D'ILIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA ; - intimata- avverso la sentenza n. 1558/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale e rigettata un’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla medesima società.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992.

Il motivo è inammissibile perché la Corte d'Appello ha accertato in fatto che i cartelloni erano abusivi e il ricorrente richiede una diversa valutazione dei medesimi fatti.

Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992 e dell’art.21 septies l. n. 241 del 1990.

Si afferma la carenza di potere della provincia in ordine alla procedura sanzionatoria amministrativa di competenza dell’ente proprietario della strada.

Ric. 2021 n. 14861 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo è inammissibile per genericità, la ricorrente non offre alcun elemento a sostegno del ricorso e la stessa società si è rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] per la regolarizzazione dei cartelloni.

Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione dell’art. 198 cds e dell’art. 8 della l. n. 689 del 1981.

Si lamenta la violazione del cumulo giuridico.

Il motivo è manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative, qualora siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non può escludersi l'assoggettamento ad autonoma sanzione per ciascuna delle infrazioni successive alla prima.

L’art. 198 invocato dal ricorrente riguarda la diversa ipotesi di più violazioni commesse con una sola azione o omissione».

2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.

4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022.

Ric. 2021 n. 14861 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14861 sez.

M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14861-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, largo F.lli [OSCURATO:PERSONA] n. 10 presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentata e difende unitamente all’avv.to VALERIA D'ILIO; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di PESCARA ; - intimata- avverso la sentenza n. 1558/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale e rigettata un’opposizione a sanzione amministrativa proposta dalla medesima società. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di appello la ricorrente censura la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992. Il motivo è inammissibile perché la Corte d'Appello ha accertato in fatto che i cartelloni erano abusivi e il ricorrente richiede una diversa valutazione dei medesimi fatti. Il secondo motivo ha ad oggetto la violazione dell’art. 23, comma 13 bis, del d. lgs. n. 285 del 1992 e dell’art.21 septies l. n. 241 del 1990. Si afferma la carenza di potere della provincia in ordine alla procedura sanzionatoria amministrativa di competenza dell’ente proprietario della strada. Ric. 2021 n. 14861 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Il motivo è inammissibile per genericità, la ricorrente non offre alcun elemento a sostegno del ricorso e la stessa società si è rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] per la regolarizzazione dei cartelloni. Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione dell’art. 198 cds e dell’art. 8 della l. n. 689 del 1981. Si lamenta la violazione del cumulo giuridico. Il motivo è manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative, qualora siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici della medesima violazione, non può escludersi l'assoggettamento ad autonoma sanzione per ciascuna delle infrazioni successive alla prima. L’art. 198 invocato dal ricorrente riguarda la diversa ipotesi di più violazioni commesse con una sola azione o omissione». 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 3. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata. 4. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 maggio 2022. Ric. 2021 n. 14861 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14861/2021 Numero sezionale 5735/2022 Numero di raccolta generale 19452/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14861 sez. M2 - ud. 27-05-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A
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