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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 1976

Cassazione n. 26386/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1976 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OsaruOmAse, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per plurime violazione di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è consentito in questa sede poiché, dal non contestato riepilogo dei motivi di •ricorso, risulta che lo stesso non era devoluto nei motivi di appello che afferivano unicamente al trattamento sanzionatorio.

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la corte territoriale reso completa e congrua motivazione in relazione alla misura della pena che si discosta dal minimo edittale in ragione all'accertato ruolo di spicco nell'organizzazione dedita dal traffico di stupefacenti, non qui rivisitabile in presenza di congrua motivazione.

Anche il diniego è stato correttamente argomentato, in assenza di elementi positivi non costituisce elemento per il riconoscimento la mera i ncensu ratezza .

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/05/1976 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OsaruOmAse, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per plurime violazione di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è consentito in questa sede poiché, dal non contestato riepilogo dei motivi di •ricorso, risulta che lo stesso non era devoluto nei motivi di appello che afferivano unicamente al trattamento sanzionatorio. Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la corte territoriale reso completa e congrua motivazione in relazione alla misura della pena che si discosta dal minimo edittale in ragione all'accertato ruolo di spicco nell'organizzazione dedita dal traffico di stupefacenti, non qui rivisitabile in presenza di congrua motivazione. Anche il diniego è stato correttamente argomentato, in assenza di elementi positivi non costituisce elemento per il riconoscimento la mera i ncensu ratezza . Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 26386/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris