CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 22715/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOChe Andrea CAPRETTI, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso percassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte d’appello di Roma in data 8/10/2025,che, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 6/6/2024, appellatadall’imputato, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine aldelitto di cui all’art. 393 cod. pen., così riqualificata l’imputazione di cui al capo A), permancanza di querela, e ha rideterminato, per l’effetto, la pena con riferimento al reato di cuiall’art. 4 legge n. 110 del 1975 di cui al capo B), in mesi nove di arresto ed euro 1.500 diammenda, così indicati in dispositivo;Che il ricorso, relativo alla sola confermata responsabilità per il capo B, deduce: 1)violazione di legge e mancata ed illogica motivazione per avere la Corte d’appello ritenuto laresponsabilità penale in assenza di elementi obiettivi di riscontro; 2) violazione di legge emancata ed illogica motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. per eccessività della penairrogata;che il ricorso, con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perchécostituito da doglianze puramente contestative e fattuali, nonché riproduttive di profili dicensura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridicidal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base dellasentenza impugnata (cfr. punto B sub 1 sent. imp., ove il fatto nella sua materialità si ritienepacifico, per essere stato de visu accertato dagli operanti i quali hanno repertato i bossoli eaccertato che di trattava di munizioni di pertinenza di una pistola scacciacani, ed ove siindicano plurime e convergenti circostanze, valutate globalmente, che consentono di riferirloall’imputato);che il ricorso, anche con riguardo al secondo motivo, in punto di trattamentosanzionatorio, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.) perché prospetta deduzioni del tutto generiche e meramenteconfutative, a fronte di motivazione non apparente e non illogica che ha dato adeguatoesame delle deduzioni difensive, dovendosi in ogni caso ribadire che la graduazione dellepene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile ladoglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove larelativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorrettada sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3,n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv.278856-01; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01);Che, pertanto, l’unico motivo di ricorso, aspecifico e fattuale, non è ammissibile,secondo quanto dispone l’art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell’art. 581,comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224del 24/10/2025, Capasso, non mass.); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]