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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14226/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 4 maggio 2023 che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Noceto in epoca anteriore e prossima al 17 settembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con l'evidenziare come il possesso da parte dell'imputato del tagliando sostitutivo dell'etichetta adesiva attestante l'avvenuta revisione dell'autoveicolo, normalmente applicata sulla carta di circolazione, fosse tale da integrare il reato contestato, trattandosi di documento a tutti gli effetti equivalente all'etichetta medesima (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), si è fedelmente attenuta alla pacifica ermeneusi di questa Corte, secondo cui:<<Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione» (Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Rv. 261019); - che il secondo motivo, che lamenta la violazione del principio della responsabilità penale personale di cui all'art. 27 Cost., è generico e non consentito in questa sede, giacché non coglie la ratio decidendi della statuizione sul punto adottata dalla Corte territoriale (ossia che chi aveva avuto un uso momentaneo del veicolo non poteva avere avuto alcun interesse alla falsificazione della certificazione, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e tenta di rimettere in discussione l'operata ricostruzione della vicenda tramite la rivalutazione delle prove; - che il terzo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 2, secondo capoverso della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. alla luce non solo dell'entità del pericolo causato dalla condotta dell'imputato, ma anche dei suoi precedenti penali per reati della stessa indole, tanto evidenziando come il Collegio di merito abbia valorizzato anche l'abitualità del comportamento dell'imputato); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 4 maggio 2023 che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. (fatto commesso in Noceto in epoca anteriore e prossima al 17 settembre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 477 e 482 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale, con l'evidenziare come il possesso da parte dell'imputato del tagliando sostitutivo dell'etichetta adesiva attestante l'avvenuta revisione dell'autoveicolo, normalmente applicata sulla carta di circolazione, fosse tale da integrare il reato contestato, trattandosi di documento a tutti gli effetti equivalente all'etichetta medesima (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata), si è fedelmente attenuta alla pacifica ermeneusi di questa Corte, secondo cui:<<Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato, di cui al combinato disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta costituita dalla formazione di una falsa attestazione dell'avvenuta revisione di un autoveicolo con esito positivo, anche quando la mendace indicazione è apposta sulla carta di circolazione» (Sez. 5, n. 46499 del 01/07/2014, Rv. 261019); - che il secondo motivo, che lamenta la violazione del principio della responsabilità penale personale di cui all'art. 27 Cost., è generico e non consentito in questa sede, giacché non coglie la ratio decidendi della statuizione sul punto adottata dalla Corte territoriale (ossia che chi aveva avuto un uso momentaneo del veicolo non poteva avere avuto alcun interesse alla falsificazione della certificazione, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e tenta di rimettere in discussione l'operata ricostruzione della vicenda tramite la rivalutazione delle prove; - che il terzo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 2, secondo capoverso della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. alla luce non solo dell'entità del pericolo causato dalla condotta dell'imputato, ma anche dei suoi precedenti penali per reati della stessa indole, tanto evidenziando come il Collegio di merito abbia valorizzato anche l'abitualità del comportamento dell'imputato); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consi
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