CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16 settembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso afferente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena risulta manifestamente infondato in quanto finalizzato a censurare poteri officiosi del giudice di merito legittimamente esercitati (cfr. pag. 5 laddove la Corte dichiara l'impossibilità di formulare prognosi favorevole in relazione alla capacità dell'imputato di commettere ulteriori reati della stessa indole dei delitti ex artt. 385 e 337 c.p. per cui è stato già condannato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 .fATO i N oggi, oggi