CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 36519/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso propostó da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del Tribunale di Brescia, emessa il 9 marzo 2018 e divenuta irrevocabile in data 1 giugno 2018. A ragione osservava che il condannato aveva commesso, nel termine di cui all'art. 163 cod. pen., altro delitto accertato con sentenza divenuta anch'essa irrevocabile. 2. Avverso l'indicata ordinanza il Guizen, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, 127, comma 1, 178, comma 1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. Assume il ricorrente di non avere ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, il 28 gennaio 2021, in cui il procedimento era stato definito, bensì dell'avviso relativo ad una diversa e precedente udienza, fissata per il 28 gennaio 2021 e di avere appreso del provvedimento organizzativo di anticipazione, datato 11 gennaio 2021, solo in data 27 gennaio 2021 allorquando, in risposta alla richiesta di partecipare all'udienza del 28 gennaio con la traduzione dal carcere, gli era stato comunicato che l'udienza si era già tenuta in sua assenza ed in violazione delle norme che, a pena di nullità, impongono il preventivo avviso al condannato. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta. 2.1. Dagli atti trasmessi dall'Ufficio a quo, emerge che la trattazione dell'incidente di esecuzione, definito con l'ordinanza impugnata, era stato originariamente fissata per l'udienza del 28 gennaio 2021, con avviso personalmente notificato all'odierno ricorrente in data 14 dicembre 2020. Con provvedimento datata 11 gennaio 2021, il Giudice dell'esecuzione aveva anticipato la data dell'udienza al 21 gennaio 2021 disponendone la comunicazione anche all'interessato ai sensi dell'art. 83, comma 14, dl. n. 18 del 2020 ossia" mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia". Siffatto sistema di notifica, tuttavia, non era utilizzabile in ragione non solo della cessazione al 30 giugno 2020 della vigenza della normativa derogatoria legata all'emergenza Covid 19 che lo prevedeva, ma anche in considerazione della condizione di detenuto del destinatario dell'atto avente, come tale, diritto ad avanzare tempestiva richiesta di essere sentito personalmente, previa traduzione o se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente dal competente magistrato di sorveglianza. Si è, quindi, determinata una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottata comporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza di trattazione, equiparabile all'omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). In riferimento immediato al procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena, non si dubita che sia affetto da nullità assoluta il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione abbia provveduto con rito de plano sulla richiesta, così non osservando le forme del rito camerale partecipato previste dall'art. 666, in relazione all'art. 674, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 20290 del 06/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239994). Tale conseguenza non può non verificarsi anche nel caso in cui l'udienza non si tenga nel giorno comunicato, ma in uno precedente: l'omissione dello svolgimento dell'udienza camerale già fissata, al fine di garantire la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti aventi titolo, ha, infatti, determinato la frattura del contraddittorio (in certo modo assimilabile anche alla violazione del contraddittorio determinata dalla decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione: Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814; Sez. 1, n. 8585 del 11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555), con l'effetto che la susseguente decisione risulta viziata da nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. peri. 2.3. Conseguono dalle considerazioni svolte l'ineludibile annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per lo svolgimento dell'ulteriore corso secondo le scansioni procedimentali normativamente prescritte. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia. Così deciso, in Roma il 15 settembre 2021. I