CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità d ricorso ( [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3/03/2020, in fase di rinvio, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato unitamente ad altri responsabile dei reati di cui agli artt.648 cod. pen., 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, oltre che di reati in tema di armi. 2. La Corte di cassazione, Sezione Terza penale, con sentenza n.48382 del 17/11/2022, ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al ruolo contestato ai sensi dell'art.74, comma 1, d.P.R. n.309 del 1990, rigettando nel resto il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione terza penale n.48382 citata. Il ricorrente deduce che la pronuncia sarebbe frutto della errata percezione della mancata allegazione da parte della difesa dei provvedimenti intercettabili sui quali si fonda l'eccezione relativa al tema delle intercettazioni trattato ai fogli 14 e 15 della sentenza. 3.1. La Corte avrebbe rilevato l'inammissibilità del ricorso sul presupposto che non fossero allegati i provvedimenti in esame, così da non consentire al collegio la verifica del tenore argomentativo sul quale la censura era fondata, ma il ricorrente ritiene trattarsi di errore di fatto perché la sentenza dà atto, a pag.14, che «ebbene, in disparte la verifica dell'ammissibilità di tali doglianze nella seconda fase di merito, nella misura in cui le stesse potessero essere ricondotte a motivi tempestivamente proposti, la Corte ne osserva comunque l'infondatezza». Non grava sulla parte appellante, si assume, alcun onere di allegazione di atti processuali; tutte le eccezioni attinenti alle intercettazioni proposte in cassazione erano state dedotte con l'atto di appello che richiamava, allegandoli, tutti i documenti. L'atto di ricorso riportava espressamente il contenuto dei decreti di proroga delle intercettazioni, poi trascritto nella sentenza di cassazione a pag. 15, essendo quindi evidente che la Corte avesse avuto contezza di questi decreti in quanto riportati nel ricorso e richiamati nei motivi di appello, risolvendosi la circostanza della mancata allegazione in un errore di fatto. 3.2. Nel corso dell'udienza, inoltre, la difesa aveva prodotto la documentazione ai fini di una maggiore conoscibilità della Corte, come integrazione rispetto a quello che era stato già depositato, ma alle pagg. 14-15 della sentenza si è ritenuto che la produzione eseguita in udienza non potesse sopperire alla mancata allegazione degli atti all'impugnazione, sebbene il profilo che attiene all'autosufficienza riguardi non l'allegazione ma l'indicazione degli atti, puntualmente presente nel motivo di ricorso cosicché il deposito in udienza non aveva carattere sostitutivo. 3.3. La Corte sarebbe, dunque, incorsa nell'ulteriore errore di ritenere che non fosse stata indicata la documentazione su cui si fondava l'eccezione. Si trattava, peraltro, di documenti volti a sostenere l'indicazione della questione esplicitata in sede di discussione orale con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite Cavallo. 3.4. Con un'ulteriore censura deduce errore di fatto a pag. 16 della sentenza. La difesa aveva proposto l'eccezione relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche delle chat avvenute tramite apparecchi BlackBerry ma la Corte ha ritenuto di non poter riscontrare la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. perché non era possibile «in assenza di ulteriori elementi, non riportati nel ricorso ed evidentemente non sottoposti al giudice di merito» riscontrare che la registrazione dei flussi telematici fosse avvenuta esclusivamente presso la società RCS senza alcun intervento da parte della polizia giudiziaria se non quello di mero ascolto. Il dato su cui si fonda la mancata deduzione dell'eccezione sarebbe l'omessa produzione degli atti da parte della difesa, sebbene nel motivo 10 dell'impugnazione si fosse richiamato, e allegato, il decreto dell'ottobre 2013 da cui emergeva che la registrazione dei flussi sarebbe stata effettuata esclusivamente dalla società RCS. Se ne desume, secondo il ricorrente, l'infondatezza dell'assunto secondo il quale dalla lettura del decreto richiamato non emergerebbe in alcun modo il fondamento dell'eccezione. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, preliminarmente, ritenersi legittimato a proporre il ricorso straordinario ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. colui che, ancorchè in costanza di annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione, abbia assunto la qualifica di «condannato» per essere divenuta definitiva la pronuncia di accertamento della sua responsabilità penale (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01).2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, tuttavia, che il ricorso straordinario in esame non superi il vaglio di ammissibilità, essendo state sollevate censure che non sono consentite nel giudizio instaurato ai sensi dell'art.625 bis cod. proc. pen. Tale norma consente di impugnare una sentenza passata in giudicato, non per violazioni di legge o per vizi della motivazione, ma unicamente per un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore che deve essere connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclJsivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 - 01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01). 3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nessuna pronuncia di inammissibilità risulta emessa con riguardo ai motivi di ricorso nn.8, 9 e 10, tutti concernenti l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nei confronti del Romeo. Sebbene la Corte abbia stigmatizzato l'omessa allegazione dei decreti di proroga asseritamente privi di motivazione e sebbene abbia ritenuto non valutabile la relativa produzione nel corso dell'udienza, tali rilievi non hanno assunto alcuna incidenza sulla decisione. Difetta, dunque, il presupposto dell'incidenza dell'errore percettivo sulla decisione. Secondo quanto si legge al par.3.3 della sentenza impugnata, la Sezione Terza mostra di aver esaminato e rigettato nel merito la censura sulla base della disamina degli stralci dei provvedimenti di proroga riportati nel ricorso, dunque limitandosi ad affermare la mancata allegazione dei provvedimenti senza desumerne la non autosufficienza. Il motivo è stato, in altre parole, valutato come infondato nel merito; ne consegue che l'errore percettivo inerente all'autosufficienza del ricorso, ove sussistente, non ha comunque inciso sul processo formativo della decisione. 4. L'ulteriore vizio allegato dal ricorrente, secondo il quale la Corte avrebbe erroneamente ritenuto che dal decreto di intercettazione telematica datato 8 ottobre 2013 non fosse desumibile che l'attività di registrazione delle captazioni fosse avvenuta esclusivamente presso gli impianti della società [OSCURATO:PERSONA] Sicurezza, non è evidentemente configurabile come errore percettivo, trattandosi eventualmente di errore di giudizio non deducibile con il presente mezzo di impugnazione secondo quanto già chiarito al par.2. 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della C:orte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 ccid.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di