CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 23456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 02/02/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 22/05/2018, previa esclusione dell'aggravante di aver commesso il fatto in luogo di privata dimora, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi 10 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 110, 628, commi primo e terzo, n. 1 cod. pen. (capo A) e art. 4 comma 2, 3 e 6 L. 110/75 (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva dalla difesa, è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui il ricorrente omette il confronto. Si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato ampiamente conto del granitico compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sull'individuazione fotografica della persona offesa, poi riscontrata dai filmati estrapolati dall'impianto di videosorveglianza e dal sequestro di un indumento scivolato all'imputato durante la colluttazione, peraltro perfettamente descritto dalla parte offesa, la cui attendibilità è stata avvalorata non solo dalle logiche e puntuali dichiarazioni (prive di intenti calunniatori o interessi di diverso genere, non essendosi questa neppure costituita parte civile), ma anche dalle dichiarazioni compatibili di altro teste oculare (figlio della persona offesa): talché, la valutazione complessiva delle risultanze in atti ha correttamente consentito ai giudici del gravame di disattendere la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, atteso il carattere eccezionale della stessa, utilizzabile solo qualora il giudice di appello non possa decidere allo stato degli atti, ovvero i dati probatori siano incerti o contraddittori; evenienze, queste, lontane dal caso di specie, stante la completezza e l'univocità del quadro probatorio, come pure non ha mancato di rilevare la Corte d'appello a pag. 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2