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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08171/2026

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ciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decretodel 15/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostitutoprocuratore generale Giovanni B. Bertolini cheha chiesto l’annullamento parziale del decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma; rigettarsi il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo di Roma . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 15settembre 2025 il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha rigettato le opposizioni presentate da Monte dei Paschi di Siena, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso lo stato passivo formato dal giudice delegato nell’ambito del procedimento di prevenzione n. 17/2021 R.G.M.P., e dichiarato non luogo a procedere sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per intervenuta revoca della confisca della società debitrice.

2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiduciae procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Roma.

2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, con i quali si deducono la violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, lett. b) d. lgs. 159/2011, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito oggetto di domanda e l’attività illecita del proposto [OSCURATO:PERSONA], e alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA] nell’erogazione del finanziamento.

Il particolare, la società bancaria ricorrente contesta la valorizzazione, da parte del Tribunale, della circostanza che l’immobile in relazione al quale era stato concesso il mutuo fondiario alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -di cui la figlia del proposto, [OSCURATO:PERSONA], era amministratrice e socia unica - fosse stato acquistato in parte con le somme erogate dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di finanziamento e in parte con acconti di potenziale derivazione illecita, posto che la mera coesistenzadi somme lecite edillecite non integrerebbe il requisito della strumentalità richiesto dalla norma.

In secondo luogo, i giudici della prevenzione avrebbero disatteso i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di prova della finalizzazione illecita del credito, avendo affermato la strumentalità del finanziamento in virtù di una mera presunzione di finalità dissimulatoria delle attività illecite della società beneficiaria, a sua volta desunta dalla situazione economica di [OSCURATO:PERSONA], anteriore alla concessione del mutuo, omettendo tuttavia di esaminare analiticamente la reale natura dell’operazione, lo stato reddituale dell’attività commerciale gestita dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché il ruolo e le cointeressenze del proposto.

Per altro verso, si censura l’utilizzo della motivazione per relationem in riferimento alla prova della strumentalità, essendosi il Tribunale limitato a riproporre le argomentazioni del giudice delegato, il quale, a sua volta, aveva acriticamente esteso ad [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni relative al finanziamento concesso da un’altra banca creditrice, ovvero Monte dei Paschi di Siena.

La difesa sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente valutato la capacità economica della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: poiché le somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] erano tese a finanziare l’acquisto di un locale commerciale nel quale la mutuataria aveva già da tempo avviato la propria attività imprenditoriale di ristorazione, la valutazione della sua capacità di pagare le rate del mutuo avrebbe dovuto essere riferita alla sua autonoma redditività, e non già, come avvenuto nel decreto impugnato, alla situazione reddituale ante mutuo della persona fisica -[OSCURATO:PERSONA] - socia dell’ente beneficiario.

Per quanto concerne la buona fede e l’affidamento incolpevole, oggetto del secondo motivo di ricorso, la difesa sottolinea il pieno adempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, degli obblighi di informazione posti a suo carico dalla normativa antiriciclaggio, avendo provveduto ad un’attenta verifica del profilo della società richiedente il mutuo, come dimostrato sia dalla documentazione contabile acquisitadurante l’istruttoria, sia dalla approfondita valutazione, all’interno della delibera di finanziamento, delle informazioni richieste. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva accertato che le rate del mutuo sarebbero state onorate mediante i proventi dell’attività imprenditoriale di ristorazione-bar, fino a quel momento esercitata nell’immobile oggetto del finanziamento in base ad un contratto di locazione con la precedente proprietaria, sicché, venuto meno l’obbligo di pagamento dei canoni locatizi, i redditi dell’attività avrebbero potuto essere destinati all’adempimento del mutuo.

Viene, infine, contestata l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto sapere, attraverso l’attività di individuazione del profil o finanziario, che il finanziamento soci per 369.000,00 euro, registrato nei bilanci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentava un flusso di denaro di origine quantomeno occulta: a giudizio della difesa, un simile accertamento avrebbe comportato l’esercizio, da parte della banca, di un vero e proprio potere investigativo assimilabile a quelli delle Forze dell’Ordine, in violazione della disciplina legislativa in materia di privacy, che proibisce agli istituti di credito di indagare l’origine dei patrimoni dei propri clienti.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma deduce, con un solo motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, lett. b) d. lgs. 159/2011, eccependo l’insussistenza dei presupposti cui tale norma subordina l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di strumentalità del credito, buona fede ed affidamento incolpevole, si sottolinea come la motivazione del provvedimento risulti carente in punto di correlazione temporale tra la concessione del credito in favore di [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto, e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale di quest’ultimo, ritenuta cessata ben tre anni prima rispetto alla data di erogazione del mutuo.

La difesa lamenta, inoltre, l’omessa considerazione, da parte del Tribunale, della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale commesso di bar dalla società di famiglia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva svolto approfondite verifiche nel rispetto della normativa antiriciclaggio, tanto che la stessa era stata ammessa al credito dal giudice delegato.

Le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultavano, quindi, strettamente connesse, sicché l’attività di verifica e “profilatura” correttamente espletata nei confronti della società avrebbe riverberato i suoi effetti anche sulla valutazione della posizione personale del [OSCURATO:PERSONA], conducendo a un giudizio positivo ai fini della concessione del mutuo.

Da ultimo, la motivazione del Tribunale risulterebbe ulteriormente viziata in quanto, da un lato, non si sarebbe tenuto conto del fatto che il mutuo era assistito dalla garanzia Consap, misura agevolativa che rendevapiù complesso negare la concessione della linea di credito, e dall’altro, non sarebbe stata adeguatamente valutata la documentazione difensiva comprovante la liceità delle somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di caparra, in quanto provenienti,in parte,dalla sorella e, in parte , da una vincita e dalle prime mensilità percepite dal [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta all’interno della società di famiglia. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, poiché fondati su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità,in quanto reiterativi di censure già sottoposte al giudice di appello eadeguatamente definite in quella sede.

Il Tribunale, richiamati i pertinenti principi della giurisprudenza di legittimità in merito alla tutela dei diritti dei terzi ex art. 52 d. lgs. n. 159/2011, ha dato puntuale risconto alle censure di ambedue le banche ricorrenti, sia in punto di strumentalità del credito all’attività illecita dei terzi mutuatari, sia in ordine alla prova della buona fede e dell’inconsapevole affidamento.

2. In particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, è stata in primo luogo disattesa la doglianza relativa alla mancata correlazione temporale tra l’erogazione del finanziamento e il periodo di pericolosità sociale del proposto, padre del mutuatario: il giudice della prevenzione ha, in proposito, opportunamente sottolineato non solo che la stipulazione del contratto di mutuo due anni prima del sequestro è irrilevante ai fini della buona fede - dovendo quest’ultima essere valutata indipendentemente dai provvedimenti di sequestro dell’immobile gravato dalla garanzia ipotecaria -ma anche che, in base alla lettera dell’art. 52 del codice antimafia, l’anteriorità della nascita del credito rispetto all’applicazione del sequestro costituisce vero e proprio presupposto temporale per la tutela dei terzi, a prescindere dal momento, potenzialmente anche successivo, di prima manifestazione della pericolosità sociale.

Del pari immuni dai vizi denunciati risultano le argomentazioni del provvedimento in ordine alla valutazione della situazione reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua capacità di onorare le rate del mutuo con entrate lecite.

Sul punto, il Tribunale ha rilevato che, al momento della concessione del prestito, il [OSCURATO:PERSONA] disponeva sul proprio conto corrente della cospicua somma di euro 50.000, priva di giustificazione e, dunque, di oggettivo sospetto, specie se parametrata alla giovane età del soggetto e al fatto che egli avevainiziato solo da poco un’attività lavorativa, peraltro di modesta redditività.

Inoltre, è stata sottolineata la mancata allegazione, da parte della difesa, di qualsivoglia documentazione idonea a dimostrare la liceità delle risorse economiche di cui il terzo aveva la disponibilità, sicché correttamente il Tribunale ha affermato, aderendo alla prospettazione del giudice delegato, che la strumentalità del credito si identificava, nel caso di specie, con la funzione di riciclaggio di denaro, prevista dalla norma in via alternativa a quella di strumentalità all’attività illecita del proposto.

Inoltre, quanto alla circostanza che il mutuo era assistito dalla garanzia Consap, addotta dalla difesa al fine di avvalorare la tesi della solvibilità del [OSCURATO:PERSONA], i giudici della prevenzione hanno, con motivazione immune da vizi di legittimità, evidenziato che gli esiti dell’istruttoria svolta ai fini dell’ammissione al fondo di garanzia non avrebbero potuto, in ogni caso, essere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], sia perché tale istruttoria si basa esclusivamente sulle dichiarazioni del soggetto richiedente, non esimendo perciò l’istituto di credito dai suoi oneri di diligenza e informazione nella erogazione dei mutui, sia perché, dagli atti allegati, si evince che l’ammissione al fondo di garanzia costitutiva condizione sospensiva di una previa positiva valutazione del merito creditizio, sicché, degli esiti dell’istruttoria del fondo, la BCC non si sarebbe potuta avvalere in quanto, alla data di erogazione del credito, gli stessi non erano ancora conosciuti.

Da ultimo, relativamente alla buona fede, il provvedimento impugnato contiene un’ampia ed esaustiva motivazione circa l’insufficienza dell’attività di verifica e “profilatura” svolta dalla ricorrente, con conseguente impossibilità di ritenere assolti gli obblighi di informazione imposti dalla normativa antiriciclaggio e dalla prassi bancaria, nonché di affermare la sussistenza dell’affidamento incolpevole in capo alla [OSCURATO:PERSONA].

Invero, il Tribunale ha congruamente osservato che, oltre all’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] come commesso di bar e alla causalesottesa alla richiesta di acquisto dell’immobile, nella sezione del fascicolo istruttorio dedicata alle informazioni sul mutuatario non risultavano né dichiarazioni reddituali, né dati sul nucleo familiare utili alla valutazione della capacità di adempiere lecitamente all’obbligazione restitutoria.

Si è ribadito, peraltro, che le modalità di afflusso dei 50.000,00 euro sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] (la provvista risultava formata presso un altro istituto bancario, senza possibilità di conoscerne l’origine e la modalità di costituzione), unitamente al carattere consistente della somma, manifestamente incongrua rispetto alla situazione economico-reddituale di un giovane agli esordi della sua prima attività lavorativa, avrebbero imposto un maggiore approfondimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale, al contrario, si è limitata ad un’istruttoria superficiale e non rispettosa delle regole di diligenza informativa poste dalla legge.

In definitiva, quindi, può dirsi che i vizi denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] di C redito [OSCURATO:PERSONA] si concretizzanoin una critica alla motivazione del Tribunale, del tutto congrua,che finisce per sottoporre all’esame di questa corte profili di merito, in quanto tali inammissibili.

3. Similmente, le censure articolate nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultano prive di adeguato confronto con il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della prevenzione, immune, anche in questo caso, da criticità giustificative, e perciònon integrante le doglianze denunciate .

In primo luogo, il requisito della strumentalità del credito è stato logicamente desunto non solo -come sostenuto dalla difesa -dalle dichiarazioni reddituali della persona fisica [OSCURATO:PERSONA], ma anche e soprattutto dalle condizioni economiche della persona giuridica beneficiaria del mutuo.I l Tribunale ha rimarcato, infatti, che, nonostante gli scarsi redditi registrati nel bilancio per il 2014 (anno di stipulazione del contratto di mutuo), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riportava, alla voce “debiti per finanziamenti soci”, un importo di 369.000,00 euro asseritamente erogatole dalla socia unica [OSCURATO:PERSONA], sebbene i redditi dichiarati da quest’ultima fossero totalmente incompatibili con un simile trasferimento di denaro; tale circostanza era evidentemente sintomatica della presenza, nei conti della società mutuataria, di flussi di denaro di origine quantomeno sospetta, che la banca ricorrente avrebbe del tutto omesso di valutare, nonostante gli obblighi di verifica e di individuazione del profilo finanziario su di essa gravanti.

Inoltre, dall’analisi dei redditi dichiarati dalla [OSCURATO:PERSONA] emergeva l’assenza di provviste lecite tali da rendere prevedibile l’adempimento dell’obbligazione restitutoria nascente dal contratto di mutuo, anche considerato che, a tal fine, non sarebbero state comunque sufficienti le garanzie prestate dallaFamily [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -di cui erano soci i genitori di [OSCURATO:PERSONA] - i cui utili per il 2012 erano stati nettamente inferiori all’importo annuo delle rate del mutuo.

Alla luce di tale percorso argomentativo, non può dirsi che il Tribunale abbia affermato la sussistenza della strumentalità alla luce di una mera presunzione, avendolo al contrario desunto, in maniera logica e coerente con le acquisizioni processuali, dall’accertata incapacità economica della società mutuataria e dal carattere illecito delle somme a sua disposizione.

Non vale, peraltro, a scalfire la solidità dell’iter motivazionale la circostanza che siano state richiamate le valutazioni del giudice delegato, posto che, nel caso di specie, il rinvio alle statuizioni di quest’ultimo non ha affatto esaurito l’esame dei motivi di gravame, ma ha costituito semplicemente il supporto logico per disattendere i rilievi difensivi, sicché l’obbligo di motivazione del provvedimento può ritenersi adeguatamente assolto.

Infine, non coglie nel segno neppure la censura relativa alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., correttamente esclusa dal decreto impugnato alla luce della dimostrata incapacità della mutuataria di adempiere l’obbligazione restitutoria con lecite e certe fonti di reddito; tale incapacità, infatti, ha generato un affidamento in capo alla banca che, lungi dal potersi definire incolpevole, risulta al contrario fondato su un errore imputabile a difetto di diligenza, in violazione degli obblighi di verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricors i consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decretodel 15/09/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostitutoprocuratore generale Giovanni B. Bertolini cheha chiesto l’annullamento parziale del decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato l’opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Roma; rigettarsi il ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo di Roma . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 15settembre 2025 il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha rigettato le opposizioni presentate da Monte dei Paschi di Siena, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso lo stato passivo formato dal giudice delegato nell’ambito del procedimento di prevenzione n. 17/2021 R.G.M.P., e dichiarato non luogo a procedere sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per intervenuta revoca della confisca della società debitrice. 2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiduciae procuratori speciali, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di credito cooperativo di Roma. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, con i quali si deducono la violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, lett. b) d. lgs. 159/2011, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza del nesso di strumentalità tra il credito oggetto di domanda e l’attività illecita del proposto [OSCURATO:PERSONA], e alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA] nell’erogazione del finanziamento. Il particolare, la società bancaria ricorrente contesta la valorizzazione, da parte del Tribunale, della circostanza che l’immobile in relazione al quale era stato concesso il mutuo fondiario alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -di cui la figlia del proposto, [OSCURATO:PERSONA], era amministratrice e socia unica - fosse stato acquistato in parte con le somme erogate dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di finanziamento e in parte con acconti di potenziale derivazione illecita, posto che la mera coesistenzadi somme lecite edillecite non integrerebbe il requisito della strumentalità richiesto dalla norma. In secondo luogo, i giudici della prevenzione avrebbero disatteso i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in punto di prova della finalizzazione illecita del credito, avendo affermato la strumentalità del finanziamento in virtù di una mera presunzione di finalità dissimulatoria delle attività illecite della società beneficiaria, a sua volta desunta dalla situazione economica di [OSCURATO:PERSONA], anteriore alla concessione del mutuo, omettendo tuttavia di esaminare analiticamente la reale natura dell’operazione, lo stato reddituale dell’attività commerciale gestita dalla [OSCURATO:PERSONA], nonché il ruolo e le cointeressenze del proposto. Per altro verso, si censura l’utilizzo della motivazione per relationem in riferimento alla prova della strumentalità, essendosi il Tribunale limitato a riproporre le argomentazioni del giudice delegato, il quale, a sua volta, aveva acriticamente esteso ad [OSCURATO:PERSONA] le considerazioni relative al finanziamento concesso da un’altra banca creditrice, ovvero Monte dei Paschi di Siena. La difesa sostiene, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente valutato la capacità economica della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: poiché le somme erogate da [OSCURATO:PERSONA] erano tese a finanziare l’acquisto di un locale commerciale nel quale la mutuataria aveva già da tempo avviato la propria attività imprenditoriale di ristorazione, la valutazione della sua capacità di pagare le rate del mutuo avrebbe dovuto essere riferita alla sua autonoma redditività, e non già, come avvenuto nel decreto impugnato, alla situazione reddituale ante mutuo della persona fisica -[OSCURATO:PERSONA] - socia dell’ente beneficiario. Per quanto concerne la buona fede e l’affidamento incolpevole, oggetto del secondo motivo di ricorso, la difesa sottolinea il pieno adempimento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, degli obblighi di informazione posti a suo carico dalla normativa antiriciclaggio, avendo provveduto ad un’attenta verifica del profilo della società richiedente il mutuo, come dimostrato sia dalla documentazione contabile acquisitadurante l’istruttoria, sia dalla approfondita valutazione, all’interno della delibera di finanziamento, delle informazioni richieste. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, aveva accertato che le rate del mutuo sarebbero state onorate mediante i proventi dell’attività imprenditoriale di ristorazione-bar, fino a quel momento esercitata nell’immobile oggetto del finanziamento in base ad un contratto di locazione con la precedente proprietaria, sicché, venuto meno l’obbligo di pagamento dei canoni locatizi, i redditi dell’attività avrebbero potuto essere destinati all’adempimento del mutuo. Viene, infine, contestata l’affermazione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto sapere, attraverso l’attività di individuazione del profil o finanziario, che il finanziamento soci per 369.000,00 euro, registrato nei bilanci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentava un flusso di denaro di origine quantomeno occulta: a giudizio della difesa, un simile accertamento avrebbe comportato l’esercizio, da parte della banca, di un vero e proprio potere investigativo assimilabile a quelli delle Forze dell’Ordine, in violazione della disciplina legislativa in materia di privacy, che proibisce agli istituti di credito di indagare l’origine dei patrimoni dei propri clienti. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma deduce, con un solo motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 52, comma 1, lett. b) d. lgs. 159/2011, eccependo l’insussistenza dei presupposti cui tale norma subordina l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in materia di strumentalità del credito, buona fede ed affidamento incolpevole, si sottolinea come la motivazione del provvedimento risulti carente in punto di correlazione temporale tra la concessione del credito in favore di [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto, e il periodo di manifestazione della pericolosità sociale di quest’ultimo, ritenuta cessata ben tre anni prima rispetto alla data di erogazione del mutuo. La difesa lamenta, inoltre, l’omessa considerazione, da parte del Tribunale, della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quale commesso di bar dalla società di famiglia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva svolto approfondite verifiche nel rispetto della normativa antiriciclaggio, tanto che la stessa era stata ammessa al credito dal giudice delegato. Le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risultavano, quindi, strettamente connesse, sicché l’attività di verifica e “profilatura” correttamente espletata nei confronti della società avrebbe riverberato i suoi effetti anche sulla valutazione della posizione personale del [OSCURATO:PERSONA], conducendo a un giudizio positivo ai fini della concessione del mutuo. Da ultimo, la motivazione del Tribunale risulterebbe ulteriormente viziata in quanto, da un lato, non si sarebbe tenuto conto del fatto che il mutuo era assistito dalla garanzia Consap, misura agevolativa che rendevapiù complesso negare la concessione della linea di credito, e dall’altro, non sarebbe stata adeguatamente valutata la documentazione difensiva comprovante la liceità delle somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di caparra, in quanto provenienti,in parte,dalla sorella e, in parte , da una vincita e dalle prime mensilità percepite dal [OSCURATO:PERSONA] per l’attività svolta all’interno della società di famiglia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, poiché fondati su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità,in quanto reiterativi di censure già sottoposte al giudice di appello eadeguatamente definite in quella sede. Il Tribunale, richiamati i pertinenti principi della giurisprudenza di legittimità in merito alla tutela dei diritti dei terzi ex art. 52 d. lgs. n. 159/2011, ha dato puntuale risconto alle censure di ambedue le banche ricorrenti, sia in punto di strumentalità del credito all’attività illecita dei terzi mutuatari, sia in ordine alla prova della buona fede e dell’inconsapevole affidamento. 2. In particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Roma, è stata in primo luogo disattesa la doglianza relativa alla mancata correlazione temporale tra l’erogazione del finanziamento e il periodo di pericolosità sociale del proposto, padre del mutuatario: il giudice della prevenzione ha, in proposito, opportunamente sottolineato non solo che la stipulazione del contratto di mutuo due anni prima del sequestro è irrilevante ai fini della buona fede - dovendo quest’ultima essere valutata indipendentemente dai provvedimenti di sequestro dell’immobile gravato dalla garanzia ipotecaria -ma anche che, in base alla lettera dell’art. 52 del codice antimafia, l’anteriorità della nascita del credito rispetto all’applicazione del sequestro costituisce vero e proprio presupposto temporale per la tutela dei terzi, a prescindere dal momento, potenzialmente anche successivo, di prima manifestazione della pericolosità sociale. Del pari immuni dai vizi denunciati risultano le argomentazioni del provvedimento in ordine alla valutazione della situazione reddituale di [OSCURATO:PERSONA] e della sua capacità di onorare le rate del mutuo con entrate lecite. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che, al momento della concessione del prestito, il [OSCURATO:PERSONA] disponeva sul proprio conto corrente della cospicua somma di euro 50.000, priva di giustificazione e, dunque, di oggettivo sospetto, specie se parametrata alla giovane età del soggetto e al fatto che egli avevainiziato solo da poco un’attività lavorativa, peraltro di modesta redditività. Inoltre, è stata sottolineata la mancata allegazione, da parte della difesa, di qualsivoglia documentazione idonea a dimostrare la liceità delle risorse economiche di cui il terzo aveva la disponibilità, sicché correttamente il Tribunale ha affermato, aderendo alla prospettazione del giudice delegato, che la strumentalità del credito si identificava, nel caso di specie, con la funzione di riciclaggio di denaro, prevista dalla norma in via alternativa a quella di strumentalità all’attività illecita del proposto. Inoltre, quanto alla circostanza che il mutuo era assistito dalla garanzia Consap, addotta dalla difesa al fine di avvalorare la tesi della solvibilità del [OSCURATO:PERSONA], i giudici della prevenzione hanno, con motivazione immune da vizi di legittimità, evidenziato che gli esiti dell’istruttoria svolta ai fini dell’ammissione al fondo di garanzia non avrebbero potuto, in ogni caso, essere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], sia perché tale istruttoria si basa esclusivamente sulle dichiarazioni del soggetto richiedente, non esimendo perciò l’istituto di credito dai suoi oneri di diligenza e informazione nella erogazione dei mutui, sia perché, dagli atti allegati, si evince che l’ammissione al fondo di garanzia costitutiva condizione sospensiva di una previa positiva valutazione del merito creditizio, sicché, degli esiti dell’istruttoria del fondo, la BCC non si sarebbe potuta avvalere in quanto, alla data di erogazione del credito, gli stessi non erano ancora conosciuti. Da ultimo, relativamente alla buona fede, il provvedimento impugnato contiene un’ampia ed esaustiva motivazione circa l’insufficienza dell’attività di verifica e “profilatura” svolta dalla ricorrente, con conseguente impossibilità di ritenere assolti gli obblighi di informazione imposti dalla normativa antiriciclaggio e dalla prassi bancaria, nonché di affermare la sussistenza dell’affidamento incolpevole in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. Invero, il Tribunale ha congruamente osservato che, oltre all’attività svolta dal [OSCURATO:PERSONA] come commesso di bar e alla causalesottesa alla richiesta di acquisto dell’immobile, nella sezione del fascicolo istruttorio dedicata alle informazioni sul mutuatario non risultavano né dichiarazioni reddituali, né dati sul nucleo familiare utili alla valutazione della capacità di adempiere lecitamente all’obbligazione restitutoria. Si è ribadito, peraltro, che le modalità di afflusso dei 50.000,00 euro sul conto corrente del [OSCURATO:PERSONA] (la provvista risultava formata presso un altro istituto bancario, senza possibilità di conoscerne l’origine e la modalità di costituzione), unitamente al carattere consistente della somma, manifestamente incongrua rispetto alla situazione economico-reddituale di un giovane agli esordi della sua prima attività lavorativa, avrebbero imposto un maggiore approfondimento da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale, al contrario, si è limitata ad un’istruttoria superficiale e non rispettosa delle regole di diligenza informativa poste dalla legge. In definitiva, quindi, può dirsi che i vizi denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA] di C redito [OSCURATO:PERSONA] si concretizzanoin una critica alla motivazione del Tribunale, del tutto congrua,che finisce per sottoporre all’esame di questa corte profili di merito, in quanto tali inammissibili. 3. Similmente, le censure articolate nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultano prive di adeguato confronto con il percorso argomentativo sviluppato dal giudice della prevenzione, immune, anche in questo caso, da criticità giustificative, e perciònon integrante le doglianze denunciate . In primo luogo, il requisito della strumentalità del credito è stato logicamente desunto non solo -come sostenuto dalla difesa -dalle dichiarazioni reddituali della persona fisica [OSCURATO:PERSONA], ma anche e soprattutto dalle condizioni economiche della persona giuridica beneficiaria del mutuo.I l Tribunale ha rimarcato, infatti, che, nonostante gli scarsi redditi registrati nel bilancio per il 2014 (anno di stipulazione del contratto di mutuo), la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riportava, alla voce “debiti per finanziamenti soci”, un importo di 369.000,00 euro asseritamente erogatole dalla socia unica [OSCURATO:PERSONA], sebbene i redditi dichiarati da quest’ultima fossero totalmente incompatibili con un simile trasferimento di denaro; tale circostanza era evidentemente sintomatica della presenza, nei conti della società mutuataria, di flussi di denaro di origine quantomeno sospetta, che la banca ricorrente avrebbe del tutto omesso di valutare, nonostante gli obblighi di verifica e di individuazione del profilo finanziario su di essa gravanti. Inoltre, dall’analisi dei redditi dichiarati dalla [OSCURATO:PERSONA] emergeva l’assenza di provviste lecite tali da rendere prevedibile l’adempimento dell’obbligazione restitutoria nascente dal contratto di mutuo, anche considerato che, a tal fine, non sarebbero state comunque sufficienti le garanzie prestate dallaFamily [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -di cui erano soci i genitori di [OSCURATO:PERSONA] - i cui utili per il 2012 erano stati nettamente inferiori all’importo annuo delle rate del mutuo. Alla luce di tale percorso argomentativo, non può dirsi che il Tribunale abbia affermato la sussistenza della strumentalità alla luce di una mera presunzione, avendolo al contrario desunto, in maniera logica e coerente con le acquisizioni processuali, dall’accertata incapacità economica della società mutuataria e dal carattere illecito delle somme a sua disposizione. Non vale, peraltro, a scalfire la solidità dell’iter motivazionale la circostanza che siano state richiamate le valutazioni del giudice delegato, posto che, nel caso di specie, il rinvio alle statuizioni di quest’ultimo non ha affatto esaurito l’esame dei motivi di gravame, ma ha costituito semplicemente il supporto logico per disattendere i rilievi difensivi, sicché l’obbligo di motivazione del provvedimento può ritenersi adeguatamente assolto. Infine, non coglie nel segno neppure la censura relativa alla buona fede della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., correttamente esclusa dal decreto impugnato alla luce della dimostrata incapacità della mutuataria di adempiere l’obbligazione restitutoria con lecite e certe fonti di reddito; tale incapacità, infatti, ha generato un affidamento in capo alla banca che, lungi dal potersi definire incolpevole, risulta al contrario fondato su un errore imputabile a difetto di diligenza, in violazione degli obblighi di verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricors i consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricors i e condanna i ricor
Decreto Cassazione n. 08171/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris