CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 4 giugno 2020, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminata la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], con le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, nella misura di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in quanto ritenuto colpevole di avere illecitamente detenuto, a fine di cederle a terzi, 558 compresse di rivotril (medicinale contenente principio attivo clonazepam, contenuto nella tabella II sez b). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha eccepito inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello configurato la sua responsabilità penale senza il preventivo accertamento della natura stupefacente della sostanza rinvenuta in suo possesso, in particolar modo verificando, per il tramite di idoneo accertamento tecnico, che si fosse trattato, effettivamente, di compresse di rivotril, contenenti il principio attivo clonazepam. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe confermato la ricorrenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, pur in carenza di idonea motivazione in ordine alla sussistenza dei necessari presupposti applicativi. Con l'ultima censura, infine, il Conteh ha lamentato vizio di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione di legge, sul presupposto che la sentenza impugnata avrebbe quantificato il trattamento sanzionatorio inflittogli senza tener conto dei parametri normativi, soggettivi e oggettivi, previsti dall'art. 133 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 4. Il difensore ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo manifestamente infondata è l'introduttiva doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato che la mancata effettuazione di una perizia tossicologica avrebbe impedito di accertare la natura stupefacente della sostanza sequestrata. A fronte dell'indicata censura, infatti, è sufficiente osservare come l'effettuata scelta di procedere con le forme del giudizio abbreviato abbia, di fatto, comportato l'accettazione dei risultati delle indagini e di quanto accertato ai fini della dimostrazione della natura stupefacente della sostanza sequestrata, giudizialmente ritenuta essere rivotril — e cioè un medicinale contenente principio attivo clonazepam, contenuto nella tabella II sez b) D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha, già da tempo, affermato il principio per cui per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv. 263784-01). Ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, cioè, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942-02). Ciò, all'evidenza, si è verificato nel caso di specie, avendo, tra l'altro, evidenziato il giudice di appello come le sostanze classificate nella tabella II sez b) siano schedate in base al principio attivo contenuto nei medicinali, ossia alla tipologia di esso direttamente indicato da parte delle case farmaceutiche. 3. Parimenti priva di ogni fondamento è anche la seconda censura, relativa all'erronea configurazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, trattandosi di doglianza per la prima volta eccepita in questa sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione, in termini troncanti, il principio, reiteratamente espresso da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01). 4. Manifestamente infondato, infine, è pure l'ultimo motivo di ricorso, con cui il Conteh ha del tutto genericamente dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, a suo dire effettuata senza tener conto dei parametri normativi, soggettivi e oggettivi, previsti dall'art. 133 cod. pen. In termini contrari, invece, è sufficiente osservare come una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena - come nel caso di specie - in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 5. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Co