CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023
Cassazione n. 21723/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura - legati alla credibilità del narrato delle persone offese, al portato complessivo delle emergenze processuali nonché alla configurabilità del reato di oltraggio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alla luce di una coerente e puntuale lettura delle acquisizioni processuali e della riscontrata sussistenza della contestualità della condotta oltraggiosa rispetto l'azione qualificata delle persone offese nonnchè alla percepibilità delle offese da parte dei diversi soggetti presenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2023.