CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23790/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena del 27 febbraio 2020 con la quale [OSCURATO:PERSONA] Leo era stato riconosciuto colpevole del reato di tentato furto in appartamento ed esclusa la circostanza aggravante dell'approfittamento delle condizioni di menomata diesa della persona offesa. aveva rideterminata la pena nei suoi confronti. 2. Il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione rispetto ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 4 febbraio 2020 in relazione ai reati di rapina e lesioni personali. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che il giudice distrettuale ha escluso la unicità del disegno criminoso tra i fatti oggetto dell'odierno giudizio rispetto a quelli giudicati separatamente con argomenti logici e privi di contraddizioni che non si prestano ad ulteriore sindacato in questa sede. Ha infatti evidenziato che era da escludere la unitarietà del disegno criminoso trattandosi di fatti verificatisi a rilevante distanza temporale (circa un anno), che possedevano differente oggettività giuridica (un furto in appartamento con condotta decettiva nel caso in specie, rapina e lesioni personali nei fatti giudicati separatamente), ed inoltre nella specie la condotta, arrestatasi allo stadio del tentativo, manifestava un proposito criminoso estemporaneo e improvviso; quanto poi alla comune matrice della esigenza per il reo di alimentare la propria dipendenza dell'abuso di sostanze alcoliche, la giurisprudenza ha escluso che la finalità della dipendenza possa costituire l'indice esclusivo di emersione della medesimezza del disegno criminoso, essendo comunque necessario la ricorrenza di ulteriori elementi concordanti di emersione (sez.1, n.39287 del 13/10/2010, Presta, Rv.248841) che, nella specie i giudici di merito hanno escluso in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere est