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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31492/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udìta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di analoga critica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come neppure il ricorrente avesse indicato elementi valorizzabili, se non la circostanza che l'imputato si fosse consegnato agli organi di polizia, evenienza già presa in esame attraverso la riconosciuta attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen.; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva invero motivata, non solo attraverso la puntuale evocazione delle plurime ricadute nel delitto da parte del ricorrente, ma anche con la valorizzazione della palesata pervicace persistenza di una intensa carica delinquenziale, tale da giustificare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udìta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di analoga critica adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come neppure il ricorrente avesse indicato elementi valorizzabili, se non la circostanza che l'imputato si fosse consegnato agli organi di polizia, evenienza già presa in esame attraverso la riconosciuta attenuante di cui al quarto comma dell'art. 385 cod. pen.; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva invero motivata, non solo attraverso la puntuale evocazione delle plurime ricadute nel delitto da parte del ricorrente, ma anche con la valorizzazione della palesata pervicace persistenza di una intensa carica delinquenziale, tale da giustificare l'aggravamento del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 31492/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris