CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00034/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19213/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85 ( [OSCURATO:PERSONA] ), presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende,unitamente all’avvocato, MarioTamberi, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del Curatore; elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 10 , presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - C.C.17.11.2022 N. R.G. 19213/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avverso la sentenza n. 18/2020 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il giorno 11gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnò, con opposizione ex art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., l’ordinanza del 19 settembre 2012, con cui il Tribunale di Grosseto, quale giudice dell’esecuzione, a conclusione di una procedura espropriativa mobiliare, aveva assegnato al [OSCURATO:SOCIETA]., unico creditore, la somma di Euro 51.865,31, da lui stesso versata, in qualità di debitore esecutato, a s eguito della conversione del pignoramento di quote socialidi cui era titolare, al quale era stato ammesso con precedente ordinanza resa all’udienza del 19 gennaio 2011. L’opponente, da un lato,contestò la mancata specificazione, in sede di attribuzione della somma ricavata dall’esecuzione mobiliare all’unico creditore procedente, delle singole voci (capitale, interessi e spese) che concorrevano a costituire il complessivo importo assegnato, nonché la mancata indicazione di quanto liquidato per compensi e spese di procedura, in violazione deldisposto di cui all’art. 510, primo comma, cod. proc. civ.; dall’altro lato, dedusse l’eccedenza dell’importo attribuito al creditore rispetto a quello quantificatonel precetto. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza 11 gennaio 2020, n. 18 ha rigettato l’opposizione, sul rilievo che l’ esigenza di specificazione delle singole voci che componevano l’importo assegnato al creditore – funzionale a mettere il debitore nella condizione di verificare l’esattezza dello stesso – era stata correttamente soddisfatta dal provvedimento opposto, sia pure perrelationem, in quanto esso aveva richiamato la nota C.C.17.11.2022 N. R.G. 19213/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di precisazione del creditodepositata dalla C uratela del fallimento in data 14 dicembre 2010 (ove erano analiticamente indicate le somme dovute dal sig. [OSCURATO:PERSONA]), il verbale della successiva udienza del 15 dicembre 2010e l’ordinanza di conversione del pignoramento emessa all’udienza del19 gennaio 2011, scritta nel relativo verbale. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Risponde il [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memoriedalle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 510 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ.. Il ricorrente – previa trascrizione del verbale di udienza del 19 settembre 2012, contenente l’ordinanza impugnata con opposizione agli atti esecutivi (ma non anche di quello dell’udienza del19 gennaio 2011, in cui era stata resa la precedente ordinanza di conversione del pignoramento) –censura la gravata sentenza sotto tre profili: a)per aver ritenuto che il credito del f allimento fosse “ cristallizzato ” nell’importo stabilito per la conversione, allaquale, inve ce, non potrebbe attribuirsi la funzione di accertamentocognitivo del credito, ma solo quella di modificare l’oggetto del pignoramento; b) per non avere assolto l’onere di specificazione de lle singole voci componenti la sommacomplessiva attribuita al creditore, omettendo , al pari dell’ordinanza impugnata in sede di opposizione , di indicare «l’ammontare del capitale, degli interessi e delle spese che C.C.17.11.2022 N. R.G. 19213/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani concorrerebbero a formare l’importo assegnato» (p. 4 del ricorso), così privando il debitore della possibilità di controllare l’ esattezza dell a attribuzione; c)per avere erroneamente affermato che l’ordinanza di assegnazione contenesse il ”richiamo” alla nota di precisazione del credito del 14 dicembre 2010 (oltre che al successivo verbale d’udienza del 15 dicembre 2010) e all’ordinanza di conversione resa all’udienza del 19 gennaio 2011; tale errore, precisamente,concreterebbe un vero e propri o travisamento del contenuto dell’ordinanza, nella quale «non vi sarebbe traccia alcuna di tali richiami» (p.3 del ricorso). 2. Le prime due doglianze sono inammissibili , mentre la terza è infondata. 2.1.La prima doglianza è inammissibile, in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, la quale, nel rigettare l’opposizione, non ha inalcun modo ritenuto che la precedente ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento avesse “crista llizzato” l’importo del credito spettantealla C uratela del fallimento. Questa Corte, con orientamento risalente e conso lidato , ha ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ( tra le altre: Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036). L’esigenza di specificità del motivo di ricorso esige infatti la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica C.C.17.11.2022 N. R.G. 19213/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass. 31/08/2015, n. 17330). 2.2. La seconda doglianza è inammissibile , perché tr a sferisce sulla sentenza le medesime censure (relative alla mancata specificazione delle singole voci dell’importoassegnato al creditore, in violazione della regola contenuta nell’art.510, primo comma, cod. proc. civ.) già formulate , in sede di opposizione, avverso l’ordinanza di assegnazione (le quali postulano, in tesi, la sussistenza di vizi relativi all’ordinanza in quella sede impugnata, ma, evidentemente, non anche al la sentenza successivamente gravata con ricorso per cassazione), senza tener conto delle ragioni per le qualila sentenza medesima le ha disattese. Va al riguardoribadito – anche in q uesto caso dando continuità ad un orientamento consolidato di questa Corte – che , con i motivi di ricorso , la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nella precedente fase di merito e motivatamente disattese dal giudice, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366, n. 4 cod. proc. civ., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637). 2.3.La terza doglianza, infine, è infondata. In proposito va rilevato che il ricorrente, mentre ha proceduto a trascrivere in ricorso (p.2) il verbale dell’udienza del 19 settembre 2012 (in cui è stata resa l’ordinanza di attribuzione della somma al creditore), non ha invece trascritto il verbale della precedenteudienza del 19 gennaio 2011, in cui era stata emessa l’ordinanzaammissiva della conversione del pignoramento. C.C.17.11.2022 N. R.G. 19213/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] provvedimento, però, è espressamenterichiamato nel verbale di udienza del 19 settembre 2012, sia pure con un errore materiale circa la data della sua emissione, che viene indicata nel 19 gennaio 2012, anziché nel 19 gennaio 2011 (cfr. la trascrizione del citato verbale di udienza, a p.2 del ricorso). Ebbene, poiché non è controverso che, a base d ell’ ordinanza di conversione del pignoramento, emessa a ll’udienza del 19 gennaio 2011 , erastata posta la nota di precisazione del cred ito depositata dalla curatela il 14 dicembre 2010(contenente l’analitica indicazione delle diverse voci componenti il complessivo importo attribuito al creditore), può agevolmenteritenersi (pur in difetto di trascrizione de l relativo ve r bale: omissione, che altrimenti, andrebbe valutata in senso sfavorevole al ricorrente,quale carenza di autosufficienza del motivo di ricorso , id on ea ad inibirne la possibilità di delibazione nel merito ) che ess a ordinanza contenesse un richiamo, eventualmente implicito, sia al la predetta nota sia al verbale d’udienza del 15 dicembre 2010 , ove gli importi , già analiticamente indicati,erano stat i ulteriormente specificati con l’aggiunta di quello spettante per l’onorario liquidato al CTU; ciò , tanto più se si tenga conto dell’assoluta assenza di contestazione all’udienza di distribuzione, quale emerge dalla trascrizione del verbale del 19 settembre 2012. Può dunque affermarsi che, facendo riferimento alla somma versata dal debitore esecutato, come « determinata c on provvedimento reso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] » ( recte : 2011) , l’ordinanza di a ssegnazione , aveva richiamato, indirettamente ma efficacemente,anche la nota di precisazione del credito del 14 dicembre 2010 e il verbaled’udienza del 15 dicembre 2010. La sentenza impugnata , dunque , nel ritenere che la specificazione delle varie voci concorrentia costituire il complessivo importo assegnato C.C.17.11.2022 N. R.G. 19213/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. Spaziani alla curatela creditrice, fosse stata correttamente effettuata, sia pure per relationem, attraversoil richiamo ai precedenti atti, non è incorsa in alcun travisamento, in quanto tale richiam o dev e effettivamente ritenersi contenuto nella predettaordinanza. 3.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] B ernabei va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 5.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento , in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato