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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 21944/2024

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ente ORDINANZA sul ricorso n. 35033/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita con separato atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -ricorrente - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, -intimato - 2RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 892/2019, depositata in data 11 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di avere presentato opposizione avverso ordinanza fiscale emessa ex art. 3 della legge n. 27 del 1978, dal pretore di Sansevero, in data 27/11/1997, su richiesta dell’ufficio del registro del Comune, per il pagamento dell’importo di lire 10.816.000,00, a titolo di occupazione e costruzione abusiva su area del demanio dello Stato.

In particolare, evidenziava che l’ingiunzione originava dal sopralluogo effettuato dei funzionari dell’ufficio tecnico erariale di Foggia che, con l’ausilio della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevanoaccertato la costruzione di un immobile abusivo di proprietà del Robles, occupante per mq 51 il suolo demaniale del Comune di Lesina, di cui 14 mq con il fabbricato e 37 mq con l’area cortilizia.

L’opponente, per quel che ancora qui rileva, contestava la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto, oltre che delle sanzioni applicate, nonché la «determinazione della linea demaniale».

2. Il tribunale rigettava l’opposizionee, dopo l’espletamento della prova per testi, non ammetteva la chiesta CTU.

3. La Corte d’appello di Bari respingeva il gravame e, per quel che ancora qui rileva, con riferimento al quarto motivo d’appello, evidenziava che dalle risultanze probatorie, e soprattutto dal verbale di sopralluogo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emergeva «la presenza della costruzione abusiva confermata dalle risultanze della prova per testi espletata in primo grado». 3RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] precisava che il teste [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente dell’Agenzia del demanio, aveva confermato «l’esistenza del fabbricato abusivo come risultante da un verbale agli atti dell’Agenzia del territorio datato 9/6/1984, n. 3226/653/84/1 nonché da un verbale di sopralluogo del 22/5/1996 da lui stesso redatto».

Lo stesso teste era a conoscenza che agli atti dell’ufficio «vi era un verbale di constatazione elevato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Robles», indicando le particelle su cui insisteva il fabbricato, all’epoca del sopralluogo, «confermando che si trattava di suolo demaniale dal 1984 sino al 1996 in cui aveva eseguito il sopralluogo».

Venivano sentiti anche [OSCURATO:PERSONA], quale appartenente alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava che agli atti vi era la nota n. 3226/653/84/1 che conferiva ulteriore sostegno alla tesi della «natura abusiva della costruzione realizzata su suolo demaniale dal Robles».

Univoche dichiarazioni provenivano anche da [OSCURATO:PERSONA], comandante del comando brigata Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per il quale «tutti gli immobili sull’istmo erano sforniti di licenza di edificazione e che aveva accertato che l’intero fabbricatodel Robles era abusivo».

Per tali ragioni, la Corted’appello reputava che «trattavasi di una prova solida e convincente che rendeva superflua la CTU».

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che è stato ammesso al gratuito patrocinio ed ha depositato memoria scritta.

5. È rimasto intimato il ministero dell’economia e delle finanze. [OSCURATO:PERSONA]: 4RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

1. Con un unico motivo di ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 6 97 c.c. e 61 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), per avere omesso la Corte territoriale di pronunciarsi in ordine alla richiesta di CTU avanzata dall’appellante ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalla parte».

Il primo giudice aveva escluso la CTU per la verifica tecnica e geografica dell’area demaniale in località “Tammaricella” reputando «idonea la testimonianza resa dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

La Corte territoriale aveva confermato la decisione del tribunale, disattendendo «la richiesta di dirimere il contrasto fra l’area demaniale necessaria Marittima ed i terreni non ricadenti in essa»; di qui «il rigetto di ammissione della CTU», che – secondo il ricorrente -sarebbe affetto «da vizio della motivazione».

In realtà, la CTU, non concessa sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, avrebbe dovuto avere ad oggetto:

1. Accertare se l’area demaniale fosse stata determinata ed individuata in maniera legittima e precisa, ai sensi dell’art. 32 cod. nav.;

2. Verificare e accertare la esatta estensione della battigia in località “Tammaricella” «in quella parte di costa a seguito dell’apertura del canale di foce Schiaparo»;

3. Accertare e individuare la nuova conformazione dei luoghi siti nella medesima località;

4. Accertare «la esatta linea di demarcazione tra l’area demaniale necessaria Marittima e l’area non demaniale»;

5. Individuare in tale località «la sede della spiaggia e dell’eventuale arenile e, quindi, accertare se il terreno su cui haedificato il signor [OSCURATO:PERSONA] si trovasse ad un livello più elevato rispetto a quello sede della spiaggia e dell’eventuale arenile». 5RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tali ragioni sarebbe stato utile ed indispensabile ammettere la CTU «quale elemento imprescindibile per accertare i fatti […] essendo necessarie delle specifiche cognizioni tecniche».

Tenendo conto della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., emersa ai sensi del decreto - legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, la decisione della Corte d’appello sarebbe «affetta da anomalia motivazionale nell’accezione della violazione di legge costituzionalmente rilevante, poiché attinente all’esistenza della motivazione in sé, in quanto mancanza assoluta di motivi, ovvero motivazione apparente».

Tale sentenza «non risulta sufficientemente chiara, comprensibile, coerente ed adeguata, non avendo bene spiegato le ragioni della condivisione delle conclusioni in quella sede assunte dal giudice di prime cure, con riferimento alle risultanze della prova per testi espletata in primo grado».

Non si comprenderebbe l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nel respingere la richiesta di CTU.

Pur essendo la decisione di ricorrere o meno ad una CTU un potere discrezionale del giudice, tuttavia questi è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione della stessa.

Tra l’altro, sia il tribunale che la Corte territoriale avrebbero «omesso l’esame dell’estratto cartografico prodotto, dal quale si evinceva che la particella 235 non può essere attribuita come violazione a carico del signor [OSCURATO:PERSONA], poiché ricadente in altra area ed erroneamente inserita tra le voci indicate nella nota Prot. 2502/2001 di occupazione abusiva di area demaniale in riferimento sia al fabbricato individuato, sia all’area annessa alla fabbrica».

Solo in tal modo sarebbe stato possibile accertare «se le particelle 235 e 236 del foglio 34/B (località “Tammaricella”, Agro del 6RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio Comune di Lesina), ove insiste il fabbricato del Robles, sconfinassero o meno sul suolo demaniale necessaria marittimo».

In realtà, «l’unica particella ricadente oltre la linea demaniale sarebbe per ipotesi la particella 236, pari a 15 m²».

Tra l’altro, i testi escussi non avrebbero riferito di indicare «di quale strumentazione si fosse[ro] avvalsi per effettuare i rilievi al momento del sopralluogo e della redazione del verbale».

2. Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato.

2.1. In primo luogo, si è in presenza di una «doppia decisione conforme» di merito, sicché era precluso l’utilizzo della censura sulla motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come previsto dall’art.348 - ter c.p.c., vigente ratione temporis , per cui «quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerente alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art.360», con la precisazione, al quinto comma dell’ art. 348-terc.p.c. che «La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’art.348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado».

Si è ritenuto, del resto, che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd.

"doppia conforme" di cui all'art. 348- ter, comma 5, c.p.c. -ratione temporis vigente – (Cass., sez.

L, 25 agosto 2023, n. 25281). 7RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

2.2. Inoltre, in secondo luogo, il ricorrente neppure ha trascritto i passi essenziali della motivazione del giudice di prime cure e di quello d’appello.

Infatti, per questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter,comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 6 novembre 2023, n. 30759).

3. Inoltre, quanto alla non fondatezza, il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato articolato nella declinazione previgente a quella applicabile nella specie.

Infatti, per questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della 8RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053; vedi Cass., 7472 del 2017, proprio con riferimento alla mancata disposizione della CTU; richiamata in Cass., sez. 1, 26 giugno 2019, n. 17165).

3.2. Tuttavia, contrariamente all’assunto del ricorrente, la motivazione della Corted’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nelle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate per giungere alla soluzione della stessa, pure con riferimento alla mancata ammissione della CTU richiesta dall’attore.

4. Infatti, la Corte territoriale ha reputato acclarata la linea di delimitazione dell’area demaniale marittima, attraverso la 9RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio deposizione dei testi che hanno svolto indagini proprio per individuare con precisione l’eventuale occupazione di suolo del demanio da parte dell’attore.

Sono state riportate, sia pure per sintesi, le dichiarazioni rese da tretestimoni ed è stato indicato anche il «verbale di sopralluogo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:DATA_NASCITA]», mediante il quale «è stata accertata la presenza della costruzione abusiva confermata dalle risultanze della prova per testi espletata in primo grado».

In particolare, è stata valorizzata la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente dell’Agenzia del demanio, il quale «ha confermato l’esistenza del fabbricato abusivo come risultante da un verbale agli atti dell’Agenzia del territorio datato 9/6/1984 n. 3326/653/84/1 nonché da un verbale di sopralluogo del 22/5/1996 da lui stesso redatto».

Il teste ha anche precisato «di essere a conoscenza che, agli atti dell’ufficio vi era un verbale di constatazione elevato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Robles».

Con l’indicazione delle «particelle su cui insisteva il fabbricato all’epoca del sopralluogo» e la «conferma che si trattava di suolo demaniale dal 1984 sino all’anno 1996 in cui aveva eseguito il sopralluogo».

Analoghe deposizioni sono state rese poi da [OSCURATO:PERSONA], brigadiere capo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che «agli atti del comando brigata della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vi era la nota n. 3326/653/84/1 e confermava la natura abusiva della costruzione realizzata su suolo demaniale dal Robles».

Conforme era anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], comandante del comando brigata Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che «tutti gli immobili sull’istmo erano sforniti di 10RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio licenza di edificazione e che aveva accertato che l’intero fabbricato del Robles era abusivo».

Pertanto, la Corte d’appello, dinanzi a tale «prova solida e convincente» ha-motivatamente - reputato superflua la CTU. 5.Va, al riguardo , data continuità al principio giurisprudenziale per cui la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., sez. 6-1, 13 gennaio 2020, n. 326).

6. Nonè ravvisabile, inoltre, violazione alcuna dell’articolo 2697 c.c., e, quindi, della regola di riparto dell’onere della prova.

Infatti, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23/10/2018, n. 26769); quindi solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 19/08/2020, n. 17313).

Nella specie, tale vizio è precluso dalla doppia conforme 11RG n. 35033/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

6.1. In relazione, poi, al dedotto «omesso esame dell’estratto cartografico», va rilevato che non ne è stato riprodotto il contenuto, neppure per stralcio, non consentendo a questa Corte di verificarne la decisività ai fini del giudizio.

7. Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di svolgimento di difesa da parte del ministero dell’economia e delle finanze. 8.La Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liqu P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n. 35033/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita con separato atto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all’indirizzo pec indicato. -ricorrente - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, -intimato - 2RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 892/2019, depositata in data 11 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/4/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] deduceva di avere presentato opposizione avverso ordinanza fiscale emessa ex art. 3 della legge n. 27 del 1978, dal pretore di Sansevero, in data 27/11/1997, su richiesta dell’ufficio del registro del Comune, per il pagamento dell’importo di lire 10.816.000,00, a titolo di occupazione e costruzione abusiva su area del demanio dello Stato. In particolare, evidenziava che l’ingiunzione originava dal sopralluogo effettuato dei funzionari dell’ufficio tecnico erariale di Foggia che, con l’ausilio della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevanoaccertato la costruzione di un immobile abusivo di proprietà del Robles, occupante per mq 51 il suolo demaniale del Comune di Lesina, di cui 14 mq con il fabbricato e 37 mq con l’area cortilizia. L’opponente, per quel che ancora qui rileva, contestava la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto, oltre che delle sanzioni applicate, nonché la «determinazione della linea demaniale». 2. Il tribunale rigettava l’opposizionee, dopo l’espletamento della prova per testi, non ammetteva la chiesta CTU. 3. La Corte d’appello di Bari respingeva il gravame e, per quel che ancora qui rileva, con riferimento al quarto motivo d’appello, evidenziava che dalle risultanze probatorie, e soprattutto dal verbale di sopralluogo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emergeva «la presenza della costruzione abusiva confermata dalle risultanze della prova per testi espletata in primo grado». 3RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] precisava che il teste [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente dell’Agenzia del demanio, aveva confermato «l’esistenza del fabbricato abusivo come risultante da un verbale agli atti dell’Agenzia del territorio datato 9/6/1984, n. 3226/653/84/1 nonché da un verbale di sopralluogo del 22/5/1996 da lui stesso redatto». Lo stesso teste era a conoscenza che agli atti dell’ufficio «vi era un verbale di constatazione elevato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Robles», indicando le particelle su cui insisteva il fabbricato, all’epoca del sopralluogo, «confermando che si trattava di suolo demaniale dal 1984 sino al 1996 in cui aveva eseguito il sopralluogo». Venivano sentiti anche [OSCURATO:PERSONA], quale appartenente alla Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale confermava che agli atti vi era la nota n. 3226/653/84/1 che conferiva ulteriore sostegno alla tesi della «natura abusiva della costruzione realizzata su suolo demaniale dal Robles». Univoche dichiarazioni provenivano anche da [OSCURATO:PERSONA], comandante del comando brigata Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per il quale «tutti gli immobili sull’istmo erano sforniti di licenza di edificazione e che aveva accertato che l’intero fabbricatodel Robles era abusivo». Per tali ragioni, la Corted’appello reputava che «trattavasi di una prova solida e convincente che rendeva superflua la CTU». 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che è stato ammesso al gratuito patrocinio ed ha depositato memoria scritta. 5. È rimasto intimato il ministero dell’economia e delle finanze. [OSCURATO:PERSONA]: 4RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1. Con un unico motivo di ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2 6 97 c.c. e 61 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), per avere omesso la Corte territoriale di pronunciarsi in ordine alla richiesta di CTU avanzata dall’appellante ovvero per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione dalla parte». Il primo giudice aveva escluso la CTU per la verifica tecnica e geografica dell’area demaniale in località “Tammaricella” reputando «idonea la testimonianza resa dai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». La Corte territoriale aveva confermato la decisione del tribunale, disattendendo «la richiesta di dirimere il contrasto fra l’area demaniale necessaria Marittima ed i terreni non ricadenti in essa»; di qui «il rigetto di ammissione della CTU», che – secondo il ricorrente -sarebbe affetto «da vizio della motivazione». In realtà, la CTU, non concessa sia dal tribunale che dalla Corte d’appello, avrebbe dovuto avere ad oggetto: 1. Accertare se l’area demaniale fosse stata determinata ed individuata in maniera legittima e precisa, ai sensi dell’art. 32 cod. nav.; 2. Verificare e accertare la esatta estensione della battigia in località “Tammaricella” «in quella parte di costa a seguito dell’apertura del canale di foce Schiaparo»; 3. Accertare e individuare la nuova conformazione dei luoghi siti nella medesima località; 4. Accertare «la esatta linea di demarcazione tra l’area demaniale necessaria Marittima e l’area non demaniale»; 5. Individuare in tale località «la sede della spiaggia e dell’eventuale arenile e, quindi, accertare se il terreno su cui haedificato il signor [OSCURATO:PERSONA] si trovasse ad un livello più elevato rispetto a quello sede della spiaggia e dell’eventuale arenile». 5RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] tali ragioni sarebbe stato utile ed indispensabile ammettere la CTU «quale elemento imprescindibile per accertare i fatti […] essendo necessarie delle specifiche cognizioni tecniche». Tenendo conto della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., emersa ai sensi del decreto - legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, la decisione della Corte d’appello sarebbe «affetta da anomalia motivazionale nell’accezione della violazione di legge costituzionalmente rilevante, poiché attinente all’esistenza della motivazione in sé, in quanto mancanza assoluta di motivi, ovvero motivazione apparente». Tale sentenza «non risulta sufficientemente chiara, comprensibile, coerente ed adeguata, non avendo bene spiegato le ragioni della condivisione delle conclusioni in quella sede assunte dal giudice di prime cure, con riferimento alle risultanze della prova per testi espletata in primo grado». Non si comprenderebbe l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale nel respingere la richiesta di CTU. Pur essendo la decisione di ricorrere o meno ad una CTU un potere discrezionale del giudice, tuttavia questi è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione della stessa. Tra l’altro, sia il tribunale che la Corte territoriale avrebbero «omesso l’esame dell’estratto cartografico prodotto, dal quale si evinceva che la particella 235 non può essere attribuita come violazione a carico del signor [OSCURATO:PERSONA], poiché ricadente in altra area ed erroneamente inserita tra le voci indicate nella nota Prot. 2502/2001 di occupazione abusiva di area demaniale in riferimento sia al fabbricato individuato, sia all’area annessa alla fabbrica». Solo in tal modo sarebbe stato possibile accertare «se le particelle 235 e 236 del foglio 34/B (località “Tammaricella”, Agro del 6RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio Comune di Lesina), ove insiste il fabbricato del Robles, sconfinassero o meno sul suolo demaniale necessaria marittimo». In realtà, «l’unica particella ricadente oltre la linea demaniale sarebbe per ipotesi la particella 236, pari a 15 m²». Tra l’altro, i testi escussi non avrebbero riferito di indicare «di quale strumentazione si fosse[ro] avvalsi per effettuare i rilievi al momento del sopralluogo e della redazione del verbale». 2. Il motivo è in parte inammissibileed in parte infondato. 2.1. In primo luogo, si è in presenza di una «doppia decisione conforme» di merito, sicché era precluso l’utilizzo della censura sulla motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come previsto dall’art.348 - ter c.p.c., vigente ratione temporis , per cui «quando l’inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerente alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell’art.360», con la precisazione, al quinto comma dell’ art. 348-terc.p.c. che «La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all’art.348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado». Si è ritenuto, del resto, che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348- ter, comma 5, c.p.c. -ratione temporis vigente – (Cass., sez. L, 25 agosto 2023, n. 25281). 7RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 2.2. Inoltre, in secondo luogo, il ricorrente neppure ha trascritto i passi essenziali della motivazione del giudice di prime cure e di quello d’appello. Infatti, per questa Corte, nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter,comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 6 novembre 2023, n. 30759). 3. Inoltre, quanto alla non fondatezza, il motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è stato articolato nella declinazione previgente a quella applicabile nella specie. Infatti, per questa Corte la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alle sentenze depositate a partire dall’11 settembre 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della 8RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053); con la precisazione che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053; vedi Cass., 7472 del 2017, proprio con riferimento alla mancata disposizione della CTU; richiamata in Cass., sez. 1, 26 giugno 2019, n. 17165). 3.2. Tuttavia, contrariamente all’assunto del ricorrente, la motivazione della Corted’appello è presente, non solo graficamente, ma anche nelle argomentazioni logico-giuridiche utilizzate per giungere alla soluzione della stessa, pure con riferimento alla mancata ammissione della CTU richiesta dall’attore. 4. Infatti, la Corte territoriale ha reputato acclarata la linea di delimitazione dell’area demaniale marittima, attraverso la 9RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio deposizione dei testi che hanno svolto indagini proprio per individuare con precisione l’eventuale occupazione di suolo del demanio da parte dell’attore. Sono state riportate, sia pure per sintesi, le dichiarazioni rese da tretestimoni ed è stato indicato anche il «verbale di sopralluogo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:DATA_NASCITA]», mediante il quale «è stata accertata la presenza della costruzione abusiva confermata dalle risultanze della prova per testi espletata in primo grado». In particolare, è stata valorizzata la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], quale dipendente dell’Agenzia del demanio, il quale «ha confermato l’esistenza del fabbricato abusivo come risultante da un verbale agli atti dell’Agenzia del territorio datato 9/6/1984 n. 3326/653/84/1 nonché da un verbale di sopralluogo del 22/5/1996 da lui stesso redatto». Il teste ha anche precisato «di essere a conoscenza che, agli atti dell’ufficio vi era un verbale di constatazione elevato dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] a carico del Robles». Con l’indicazione delle «particelle su cui insisteva il fabbricato all’epoca del sopralluogo» e la «conferma che si trattava di suolo demaniale dal 1984 sino all’anno 1996 in cui aveva eseguito il sopralluogo». Analoghe deposizioni sono state rese poi da [OSCURATO:PERSONA], brigadiere capo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che «agli atti del comando brigata della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vi era la nota n. 3326/653/84/1 e confermava la natura abusiva della costruzione realizzata su suolo demaniale dal Robles». Conforme era anche la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], comandante del comando brigata Guardia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito che «tutti gli immobili sull’istmo erano sforniti di 10RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio licenza di edificazione e che aveva accertato che l’intero fabbricato del Robles era abusivo». Pertanto, la Corte d’appello, dinanzi a tale «prova solida e convincente» ha-motivatamente - reputato superflua la CTU. 5.Va, al riguardo , data continuità al principio giurisprudenziale per cui la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., sez. 6-1, 13 gennaio 2020, n. 326). 6. Nonè ravvisabile, inoltre, violazione alcuna dell’articolo 2697 c.c., e, quindi, della regola di riparto dell’onere della prova. Infatti, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 23/10/2018, n. 26769); quindi solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 19/08/2020, n. 17313). Nella specie, tale vizio è precluso dalla doppia conforme 11RG n. 35033/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6.1. In relazione, poi, al dedotto «omesso esame dell’estratto cartografico», va rilevato che non ne è stato riprodotto il contenuto, neppure per stralcio, non consentendo a questa Corte di verificarne la decisività ai fini del giudizio. 7. Non si provvede sulle spese del giudizio in assenza di svolgimento di difesa da parte del ministero dell’economia e delle finanze. 8.La Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bis del medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liqu P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d
Sentenza Cassazione n. 21944/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris