CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08251/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 agosto 1976 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 dicembre 1989 avverso la sentenza emessa il 17 luglio 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 25 novembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Letta la memoria inoltrata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito le censure indicate nel ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 luglio 2020 la Corte d'appello di Potenza, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 20 ottobre 2016, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento aggravato di un'autovettura e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha dedotto i seguenti motivi: 1) vizi della motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello aderito acriticamente alle argomentazioni del primo giudice e fondato l'affermazione della responsabilità del ricorrente per il reato di danneggiamento su dati inidonei e assertivi, senza valorizzare elementi rilevanti, quali le dichiarazioni del Dirigente della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e quelli indicati a foglio 6 del ricorso; 2) vizi della motivazione e violazione di legge, per avere la Corte territoriale dato per scontato fatti - ossia l'avere l'imputato messo a disposizione dell'altro imputato l'auto FIAT Punto ed avere concordato con l'altro complice la volontà criminosa - che risulterebbero indimostrati, dal momento che sarebbe risultata acclarata la presenza dell'imputato in un luogo diverso da quello teatro dei fatti e non sarebbero state accertate la presenza dell'auto del ricorrente al momento dei fatti nonché la natura dei rapporti, intercorsi tra il ricorrente e l'altro imputato; 3) mancanza di motivazione in ordine agli specifici motivi di gravame concernenti l'insussistenza del delitto di danneggiamento; 4) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per avere i Giudici del merito desunto la sussistenza del reato dall'accordata credibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonostante le celle telefoniche non avessero rilevato la presenza del ricorrente nei pressi dell'abitazione della persona offesa e il ricorrente si trovasse in [OSCURATO:PERSONA] al momento del danneggiamento; 5) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, pur a fronte del comportamento del ricorrente, che avrebbe avuto solo la sfortuna di essere coinvolto in un procedimento penale, nonostante fosse estraneo ai fatti contestati. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il difensore ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione della legge n. 103 del 23 giugno 2017 per essere i motivi dell'appello proposto dalla Procura Generale privi di specificità; 2) violazione di legge e vizi della motivazione per non avere la Corte territoriale dato risposta ai rilievi difensivi, quali quelli concernenti il modello e il colore dell'autovettura, ripresa dalle videocamere, o la valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizi della motivazione, per essere stata affermata la responsabilità del ricorrente nonostante non fosse stato eliso ogni ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza e non fossero state adeguatamente valutate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];( 4) omessa valutazione di prove favorevoli; 5) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla dosimetria della pena, sproporzionata rispetto alla reale portata del reato e giustificata con mere clausole di stile; 6) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, pur a fronte di un solo precedente del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 II primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], concernente l'appello proposto dal Pubblico ministero, è privo di specificità. Dalla lettura del suindicato appello emerge che la Parte pubblica ha censurato la pena inflitta agli imputati, non adeguata "alla gravità e all'allarme sociale del fatto nonché alla pericolosità degli autori dello stesso, pericolosità desumibile per il Puce anche dalla recidiva qualificata sul medesimo gravante". Emerge, inoltre, che l'appellante ha poi diffusamente spiegato le ragioni per cui la condotta doveva ritenersi di particolare allarme sociale. Alla luce di quanto sopra è evidente che la doglianza del ricorrente trova smentita nel contenuto dell'atto di gravame, con cui sono state espresse specifiche e rilevanti censure alla motivazione della sentenza di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, riservato ai coimputati. 1.2 Non sono consentiti il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nonché i primi quattro motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che possono essere trattati congiuntamente, risolvendosi in doglianze sovrapponibili in ordine all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per il reato di danneggiamento di un'autovettura. La Corte territoriale ha condiviso le argomentazioni del primo Giudice e ha analiticamente disatteso le deduzioni difensive, pervenendo alla conclusione che Marino era responsabile della condotta delittuosa ascrittagli, "per essere lo stesso stato riconosciuto (sia per l'abbigliamento indossato che per l'inconfondibile postura nel camminamento), oltre che da [OSCURATO:PERSONA], anche dagli altri operanti di Polizia giudiziaria (Cirelli, Santoro, Giampietruzzi, Ficarino), come colui che provocò l'incendio dell'autovettura, in base a quanto risultante dalle riprese video acquisite in atti; Marino, inoltre, aveva un preciso movente, quale quello di porre in essere un atto ritorsivo contro il Pozzessere, ritenuto "responsabile" di averlo tratto in arresto, unitamente al Bruno, nel giugno 2012". Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello ha rimarcato che le plurime circostanze indiziarie, evincibili dalle immagini di videoripresa e dalle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria, dimostravano che l'imputato aveva concorso nel delitto, avendo messo a disposizione del Marino la sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] per l'esecuzione del piano, con conseguente irrilevanza del luogo in cui il medesimo si trovasse al momento del fatto. A fronte di siffatte argomentazioni deve rilevarsi che le doglianze della ricorrente si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvono in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.3 Anche il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito. La Corte d'appello, in accoglimento del gravame della Parte pubblica, ha aumentato la pena inflitta agli imputati, tenuto conto dell'allarmante personalità degli stessi, entrambi gravati da precedenti penali e giudiziari. In tale modo la Corte del merito ha assolto al proprio obbligo di motivazione, condividendo il Collegio l'orientamento enunciato in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Rv. 256197), secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui - come quello in esame - la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. 1.4 Il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], afferenti al diniego delle attenuanti generiche, sono privi di specificità. La Corte del merito, nel ritenere sussistenti elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, quali la gravità dei fatti e la pericolosità degli imputati nonché l'assenza di resipiscenza o di pentimento, si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle menzionate circostanze, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). 2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 25 nov