CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 30791/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano in funzione di riesame, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa in data 2 novembre- 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha sostituito, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., le misure cautelari non custodiali, applicate cumulativamente, dell'obbligo di dimora in Mazara del Vallo e di presentazione alla polizia giudiziaria, con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio continuato, contestato come commesso, con l'uso di un coltello, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente è indagato, a piede libero, anche per il reato di cui agli artt. 110, 588, comma secondo, cod. pen. 1.1.11 Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza emergenti sia da quanto accertato nell'immediatezza dalla polizia giudiziaria, di cui si dà atto nella comunicazione di notizia di reato del giorno 1 ottobre 2022, sia dalle risultanze di cui all'annotazione conclusiva della Squadra mobile di Milano del 14 ottobre 2022. Tuttavia, in punto esigenze cautelari si è valorizzato ai fini della scelta delle misure non detentive applicate l'incensuratezza dell'indagato, la sua giovane età, l'inserimento in un contesto familiare e la prospettiva di un figlio in arrivo. L'appellante ha, invece, rimarcato come la formale incensuratezza dell'indagato e la sua giovane età non apparissero elementi tali da essere espressione di resipiscenza atteso che l'indagato è gravato da precedenti di polizia per furto, rapina e violazione delle norme in tema di stupefacenti. Il Pubblico ministero appellante, inoltre, ha valorizzato la circostanza che Lucia, al momento della commissione dei fatti, non viveva stabilmente con i suoi genitori e che, anzi, in ordine al rapporto con il padre le conversazioni captate dagli operanti facevano emergere la costruzione, sul punto, di una versione di comodo dei fatti. Infine, circa il rilievo attribuito alla circostanza di diventare padre l'appellante sottolineava che l'indagato non aveva una relazione sentimentale al momento della commissione dei fatti e che l'ex fidanzata si sarebbe trasferita a Torino per motivi di lavoro; inoltre, venivano trasmesse intercettazioni telefoniche svolte dopo la richiesta di applicazione della misura cautelare, dalle quali emergeva come Lucia non stesse per diventare padre. Infine, l'appellante evidenziava l'illogicità del criterio di scelta delle misure applicate, anche alla luce della personalità dell'indagato, come descritta dallo stesso giudice per le indagini preliminari che lo indicava quale soggetto "animato da una lucida ferocia". Con riferimento al pericolo di fuga si\xffe l'indagato al momento della commissione dei fatti non aveva stabile dimora pur se [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], mentre durante la sua permanenza a Milano alloggiava presso una struttura ricettiva. I1 Tribunale decideva nel senso indicato dopo aver esaminato anche la memoria integrativa, depositata dal pubblico ministero in data 22 novembre 2022, con particolare riferimento a intercettazioni telefoniche successive alla richiesta di misura cautelare nelle quali l'indagato commentava con la sorella ed un amico gli eventi sulla scorta di articoli di stampa relativi ai fatti per i quali si procede. 2.Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, avv. W. Marino, denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56, 575, 589, 52 cod. pen. e 274 cod. proc. pen. 2.1. Si deduce che, per le modalità del fatto, acclarate attraverso la visione delle immagini registrate con sistema di video sorveglianza, installato sul posto, diversamente da quanto dichiarato dalle persone offese, escusse a sommarie informazioni testimoniali, Lucia avrebbe agito per legittima difesa a seguito di aggressione ingiusta, subita dai due giovani, in orario notturno, sulla pubblica via. Questi, infatti, avrebbe ricevuto ripetuti colpi al volto, a seguito dei quali aveva estratto il coltello con il quale aveva colpito i due giovani, al solo fine di far cessare l'aggressione ai suoi danni (Batita, prima, avrebbe poggiato la mano sul volto dell'indagato con fare intimidatorio e provocatorio e, poi, avrebbe colpito Lucia con un pugno al volto). In ogni caso, si chiede la derubricazione della condotta in quella di lesioni personali, considerato l'atteggiamento psicologico dell'agente ed in assenza di prova del dolo omicidiario. 2.2. Sotto il profilo delle esigenze cautelari si osserva che il Tribunale ha ravvisato il pericolo di fuga ma, in sostanza, il ricorrente si era limitato, il giorno dopo i fatti, ad acquistare un biglietto nominativo di un autobus per Ancona, quindi sarebbe stato, come poi avvenuto, facilmente rintracciabile dalle forze dell'ordine. Si attribuisce scarso rilievo, poi, alle conversazioni intercettate nelle quali questi, parlando con terzi, avrebbe riferito di trovarsi all'estero, a fronte delle conversazioni con i familiari, dal contenuto veridico quanto al luogo ove il ricorrente si trovava.Si chiede, infine, lo stralcio delle conversazioni private di nessun interesse investigativo. 2.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come prorogato, applicabile a impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, come modificato dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 31 ottobre 2022, quale risulta a seguito della conversione avvenuta con legge n. 199 del 30 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Sotto il profilo della contestata gravità indiziaria e dell'invocata riqualificazione giuridica della condotta in addebito, si osserva che il Tribunale del riesame dà atto che all'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. nessuno è comparso, pur nella regolarità della notifica, e non viene menzionata alcuna memoria difensiva prodotta nell'interesse dell'indagato, con la quale sia contestato il profilo della gravità indiziaria, tema non devoluto dall'appellante. 1.2.Ciò premesso, si osserva che, in tema di impugnazioni de libertate, quando il Pubblico ministero abbia proposto appello avverso il diniego del Giudice di emissione della misura cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari — caso analogo al presente in cui si controverte della idoneità della misura applicata alla salvaguardia delle esigenze cautelari — e l'indagato non abbia provveduto, con la presentazione di memorie o con argomentazioni svolte all'udienza, a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o a contestare gli argomenti dell'appellante, gli è precluso dedurre tali questioni in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, accogliendo l'appello, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare più gravosa (tra le altre, Sez. 2, n. 15606 del 22/03/2013, Rv. 255795; Sez. 5, n. 19513 del 27/04/2006, Rv. 234427). 1.3. Inoltre, si osserva cheinel caso di riforma sfavorevole per l'indagato a seguito di appello cautelare, parte della giurisprudenza di legittimità non richiede al tribunale del riesame una motivazione rafforzata (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Caria, Rv. 278335), ma reputa sufficiente che tale tribunale effettui una valutazione compiuta, autonoma ed esauriente degli elementi esposti dalle parti nel contraddittorio confrontandosi con gli argomenti alla base della decisione impugnata, poiché, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata). In ogni caso, si osserva che la motivazione resa dal Tribunale, circa la consistenza delle esigenze cautelari e la necessità di procedere a misura coercitiva custodiale (cfr. pag. 5 e ss.) /è articolata e non manifestamente illogica quanto al profilo della gravità della condotta e all'esame del contenuto delle conversazioni captate, utilizzate in relazione alla riscontrata attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Essa, peraltro, si confronta con il contenuto di quella del Giudice per le indagini preliminari e ne confuta puntualmente tutti gli argomenti, tanto da apparire conforme anche al più rigoroso indirizzo interpretativo di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, 9 novembre 2022, n. 47361, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283784) iche ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata. (In motivazione, la Corte ha precisato che, pur non essendo necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della decisione riformata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve essere comunque dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale). Peraltro, nella specie, si controverte soltanto del profilo delle esigenze cautelari, già riscontrate dal primo giudice, ma reputate a fronte dell'appello della parte pubblica, non adeguatamente salvaguardate dalle misure non custodiali, pur applicate cumulativamente. 2. Quanto al contestato profilo del pericolo di fuga, il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e perché diretto a sollecitare il riesame degli elementi posti a base del ravvisato pericolo di fuga (cfr. pag. 4 e ss), individuato dal Tribunale con ragionamento completo e non manifestamente illogico, dunque non censurabile in questa sede. 3.Deriva da quanto sin qui esposto la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. Vanno disposti a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per