CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 28649/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada (fatto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione con riguardo al rigetto delle richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale avanzate in sede di appello. II) Nullità della notifica del decreto di citazione e omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di appello. III) Vizio di motivazione, per avere posto a carico della difesa l'onere di dimostrare il malfunzionamento dell'etilometro; violazione delle disposizioni di cui agli artt. 379 d.P.R. 495 cit. e 114 disp. att. cod. proc. pen. IV) Omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. V) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e>: art. 62-bis cod. pen. ed eccessività della pena. VI) Mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, .ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il motivo sub I) è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le Corte territoriale ha fornito adeguata risposta sul punto, avendo considerato superflue le richieste istruttorie avanzate dalla difesa per essere sufficientemente provata l'idoneità dello strumento utilizzato per il rilevamento del tasso alcolemic:o, atteso che nel verbale in atti era attestato che si trattava di etilometro omologato e revisionato, con data di scadenza (settembre 2019) successiva alla data di accertamento (11.4.2019). 4.2. Anche sul motivo sub II) è stata fornita corretta e chiara risposta dai giudici territoriali, i quali hanno rilevato come si trattasse di nullità dedotta intempestivamente solo in fase di appello; vale, in ogni caso, l'elezione di domicilio al difensore fatta in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; quanto alla citazione nel giudizio di appello, si osserva che la notifica è stata eseguita al domicilio dichiarato in Carini, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19, ma non essendo stato colà rinvenuto il prevenuto, la notifica è stata correttamente disposta ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. con deposito alla Casa comunale e al difensore di fiducia via pec. 4.3. Il motivo sub III) articola inammissibili censure di merito: si denuncia la illeggibilità degli scontrini dell'etilometro, ma si tratta di questioni su cui la sentenza impugnata ha reso logica ed esauriente motivazione, per cui la valutazione del giudice di merito appare assolutamente corretta oltre che puntualmente motivata, anche attraverso il richiamo alle dichiarazioni testimoniali ed ai verbali, sulla base dei quali il giudicante ha fugato ogni dubbio in relazione al corretto funzionamento dell'apparecchio etilometrico, alla carenza dei risultati di una misurazione intermedia e alla ritualità dell'avviso di legge in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore (v. pag. 6 della sentenza impugnata). 4.4. Il motivo sub IV) è manifestamente infondato, posto che sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il provvedimento impugnato si caratterizza per ampiezza motivazionale e per piena corrispondenza ai principi di diritto in materia, dei quali fa buon governo attraverso una valutazione congiunta dei profili e delle modalità della condotta e degli elementi oggettivi e soggettivi che connotano l'azione (v. pag. 10 della sentenza impugnata). 4.5. Il motivo sub V) attiene al merito, a fronte di un iter argomentativo impeccabile quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla determinazione della pena. 4.6. La doglianza sub VI) è manifestamente infondata, alla luce dell'insegnamento secondo cui l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista dall'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, bensì è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerla (cfr. Sez. 3, n. 26082 del 22/07/2020, Rv. 279757 - 01); valutazione che nel caso risulta congruamente e logicamente motivata (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), come tale insindacabile in cassazione. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, c:he si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle