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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50955/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché, oltre che manifestamente infondate, in fatto e reiterative dei medesimi profili di censura vagliati dal Giudice dell'esecuzione.

Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, invero, evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - a prescindere dall' uniformità dei precetti violati (reati contro il patrimonio), seppur diversamente qualificati nelle sentenze di condanna, le condotte tenute dal ricorrente sono scollegate dal punto di vista fattuale in quanto commesse in tempi diversi e con modalità differenti; - il condannato non ha adempiuto all'onere di allegazione, limitandosi a dichiarare che trattasi del medesimo "scippo" di orologio; - non risulta possibile individuare nei contegni posti in essere una, seppur generica, consapevole programmazione originaria, ma, piuttosto, una generale inclinazione a commettere illeciti penalmente sanzionati che non va confusa con la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, rivelatore di una minore capacità a delinquere.

Ritenuto che il ricorso - che insiste genericamente su un'inesistente contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e sul mancato confronto con la motivazione della sentenza del giudice di cognizione, invitando ad una rivalutazione fattuale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché, oltre che manifestamente infondate, in fatto e reiterative dei medesimi profili di censura vagliati dal Giudice dell'esecuzione. Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, invero, evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, che: - a prescindere dall' uniformità dei precetti violati (reati contro il patrimonio), seppur diversamente qualificati nelle sentenze di condanna, le condotte tenute dal ricorrente sono scollegate dal punto di vista fattuale in quanto commesse in tempi diversi e con modalità differenti; - il condannato non ha adempiuto all'onere di allegazione, limitandosi a dichiarare che trattasi del medesimo "scippo" di orologio; - non risulta possibile individuare nei contegni posti in essere una, seppur generica, consapevole programmazione originaria, ma, piuttosto, una generale inclinazione a commettere illeciti penalmente sanzionati che non va confusa con la sussistenza di un medesimo disegno criminoso, rivelatore di una minore capacità a delinquere. Ritenuto che il ricorso - che insiste genericamente su un'inesistente contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato e sul mancato confronto con la motivazione della sentenza del giudice di cognizione, invitando ad una rivalutazione fattuale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 50955/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris