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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03633/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il primo argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non spiega in che modo, e limitatamente a quale fattispecie di reato, il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio potrebbe incidere sul percorso logico del provvedimento impugnato, mentre il secondo argomento speso in ricorso è inidoneo a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata che spiega il mancato rilievo attribuito alla condizione psichica dell'imputato anche con la mancanza di documentazione che attesti la incapacità di intendere e di volere dell'imputato, parte della motivazione non attaccata nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il primo argomento dedotto nell'unico motivo di ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non spiega in che modo, e limitatamente a quale fattispecie di reato, il travisamento per omissione delle dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio potrebbe incidere sul percorso logico del provvedimento impugnato, mentre il secondo argomento speso in ricorso è inidoneo a disarticolare la motivazione della sentenza impugnata che spiega il mancato rilievo attribuito alla condizione psichica dell'imputato anche con la mancanza di documentazione che attesti la incapacità di intendere e di volere dell'imputato, parte della motivazione non attaccata nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre
Sentenza Cassazione n. 03633/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris