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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02575/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20089 / 20 24 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],[OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i , nel [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20089/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di appello, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di CATANIA, n. 3791/4/2024, depositatain data 13 / 5 /20 2 4 e notificata il 26/6/2024 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa La controversia in questione riguarda il silenzio-rifiuto suun’istanza di rimborso presentata in data 26 febbraio 2009 dal sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare di redditi di lavoro autonomo, avente per oggetto la restituzione del 90 per cento delle imposte versate a titolo di Irpef e Ilor, giusta disposizione di cuiall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolto ai contribuenti colpiti dall’evento sismico del dicembre 1990.

La domanda, tuttavia, rimase priva di riscontro e si formò il predetto silenzio-rifiuto.

Proposto ricorso in primo grado, esso fu dichiarato inammissibile.

La sentenza di prime cure fu integralmente riformata in appello.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

I contribuenti sono rimasti intimati.

Ragioni della decisione Il ricorso è improcedibile.

L’Agenzia delle Entrate, pur avendo dato atto che la sentenza impugnata le è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine r.g. n. 20089/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] breve, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha depositato, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la relazione di notificazione, con la conseguenza che questa Corte non può controllare il rispetto del termine perentorio per la proposizione del ricorso per cassazione.

Peraltro, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 25/9/2024, ben oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata: l’unico caso in cui è evitata la improcedibilità del ricorso per cassazione nel quale si dia atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, infatti, è quello in cuiil ricorso sia notificato entro il termine breve decorrente dal deposito della sentenza censurata (ex coeteris, Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 , Rv. 661874 - 01).

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M Dichiara improcedibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 20089 / 20 24 propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],[OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i , nel [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 20089/2024a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] giudizio di appello, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di CATANIA, n. 3791/4/2024, depositatain data 13 / 5 /20 2 4 e notificata il 26/6/2024 ; Udita la relazione della caus a svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 4 dicembre 202 5 ; Fatti di causa La controversia in questione riguarda il silenzio-rifiuto suun’istanza di rimborso presentata in data 26 febbraio 2009 dal sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare di redditi di lavoro autonomo, avente per oggetto la restituzione del 90 per cento delle imposte versate a titolo di Irpef e Ilor, giusta disposizione di cuiall’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.289, rivolto ai contribuenti colpiti dall’evento sismico del dicembre 1990. La domanda, tuttavia, rimase priva di riscontro e si formò il predetto silenzio-rifiuto. Proposto ricorso in primo grado, esso fu dichiarato inammissibile. La sentenza di prime cure fu integralmente riformata in appello. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. I contribuenti sono rimasti intimati. Ragioni della decisione Il ricorso è improcedibile. L’Agenzia delle Entrate, pur avendo dato atto che la sentenza impugnata le è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine r.g. n. 20089/2024a.c. 4/12/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] breve, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha depositato, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la relazione di notificazione, con la conseguenza che questa Corte non può controllare il rispetto del termine perentorio per la proposizione del ricorso per cassazione. Peraltro, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 25/9/2024, ben oltre il termine di sessanta giorni dal deposito della sentenza impugnata: l’unico caso in cui è evitata la improcedibilità del ricorso per cassazione nel quale si dia atto dell’avvenuta notifica della sentenza impugnata, infatti, è quello in cuiil ricorso sia notificato entro il termine breve decorrente dal deposito della sentenza censurata (ex coeteris, Cass., Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021 , Rv. 661874 - 01). Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati esime il Collegio dalla statuizione sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara improcedibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in
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