CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17298/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, con l’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende-resistente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE-intimata-avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, n. 1445/2021 depositata il 16/02/2021.Numero registro generale 24037/2021Numero sezionale 4653/2026Numero di raccolta generale 17298/2026Data pubblicazione 01/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR della Campania, con sentenza n. 1478/45/16 del28/01/2016 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa e dell’[OSCURATO:PERSONA] IT di Napoli aveva annullato lacartella di pagamento n. 07120120158588978 emessa da [OSCURATO:PERSONA] (sulla base di ruoli emessi dalla [OSCURATO:PERSONA] II di Napoli)per l'originario importo di euro 18.999,26 nei confronti dell’odiernoricorrente.2. Nelle more della definizione del predetto giudizio ilcontribuente, attraverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis deld.P.R. 602/1973 effettuato presso la [OSCURATO:PERSONA] 1, ha subito l'escussionedi euro 5.787,57 ed in data 28/02/2014 ha pagato ulteriori euro12.983,73 a causa della minacciata esecuzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA].Tale ultimo pagamento fu effettuato beneficiando della riduzione degliinteressi stabilita dalla legge 147/2013 (riduzione che non erasubordinata ad alcuna rinuncia a liti pendenti).3. Nel frattempo - dopo la definizione del giudizio concluso con lasentenza di CTR Campania n. 1478/45/16 - il contribuente avevarichiesto (in data 03/08/2016) a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il rimborso dellesomme versate senza titolo, comprensive di interessi ai sensi dell’art.68, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e tale richiesta era stata reiterata viaPEC il 29/10/2016, indirizzandola alla nuova denominazione dellasocietà, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] né l’enteimpositore hanno effettuato il rimborso, né risposto. Dal 01/07/2017,a seguito del subentro previsto dal D.L. n. 193/2016, ogni rapportodelle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA]. Il contribuente ha quindi rinnovato larichiesta di rimborso anche all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] e2 di 5Numero registro generale 24037/2021Numero sezionale 4653/2026Numero di raccolta generale 17298/2026Data pubblicazione 01/06/2026all’Agenzia delle Entrate, senza ottenere risposta o restituzione dellesomme.4. A fronte del silenzio rifiuto, il contribuente ha proposto ricorsoalla CTP di Napoli, ma la CTP ha dichiarato il ricorso inammissibile(sent. n. 9323/19/19), ritenendo che la richiesta dovesse essereavanzata tramite il giudizio di ottemperanza.5. Il ricorrente ha dunque notificato, ai sensi dell’art. 68, comma2, d.lgs. 546/1992, la sentenza CTR Campania n. 1478/45/16 del28/01/2016 sia all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA] sia all’Agenziadelle Entrate, attendendo inutilmente i 90 giorni previsti per il rimborsod’ufficio prima di proporre il giudizio di ottemperanza.6. Il giudizio di ottemperanza si è poi concluso con la sentenzaimpugnata, con cui la CTR Campania ha rigettato il ricorso. Il giudicedel gravame, con la sentenza in epigrafe indicata, ha difatti affermatoche non è possibile disporre l’ottemperanza in assenza di un’espressastatuizione sul rimborso nella sentenza da eseguire.7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui haresistito con controricorso meramente formale l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione delcomma 2 dell’art, 68 del d.lgs 546/92 in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3 e 4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e delprocedimento.2. Il ricorrente sostiene che la CTR abbia erroneamente esclusola possibilità di attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere ilrimborso del tributo versato in eccedenza, nonostante l’art. 68, comma2, preveda espressamente che, in caso di mancata esecuzione delrimborso dovuto a seguito di sentenza favorevole al contribuente,questi possa chiedere l’ottemperanza alla CTP o alla CTR.3. Il motivo è fondato.3 di 5Numero registro generale 24037/2021Numero sezionale 4653/2026Numero di raccolta generale 17298/2026Data pubblicazione 01/06/20264. Va rammentato che l’art. 68 d.lgs. 546/1992 -nellaformulazione ratione temporis applicabile alle sentenze emessesuccessivamente al 01/01/2016 - dispone che: 2. Se il ricorso vieneaccolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuitodalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con irelativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsatod'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In casodi mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiederel'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributariadi primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi,alla corte di giustizia tributaria di secondo grado .Va altresì evidenziato che il giudizio di ottemperanza èfunzionalmente preordinato a garantire la concreta attuazione delprovvedimento giurisdizionale posto a fondamento della relativadomanda e, pertanto, richiede un preliminare accertamento in ordinealla portata conformativa della decisione di cui si invoca l’esecuzione.Ai fini che qui rilevano, occorre dunque verificare se ilprovvedimento giurisdizionale incida effettivamente sull’an debeature/o sul quantum dell’obbligazione tributaria: invero, nell’ipotesi in cuil’atto impositivo sia stato annullato esclusivamente per vizi di naturaformale, il rapporto tributario sostanziale permane integro e il tributocontinua ad essere dovuto, con conseguente insussistenza deipresupposti per ritenere automaticamente esperibile il rimediodell’ottemperanza.Come, difatti, statuito dalla Corte, nel processo tributario ilgiudizio di ottemperanza non è esperibile per dare attuazione allesentenze di annullamento di un atto che, avendo effetti caducatori,sono "autoesecutive" (Cass., 3 settembre 2024, n. 23607; Cass., 12aprile 2019, n. 10299; Cass., 6 dicembre 2018, n. 31601).Diversamente, il giudizio di ottemperanza è esperibile inpresenza di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una4 di 5Numero registro generale 24037/2021Numero sezionale 4653/2026Numero di raccolta generale 17298/2026Data pubblicazione 01/06/2026controversia tra contribuente ed erario, così incidendo sull’an o sulquantum dell’imposta, abbia impartito specifiche prescrizioni daeseguire.4.1. Nel caso di specie, tale indispensabile verifica è del tuttomancata. Il giudice di merito avrebbe invece dovuto accertare qualefosse il concreto contenuto precettivo del titolo posto in esecuzione e,conseguentemente, stabilire se la decisione azionata fosse idonea adincidere sull’esistenza stessa dell’obbligazione tributaria ovvero sullasua quantificazione. Solo all’esito di tale accertamento sarebbe statopossibile valutare la legittimità del ricorso alla procedura diottemperanza.4.2. In tale prospettiva, il motivo di impugnazione è fondato.Trattandosi di accertamento di merito, e stante i limiti diimpugnazione di cui all’art. 70 c. 10 d.lgs. 594/1992, lo stessocompete(va) al giudice di ottemperanza.5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordinealle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/05/2026.Il PresidenteLIBERATO PAOLITTO5 di 5